Sentenza n. 1014/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare dell'ordinanza sindacale n. 42 del 29 settembre 2025, recante ingiunzione a provvedere ad horas, all'urgente ripristino della funzionalità idraulica del canale immissario e della vasca F di via Crocillo e al ripristino in via definitiva delle condizioni di sicurezza dell'area interessata, nonché a trasmettere, entro trenta giorni, certificazione che attesti l’eliminazione del pericolo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, al VI Settore-LL.PP; quatenus opus, del verbale dei Vigili del Fuoco del 24.9.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale che ingiungeva alla Regione Campania, quale ente proprietario, il ripristino urgente della funzionalità idraulica del canale immissario e della vasca F di via Crocillo, nonché delle condizioni di sicurezza dell'area
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione Campania ha impugnato l'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000, deducendo: l'assenza dei presupposti per l'esercizio del potere contingibile e urgente; la propria incompetenza nella gestione dei canali e delle vasche del sistema di scolo delle acque meteoriche, sostenendo che le trasformazioni antropiche avrebbero sottratto tali opere alla competenza del demanio idrico e le avrebbero ricondotte alla rete fognaria comunale; la competenza del Consorzio di bonifica del Volturno; la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune di Quarto ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l'infondatezza del ricorso. La controversia riguardava un sistema di canali artificiali e vasche destinato alla raccolta e al convogliamento delle acque meteoriche, interessato da esondazioni dopo intense precipitazioni e da alterazioni dello stato dei luoghi, quali tombamenti, trasformazioni in strade e interruzioni della continuità idraulica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente in unico grado il Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 143 r.d. 1775/1933. Il Collegio ha rilevato che la controversia incideva direttamente e immediatamente su acque e opere idrauliche pubbliche: le acque meteoriche confluivano in una rete di canali pubblici e nella relativa vasca, destinata alla funzione di raccolta e deflusso. Le modificazioni antropiche, l'incuria manutentiva e la perdita di efficienza del sistema non sono idonee a mutarne la natura pubblica né a trasformarlo giuridicamente in una rete fognaria comunale. L'ordinanza, imponendo il ripristino della funzionalità idraulica, disponeva opere su un sistema di canali pubblici; pertanto le censure relative alla legittimità del provvedimento dovevano essere proposte davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche. È stata fatta salva la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 54, comma 4, d.lgs. 267/2000
La disposizione costituiva la base normativa del potere esercitato dal Sindaco, ma il TAR non ha esaminato nel merito la sussistenza dei relativi presupposti, avendo declinato la giurisdizione.
art. 143 r.d. 1775/1933
appartengono alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado i ricorsi “per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche”
La norma attribuisce al Tribunale superiore delle acque pubbliche la giurisdizione sui ricorsi contro provvedimenti amministrativi definitivi che incidono su acque pubbliche e opere idrauliche pubbliche.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riassunzione della controversia davanti al giudice munito di giurisdizione, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche sussiste quando l'impugnazione riguarda un provvedimento amministrativo che incide direttamente e immediatamente su acque pubbliche o su opere idrauliche pubbliche, anche se il provvedimento è adottato da un ente locale e per finalità di sicurezza o prevenzione delle esondazioni.
- Le acque meteoriche rientrano nella categoria delle acque pubbliche quando sono raccolte o convogliate in corsi d'acqua, canali o altri sistemi idraulici pubblici; le modifiche dello stato dei luoghi non eliminano, di per sé, tale carattere.
- L'incuria manutentiva, il tombamento, la trasformazione in strada o l'interruzione della continuità idraulica di canali pubblici possono spiegare la perdita di funzionalità del sistema, ma non ne modificano la natura giuridica né trasformano automaticamente le opere idrauliche in una rete fognaria comunale.
- L'impugnazione di un'ordinanza che impone il ripristino della funzionalità di canali e vasche pubblici costituisce controversia in materia di acque pubbliche, devoluta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, anche quando siano dedotti vizi relativi ai presupposti dell'ordinanza, alla competenza amministrativa o alla partecipazione procedimentale.
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