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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7329/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto: (a) l'istanza di dichiarazione di nullità del titolo esecutivo ex art. 670 c.p.p.; (b) l'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p. per poter impugnare la sentenza di condanna del 29/03/2017. Ha dedotto (i) che la restituzione nel termine doveva essere decisa dallo stesso giudice del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 670, comma 3 c.p.p. (competenza); (ii) che doveva applicarsi il termine di 30 giorni previsto dall'art. 175, comma 2‑bis c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022), computato dalla decisione della Corte d'appello che aveva respinto la rescissione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur avendo il Tribunale effettivamente superato l'obiezione di incompetenza e potendosi considerare quale giudice nei fatti competente, la decisione è stata determinata dalla tardività dell'istanza di restituzione del termine. La Corte ha escluso l'applicabilità delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n.150/2022 (art. 175, comma 2‑bis) alla sentenza del 29/03/2017 in quanto pronunciate anteriormente all'entrata in vigore della norma ex art. 89, comma 3 del medesimo decreto; conseguentemente è stato applicato il previgente testo dell'art. 175 c.p.p., che al massimo ammette il termine breve di 10 giorni (comma 1) per la fattispecie dedotta, e l'istanza è risultata tardiva. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Regola la dichiarazione di nullità del titolo esecutivo e disciplina la competenza quando sono congiuntamente presentate istanze sul titolo e istanze di restituzione nel termine; nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha ritenuto di potersi considerare competente e ha deciso sulla tardività.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Disciplina la restituzione nel termine per impugnare; il previgente testo prevedeva soprattutto il termine breve di 10 giorni (comma 1) e una procedura speciale (comma 2) con termine di 30 giorni per specifici casi. Le modifiche successive (comma 2‑bis) non sono applicabili retroattivamente alle sentenze pronunciate prima dell'entrata in vigore del decreto che le ha introdotte.

  • art. 175, comma 2‑bis cod. proc. pen. (modifica introdotta dal d.lgs. n.150/2022)

    Prevede un termine di 30 giorni per la restituzione nel termine in alcuni casi (procedura dell'imputato assente). La Corte ha escluso la sua applicabilità alla sentenza del 2017, per effetto della loro entrata in vigore successiva alla pronuncia.

  • art. 89, comma 3 d.lgs. n.150/2022

    le disposizioni degli articoli 157‑ter, comma 3, 581, commi 1‑ter e 1‑quater, e 585, comma 1‑bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto

    Stabilisce il criterio temporale di applicazione delle modifiche procedurali introdotte dal decreto: le nuove disposizioni si applicano solo alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore; quindi non possono essere invocate per sentenze anteriori (come quella del 29/03/2017).

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte nella decisione.

  • artt. 56, 575, 577 cod. pen. (fatti di causa)

    Indicano i reati per i quali il ricorrente era stato condannato in primo grado; rilevanti solo come antecedente della sentenza impugnata, non incidono sulla valutazione procedurale del ricorso di restituzione.

Massime di principio

  • Quando istanze diverse (es. impugnazione del titolo esecutivo e restituzione nel termine) sono presentate congiuntamente, il giudice del titolo può essere considerato competente anche per la restituzione se decide sostanzialmente sul punto; un'eccezione di incompetenza può essere superata se il giudice si determina a esaminare la domanda.
  • Verificare sempre la decorrenza temporale delle norme: le modifiche procedurali (es. d.lgs. n.150/2022) si applicano soltanto alle sentenze pronunciate dopo la loro entrata in vigore; se la sentenza è anteriore, si applica il testo previgente.
  • Per le istanze di restituzione nel termine, accertare quale fattispecie del previgente art. 175 c.p.p. si adatti al caso: nella maggior parte dei casi per sentenze anteriori al d.lgs. n.150/2022 si applicherà il termine breve di 10 giorni (comma 1) per impedimenti dovuti a caso fortuito o forza maggiore.
  • Le nullità attinenti alla partecipazione dell'imputato o del difensore al processo potrebbero non essere deducibili mediante l'istrumento previsto dall'art. 670 c.p.p.; è necessario individuare lo specifico rimedio procedurale appropriato per tali vizi.
  • La tardività dell'istanza di restituzione nel termine è motivo decisivo di rigetto e comporta in genere la condanna alle spese; è pertanto essenziale agire tempestivamente e con il corretto inquadramento normativo.

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