Ordinanza n. 669/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Questura di Milano di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, presentata il 12 ottobre 2023, notificato il 05 novembre 2025, nonché del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990, notificato in data 08 settembre 2025 ed ogni altro atto presupposto e/o seguente nell’ambito del procedimento in questione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Milano dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché il preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego relativo all'istanza presentata il 12 ottobre 2023, notificato il 5 novembre 2025, e il precedente preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Il diniego era fondato sia sulla carenza della documentazione relativa al test di conoscenza della lingua italiana e dei redditi minimi, sia su un giudizio di pericolosità sociale desunto da plurimi precedenti penali, tra cui una sentenza definitiva del Tribunale di Milano di condanna a un anno di reclusione per violenza sessuale ex art. 609-bis, comma 3, c.p., ritenuta ostativa ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 in quanto reato contro la libertà sessuale. Il ricorrente ha rappresentato anche proprie condizioni di salute e ha lamentato che l'amministrazione avrebbe escluso indebitamente la possibilità di rilascio di un diverso permesso di soggiorno, senza procedere al necessario bilanciamento individualizzato tra pericolosità sociale e diritto alla salute. Ha inoltre presentato istanza di rescissione del giudicato penale ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., ma al momento della decisione la condanna risultava definitiva e non era intervenuta alcuna pronuncia sull'istanza.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto infondate le censure relative al diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, poiché la condanna penale definitiva per violenza sessuale, unitamente agli altri precedenti e alla carenza dei requisiti documentali e reddituali, sosteneva il rigetto. Ha invece ravvisato profili di fondatezza nella doglianza concernente l'omessa valutazione della possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno, soprattutto in considerazione delle condizioni di salute rappresentate. Ha quindi accolto la domanda cautelare limitatamente a tale profilo, sospendendo il provvedimento ai fini di un motivato riesame da parte dell'amministrazione, che dovrà valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo sulla base della documentazione prodotta. Ha rinviato il prosieguo della fase cautelare alla camera di consiglio del 3 dicembre 2026 e ha compensato le spese della fase.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente alla necessità di un motivato riesame amministrativo.
art. 55, comma 5, c.p.a.
È richiamato per il termine di due giorni liberi entro il quale la parte più diligente deve depositare la prova dell'esito della nuova fase procedimentale.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata applicata nel senso che la condanna definitiva per un reato contro la libertà sessuale costituisce elemento ostativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina il preavviso di rigetto impugnato insieme al diniego.
art. 629-bis c.p.p.
È richiamato in relazione all'istanza di rescissione del giudicato penale, non ancora definita al momento della decisione cautelare.
art. 252/2001 Corte costituzionale
La pronuncia è richiamata a sostegno della necessità di un bilanciamento caso per caso tra la pericolosità sociale dello straniero e il diritto alla salute.
Massime di principio
- La condanna penale definitiva per un reato contro la libertà sessuale, unitamente agli ulteriori elementi di pericolosità e alla mancanza dei requisiti oggettivi richiesti, può legittimamente sostenere il diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.
- Quando l'amministrazione esclude il rilascio del titolo di soggiorno richiesto, deve valutare, ove prospettato e concretamente configurabile, anche la possibilità di rilasciare un diverso permesso di soggiorno a altro titolo.
- La valutazione della pericolosità sociale dello straniero deve essere bilanciata caso per caso con il diritto alla salute, mediante una motivazione che consideri la documentazione sanitaria e la concreta situazione individuale.
- In sede cautelare, il giudice può sospendere il provvedimento non per imporre direttamente il rilascio del titolo, ma per ordinare un motivato riesame dell'azione amministrativa sul profilo ritenuto illegittimamente omesso.
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