Sentenza n. 2925/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sez. II, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, relativa al riconoscimento di sei punti per il servizio militare di leva
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistente un contrasto tra il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto, Sez. Lavoro, e quello formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 11602/2022. Il giudicato del giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione di sei punti per il servizio militare di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di studio e non in costanza di rapporto di impiego, con conseguente rettifica dei punteggi nelle graduatorie ATA. La sentenza amministrativa, invece, aveva ritenuto legittima l’attribuzione di 0,60 punti in applicazione delle tabelle allegate al d.m. n. 50/2021. L’appellante ha dedotto l’erroneità dell’applicazione della regola relativa al contrasto tra giudicati, sostenendo l’assenza dell’identità di petitum e causa petendi, e ha chiesto l’ordine di esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Nel merito, dagli atti risultava che l’amministrazione aveva inizialmente rettificato i punteggi in esecuzione della sentenza lavoristica, ma li aveva successivamente decurtati mediante decreto del dirigente scolastico del 23 gennaio 2023.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Ha escluso che ricorressero i presupposti per applicare la regola della prevalenza del giudicato successivo, perché i due giudizi si collocavano su piani giurisdizionali diversi, riguardavano situazioni giuridiche differenti e presentavano diversa causa petendi e diverso petitum. Il giudizio lavoristico aveva a oggetto l’accertamento di un diritto soggettivo al corretto punteggio e la condanna dell’amministrazione alla rettifica delle graduatorie, mentre il giudizio amministrativo riguardava la legittimità del d.m. n. 50/2021 e aveva natura demolitoria, senza automatico effetto costitutivo sulle posizioni individuali. Il Collegio ha inoltre accertato il persistente inadempimento dell’amministrazione: l’ultima determinazione amministrativa efficace era il decreto del 23 gennaio 2023, che aveva decurtato i punteggi, sicché la sentenza del giudice del lavoro risultava ineseguita. È stato ordinato all’amministrazione di attribuire all’appellante i sei punti aggiuntivi riconosciuti dal giudicato lavoristico, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Taranto, con insediamento automatico allo scadere del termine in caso di mancata esecuzione e termine di quaranta giorni dall’insediamento per completare l’incarico. L’amministrazione è stata condannata alle spese del doppio grado, liquidate in euro 4.000, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo volti ad assicurare l’esecuzione del giudicato.
d.m. n. 50 del 3 marzo 2021
Le tabelle prevedono l’attribuzione di n. 6 punti per i servizi svolti nella scuola e di n. 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi Ente pubblico.
Il decreto ministeriale era stato applicato dall’amministrazione per attribuire 0,60 punti al servizio militare prestato fuori da un rapporto di impiego scolastico; tale applicazione non poteva impedire l’esecuzione del diverso giudicato lavoristico che aveva riconosciuto sei punti.
art. 24 Cost.
Massime di principio
- La regola della prevalenza del giudicato formatosi successivamente, in caso di contrasto tra giudicati, presuppone che le pronunce riguardino le medesime parti e un identico oggetto, inteso come coincidenza di petitum e causa petendi.
- Non sussiste identità di oggetto tra una pronuncia del giudice del lavoro che accerta un diritto soggettivo individuale al corretto punteggio e condanna l’amministrazione alla rettifica della graduatoria e una pronuncia del giudice amministrativo che sindaca, in via demolitoria, la legittimità di un atto amministrativo generale.
- La cognizione incidentale del giudice ordinario sulla legittimità di un atto amministrativo, finalizzata alla sua disapplicazione nel giudizio relativo a un diritto soggettivo, non equivale al giudizio amministrativo demolitorio avente a oggetto l’annullamento dell’atto generale.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato mediante il richiamo a una diversa pronuncia resa in un giudizio avente oggetto, causa petendi e natura della situazione giuridica differenti.
- Ai fini dell’accertamento dell’inadempimento, rileva l’ultimo provvedimento amministrativo adottato ed efficace, anche se il sistema informatico dell’amministrazione conserva un dato difforme: la successiva decurtazione del punteggio mediante atto espresso impedisce di ritenere eseguito il giudicato.
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