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Sentenza

Sentenza del 08/06/2016 n. 11728 - Corte di Cassazione

IRPEG - Controversia tra datore di lavoro e lavoratore- Somma dovuta dal primo al secondo- Deduzione reddito imponibile- Sussistenza - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. del Lazio che aveva annullato integralmente l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1 ottobre 2002–30 settembre 2003. I motivi riguardavano: la corretta imputazione temporale della somma corrisposta a un dipendente a seguito di conciliazione giudiziale; la deduzione in un'unica annualità del costo pluriennale relativo alla moquette; l'erroneità dell'affermazione secondo cui l'imputazione del costo a un esercizio diverso avrebbe comportato soltanto sanzioni e interessi; nonché la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della C.T.R. e deciso nel merito rigettando l'appello della società contro la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la somma dovuta al lavoratore in forza di una conciliazione giudiziale è deducibile nell'anno in cui il giudice conferisce al verbale valore esecutivo, poiché solo allora l'obbligazione diventa certa e non più modificabile. Ha inoltre ritenuto obbligatoria la deduzione mediante ammortamento del costo della moquette, avente valore superiore alla soglia di 516,46 euro, e ha escluso la libertà del contribuente di imputare un costo a un esercizio diverso da quello di competenza. È stata ritenuta sufficiente la motivazione dell'avviso, anche mediante rinvio al processo verbale di constatazione regolarmente notificato. Le spese processuali sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 109 T.U.I.R. (già art. 75 T.U.I.R.)

    I componenti negativi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio di competenza.

    Il costo derivante dalla conciliazione giudiziale deve essere imputato all'esercizio in cui il verbale acquista valore esecutivo, momento in cui l'obbligazione diventa certa.

  • Art. 411 c.p.c.

    Il verbale di conciliazione può acquistare efficacia esecutiva mediante il provvedimento del giudice.

    La dichiarazione di esecutività rende definitivo il verbale e determina la certezza dell'onere deducibile.

  • Art. 2113, ultimo comma, c.c.

    Sono salve le conciliazioni intervenute ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile.

    La conciliazione intervenuta in sede protetta non è soggetta alla regola ordinaria di impugnabilità e conferisce stabilità all'accordo.

  • Art. 67, comma 6, T.U.I.R. (ora art. 102 T.U.I.R.)

    È consentita la deduzione integrale nell'esercizio di sostenimento per i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro.

    Per i beni di valore superiore alla soglia non è ammessa la deduzione integrale immediata, ma è necessario l'ammortamento per quote costanti.

  • Art. 42 D.P.R. 600/1973

    L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa, anche mediante rinvio a un processo verbale di constatazione già notificato.

  • Art. 2935 c.c.

    L'eventuale richiesta di restituzione della maggiore imposta conseguente all'imputazione del costo nell'esercizio corretto decorre dal momento in cui si forma il giudicato sulla legittimità del recupero.

Massime di principio

  • Ai fini fiscali, un costo derivante da una controversia di lavoro conciliata giudizialmente è deducibile quando l'obbligazione diventa certa, normalmente con la dichiarazione di esecutività del verbale, non con il semplice accordo preliminare tra le parti.
  • Il principio di competenza impedisce al contribuente di scegliere liberamente l'anno in cui dedurre un costo: l'onere deve essere imputato all'esercizio previsto dalla legge.
  • I beni strumentali o i costi pluriennali di valore superiore alla soglia normativa devono essere dedotti gradualmente mediante ammortamento, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
  • L'errata imputazione temporale di un costo non rende il costo definitivamente indeducibile: il contribuente può chiedere il rimborso della maggiore imposta versata nell'esercizio non corretto, secondo i termini applicabili.
  • Un avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante rinvio a un processo verbale di constatazione già conosciuto dal contribuente, purché l'atto permetta di comprendere chiaramente contestazioni, norme applicate e ragioni della pretesa.

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