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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10685/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato condanne per un'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti di lieve entità (art. 74 d.P.R. 309/1990, comma 6) e vari reati- fine. Le censure principali riguardano: carenza o vizi di motivazione (specialmente rispetto alla valutazione delle intercettazioni), travisamento probatorio, utilizzabilità e documentazione delle dichiarazioni spontanee del coimputato Mascolo (non verbalizzate), applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, alla fattispecie del comma 6, computo e motivazione della recidiva, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, errata determinazione della pena di base e degli aumenti per continuazione, e ingiustificata confisca di somme/beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in larga parte respinto i ricorsi diretti a dismettere l'affermazione di responsabilità per i reati contestati, ritenendo congrua la valutazione dei giudici di merito sulle prove (intercettazioni, appostamenti, videoriprese), salvo talune questioni di diritto e di motivazione da integrare. Sono state confermate, ove non espressamente richiamato diversamente, le conclusioni di merito sulla colpevolezza. Tuttavia la Corte ha accolto specifiche doglianze limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla mancanza di motivazione su alcuni profili: in particolare ha annullato con rinvio la parte della sentenza relativa alla determinazione della pena (e, in certi casi, alla confisca) per più imputati chiedendo supplemento di motivazione (fra gli altri: i fratelli Danilo e Fabio Mazzullo; Andrea Viscontini; Denny Moccia; i tre Moccia; Cerroni Marco; Dar Cristian; Danilo Rosati; Pisani Valentina; Savino Carmela e Manuel Lettieri). Per Michele Mazza è stata annullata la sentenza limitatamente a specifici capi (cap. 6, 19, 21, 54, 74 e 215) mentre per il resto la condanna è divenuta irrevocabile. I ricorsi di Tiziano Romozzi e Francesco Fiorenza sono stati dichiarati integralmente inammissibili (con condanna alle spese e sanzione pecuniaria per entrambi); le impugnazioni di Leoniello, Troiani e Cristian Rosati sono state respinte. In sintesi: responsabilità sostanzialmente confermata per la maggior parte degli imputati; annullamenti parziali con rinvio riguardanti principalmente motivazione del trattamento della pena, calcolo della recidiva e talune statuizioni accessorie (es. confisca).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74 comma 6

    si applicano il primo ed il secondo comma dell'art. 416 del codice penale

    La fattispecie di associazione finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti di lieve entità è autonoma rispetto all'art. 74, comma 1; tuttavia il giudice può applicare alle associazioni di cui al comma 6 le circostanze previste dai commi 3-5 se sussistono i relativi presupposti.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74 comma 3

    L'aggravante (es.: numero di partecipanti superiore a dieci, presenza di tossicodipendenti, ecc.) può trovare applicazione anche quando l'associazione sia quella di "piccolo spaccio" prevista dal comma 6, se i relativi elementi sono accertati.

  • Codice penale, art. 416 commi 1-2

    Richiamati dal comma 6 dell'art. 74 per la determinazione delle figure soggettive (dirigenti e partecipi) nell'ambito dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73 comma 5

    Riferimento normativo relativo all'ipotesi lieve di singoli delitti di stupefacenti; in presenza di associazione di cui al comma 6, i reati-fine inquadrati possono ricadere nelle norme sul piccolo spaccio.

  • Codice penale, art. 240-bis

    Norma sulla confisca per reati connessi a stupefacenti; la Corte ha rilevato carenza di motivazione nella statuizione di confisca, quando richiesta l'integrazione motivazionale.

  • Codice di procedura penale, art. 63, 64, 350

    Norme sugli avvisi e sulle dichiarazioni rese durante le indagini; la Corte ha distinto tra dichiarazioni spontanee e dichiarazioni rese con formalizzazione verbale, ritenendo problematica l'utilizzabilità di dichiarazioni non verbalizzate e non sottoscritte.

  • Codice di procedura penale, art. 193, 194

    Regole sulla valutazione della prova testimoniale e sulle dichiarazioni di terzi; la Corte ha richiamato i limiti di utilizzabilità delle voci correnti e dei resoconti non formalizzati.

  • Codice penale, art. 132, 133 e art. 81

    Principi relativi alla determinazione della pena, alle attenuanti generiche e ai limiti del cumulo; la Corte ha sottolineato l'obbligo di adeguata motivazione quando la pena è significativa rispetto al minimo edittale e per gli aumenti in caso di reato continuato.

  • Codice di procedura penale, art. 420-ter

    Regole sul legittimo impedimento del difensore per impegno professionale; l'istanza di rinvio per concomitante impegno è stata rigettata per mancato rispetto dei requisiti previsti.

  • Codice di procedura penale, art. 616 e art. 624

    Previsioni sulle spese processuali e sugli effetti dell'annullamento parziale; la Corte ha condannato alle spese e, per alcune inammissibilità, anche a sanzioni pecuniarie, e ha dichiarato irrevocabili alcune statuizioni in virtù dell'art. 624, comma 2.

Massime di principio

  • L'art. 74, comma 6 (associazione per "piccolo spaccio") è una fattispecie autonoma, ma le aggravanti previste nei commi precedenti (3-5) possono applicarsi se ricorrono gli specifici presupposti: l'autonomia non esclude l'operatività delle circostanze aggravanti.
  • Le intercettazioni e le conversazioni vanno contestualizzate: la loro equivocità impone una motivazione puntuale del giudice di merito; censure generiche sulle valutazioni probatorie sono difficilmente accolte in Cassazione salvo travisamento manifesto.
  • Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili se risulta chiaramente la loro libera resa; tuttavia, se non verbalizzate e non sottoscritte, possono risultare inutilizzabili per carenza della documentazione formale.
  • Il riconoscimento e il computo della recidiva richiedono una motivazione specifica: il giudice deve indicare perché la precedente condanna comporti maggiore pericolosità e maggiore colpevolezza del reo.
  • Nella determinazione della pena, specialmente quando si applica una pena vicina al massimo edittale o aumenti per reato continuato, il giudice deve fornire motivazione adeguata e calcoli distinti per ciascun reato satellite; la mera enunciazione senza spiegazione può portare ad annullamento parziale e rinvio.
  • I ricorsi generici che non indicano specifici elementi trascurati dalla motivazione di merito sono inammissibili; l'assenza di confronto critico puntuale con le risultanze processuali è motivo frequente di rigetto.
  • Le statuizioni accessorie come la confisca richiedono motivazione specifica: la loro conferma in sede di legittimità può essere disposta solo se adeguatamente giustificata in motivazione.

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