Sentenza n. 5346/2026 - Roma, Sezione 1B
Atto di trasposizione in sede giurisdizionale e costituzione in giudizio avanti al TAR Lazio - Roma, del ricorso straordinario per l'annullamento - della Determinazione n. 1356 Prot. Uscita n. 26987 del 28.11.2022 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell''Igiene e Sanità dell''Assistenza Sociale, ivi compresi gli allegati A e B, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; - del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; - del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; - dell'Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionale relativi alla determinazione degli importi dovuti nell'ambito del meccanismo del payback sanitario, inclusi la determinazione regionale di ripiano e i decreti ministeriali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva proposto, mediante trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario, domanda di annullamento della determinazione della Regione Autonoma della Sardegna con cui erano stati quantificati gli importi asseritamente dovuti dall'impresa, nonché di decreti del Ministero della Salute, del decreto interministeriale Salute-Economia e dell'accordo Stato-Regioni relativi al meccanismo del payback. Nel corso del giudizio, con memoria del 19 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, riferendo di avere versato la quota ridotta, pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere o, in subordine, della sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima, secondo l'art. 7 del d.l. n. 95/2025, può essere pronunciata soltanto dopo la comunicazione al Tribunale, da parte delle Regioni o delle Province autonome, dei provvedimenti con cui viene accertato il versamento della quota ridotta. Poiché tale comunicazione non risultava intervenuta, non poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione della ricorrente circa l'avvenuto pagamento della quota ridotta rendeva non più utile la prosecuzione del giudizio, determinando la sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni trattate e dell'andamento della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95
Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite
La cessazione della materia del contendere per i ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano richiede la comunicazione al TAR dei provvedimenti regionali o provinciali che accertano l'avvenuto pagamento della quota ridotta.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato nel contesto della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Concorre, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., a fondare la compensazione delle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Consente la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni, ravvisate dal TAR nelle peculiarità della controversia e dell'andamento processuale.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015
È individuato dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 quale riferimento per i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano cui si collega la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina sopravvenuta può essere dichiarata soltanto quando si siano verificati tutti gli adempimenti espressamente richiesti dalla norma, compresa l'eventuale comunicazione formale dell'amministrazione al giudice.
- Quando il pagamento dell'importo dovuto o di una quota ridotta elimina ogni utilità concreta della prosecuzione del giudizio, ma non risultano perfezionati gli adempimenti necessari per la cessazione della materia del contendere, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione della parte circa il venir meno dell'interesse alla decisione è sufficiente a fondare l'improcedibilità quando la prosecuzione del giudizio non può arrecare alcuna utilità concreta e attuale alla parte stessa.
- La compensazione delle spese può essere disposta per eccezionali ragioni, valutate in relazione alla peculiarità delle questioni trattate e all'andamento della vicenda processuale.
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