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Sentenza

Sentenza n. 3510/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'accertamento e la conseguente declaratoria di illegittimità - del silenzio-inadempimento della suindicata Amministrazione in relazione al procedimento avviato in data 22/01/2020 con ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi ex art. 31 del D.P.R 380/01 recante prot. n. abus. 05/19; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti ed in relazione ai quali ci si riserva la presentazione di motivi aggiunti di ricorso. nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione al medesimo procedimento, mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Nonché per il risarcimento del danno da ritardo

Giustizia amministrativa202105114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sull’ulteriore procedimento conseguente a un’ordinanza di demolizione ex art. 31 d.P.R. 380/2001

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, proprietari di un immobile confinante con l’area sulla quale erano state realizzate tettoie aperte per ricovero di autovetture e una pavimentazione in conglomerato bituminoso, hanno agito contro il silenzio del Comune di Pomigliano d’Arco. Il Comune, dopo un sopralluogo, aveva accertato la realizzazione delle opere in assenza di permesso di costruire e in difformità dal piano regolatore, adottando il 22 gennaio 2020 un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001. Secondo i ricorrenti, la proprietaria non aveva impugnato l’ordinanza né eseguito spontaneamente la demolizione e neppure gli eredi vi avevano provveduto; il Comune, tuttavia, non aveva adottato i successivi provvedimenti previsti dall’art. 31 d.P.R. 380/2001. È stato dedotto il decorso del termine per la conclusione del procedimento, anche considerando le sospensioni disposte dalla normativa emergenziale, nonché la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere espressamente ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost. I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine al Comune di concludere il procedimento e il risarcimento, in forma specifica o per equivalente, dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dal ritardo. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato la necessità di notificare il ricorso individualmente a tutti gli eredi della proprietaria, quali controinteressati, poiché direttamente pregiudicati dall’eventuale sentenza dichiarativa dell’obbligo comunale di provvedere. La notificazione originaria, eseguita collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio della de cuius, è stata ritenuta nulla. La successiva rinnovazione è risultata documentata soltanto per due degli otto soggetti: per uno mediante consegna a mani proprie e per un altro mediante ricevuta di ritorno; per gli altri sei mancava la prova della ricezione delle raccomandate.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto decidibile in udienza pubblica il ricorso, sebbene l’azione contro il silenzio sia normalmente soggetta al rito camerale, poiché era stata proposta anche una domanda risarcitoria e il cumulo di domande connesse consentiva la trattazione secondo il rito ordinario. Nel merito processuale, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa rituale notificazione a tutti i controinteressati. Gli eredi della proprietaria dell’area erano controinteressati necessari, in quanto direttamente pregiudicati dall’eventuale ordine rivolto al Comune di provvedere sui poteri repressivi e ripristinatori in materia edilizia. La notificazione collettiva e impersonale presso l’ultimo domicilio della de cuius non era consentita nel caso concreto, trattandosi di modalità eccezionale non suscettibile di applicazione analogica. Anche dopo l’ordine giudiziale di rinnovazione, la parte ricorrente non aveva fornito la prova del perfezionamento della notifica nei confronti di sei degli otto eredi individuati. Il difetto di notificazione a tutti i controinteressati ha quindi impedito l’esame delle domande sul silenzio e sul risarcimento. Le spese nei confronti del Comune costituito sono state compensate, considerata la natura della controversia, l’esito in rito e il deposito, da parte del Comune, di un ulteriore verbale di constatazione dal quale risultava che gli abusi non erano stati rimossi.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    L’azione contro il silenzio-inadempimento è soggetta al rito camerale; nel caso concreto la trattazione in udienza pubblica è stata ritenuta possibile per la contestuale proposizione della domanda risarcitoria.

  • art. 117, comma 6, c.p.a.

    Consente di proporre nel giudizio sul silenzio anche l’azione risarcitoria ai sensi dell’art. 30, comma 4, c.p.a.

  • art. 30, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda risarcitoria proponibile nel giudizio contro il silenzio.

  • art. 32 c.p.a.

    Consente il cumulo, nello stesso giudizio, di domande connesse, principali o incidentali; tale disposizione ha giustificato la trattazione congiunta dell’azione avverso il silenzio e della domanda risarcitoria.

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione che disciplina l’azione per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e il relativo termine di proposizione.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Disciplina i poteri repressivi e ripristinatori conseguenti agli interventi edilizi eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire; il procedimento comunale oggetto del silenzio era stato avviato a seguito dell’ordinanza di demolizione.

  • art. 2 l. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti quale fondamento dell’obbligo generale dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al principio di buon andamento dell’amministrazione e all’obbligo di conclusione del procedimento.

  • art. 103 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27

    Richiamato per il computo delle sospensioni dei termini dei procedimenti amministrativi durante l’emergenza pandemica.

  • art. 37 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla l. 5 giugno 2020, n. 40

    Richiamato per il computo delle sospensioni dei termini dei procedimenti amministrativi durante l’emergenza pandemica.

  • art. 286 c.p.c.

    Richiamato, insieme ad altre disposizioni processuali, per evidenziare il carattere eccezionale delle notificazioni collettive e impersonali presso l’ultimo domicilio del defunto.

  • art. 303, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale disposizione che contempla, in casi eccezionali, modalità agevolate di notificazione presso l’ultimo domicilio del defunto.

  • art. 330, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale ulteriore disposizione relativa alla notificazione presso l’ultimo domicilio del defunto.

  • art. 14 disp. gen.

    Esclude l’applicazione analogica delle norme eccezionali, tra le quali rientrano le disposizioni sulle notificazioni collettive e impersonali presso l’ultimo domicilio del defunto.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso contro il silenzio dell’amministrazione sull’esercizio di poteri repressivi e ripristinatori in materia edilizia, sono controinteressati i soggetti che risultano direttamente pregiudicati dalla sentenza dichiarativa dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, inclusi gli eredi del proprietario dell’area interessata dall’abuso.
  • La notificazione collettiva e impersonale presso l’ultimo domicilio del defunto costituisce una modalità eccezionale, utilizzabile soltanto nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge; non può essere applicata analogicamente ad altri giudizi o oltre il periodo stabilito dall’ordinamento.
  • Quando il giudice ordina la rinnovazione della notificazione nei confronti dei controinteressati, il ricorrente deve notificare individualmente e personalmente il ricorso a ciascun destinatario e deve fornire la prova del perfezionamento della notifica per tutti; la mancanza della prova di ricezione anche per alcuni controinteressati determina l’inammissibilità del ricorso.
  • L’azione contro il silenzio, normalmente soggetta al rito camerale, può essere trattata con il rito ordinario quando nel medesimo giudizio sia proposta una domanda risarcitoria connessa, in applicazione del cumulo di domande previsto dal codice del processo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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