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Sentenza

Sentenza n. 7/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, n. 56 del 13/3/2013, recante disposizioni di tutela.

Giustizia amministrativa201300456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale che dichiarava il negozio e la sottostante officina bene culturale di interesse particolarmente importante, assoggettandoli alle disposizioni di tutela

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario commerciale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui l'Amministrazione aveva dichiarato di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a), del d.lgs. 42/2004, un negozio storico collegato alla vendita di motocicli e la sottostante officina. Il primo motivo deduceva l'insussistenza dei presupposti sostanziali per la tutela, poiché l'istruttoria valorizzava soprattutto la storia della famiglia e dell'attività commerciale, senza dimostrare l'esistenza di caratteri oggettivi di originalità, storicità o pregio architettonico dell'immobile. Il secondo motivo denunciava l'insufficienza e lacunosità dell'istruttoria, per l'omessa verifica degli elementi materiali e costruttivi dei locali e dei requisiti richiesti dall'art. 13 del d.lgs. 42/2004. Il terzo motivo deduceva violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti ed erronea valutazione dei fatti. In particolare, il ricorrente sosteneva che la vetrina, unico elemento parzialmente originario, fosse stata radicalmente modificata e non potesse essere considerata un bene ultracinquantennale nella configurazione attuale, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del d.lgs. 42/2004. Veniva inoltre dedotta la sproporzione del vincolo sull'intero immobile, incidente sul diritto di proprietà e sulla possibilità di alienare, locare o modificare la destinazione dei locali. In via subordinata era chiesta la limitazione della tutela alla sola vetrina.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto ministeriale. Il giudice ha ritenuto insussistenti i requisiti necessari per qualificare il complesso come bene culturale di interesse particolarmente importante. La motivazione del decreto risultava fondata principalmente sulla ricostruzione storica della famiglia e sulla tradizione commerciale legata al marchio motociclistico, mentre mancava un'analisi obiettiva degli elementi architettonici e strutturali dell'immobile. La relazione storico-artistica richiamava aspetti celebrativi ed emotivi, ma non individuava concreti caratteri intrinseci di originalità, storicità o pregio artistico-architettonico. Inoltre, la stessa relazione ammetteva che la vetrina aveva subito radicali modifiche, conservando della configurazione originaria soltanto l'insegna; tale elemento non poteva quindi sostenere la pretesa storicità del bene nella sua configurazione attuale, anche alla luce dell'art. 10, comma 5, del d.lgs. 42/2004. L'istruttoria è stata ritenuta insufficiente perché non aveva esaminato adeguatamente i materiali e gli elementi costruttivi dei locali, caratterizzati da pavimentazioni e impianti recenti, muri in cartongesso e altri elementi moderni. Fotografie storiche, trofei, coppe e la disposizione delle motociclette sono stati qualificati come elementi di arredo, non idonei a fondare la tutela dell'immobile. Il TAR ha rilevato che l'Amministrazione aveva confuso il valore storico dell'attività commerciale e della famiglia con il valore storico, artistico o architettonico del bene immobile. Ne è derivato un esercizio del potere viziato da violazione di legge, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti ed eccesso di potere, nonché un sacrificio sproporzionato della proprietà privata non giustificato da un interesse pubblico concretamente accertato. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della novità della questione e della limitata attività processuale.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 3, lettera a), d.lgs. 42/2004

    La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante richiede che il bene presenti effettivi presupposti di interesse culturale, riferiti al bene tutelato e non alla sola storia dell'attività o della famiglia collegata.

  • art. 10, comma 5, d.lgs. 42/2004

    La tutela non può riguardare cose la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni; nel caso concreto, la radicale alterazione della vetrina impediva di valorizzarne la configurazione originaria come elemento storico ultracinquantennale.

  • art. 13 d.lgs. 42/2004

    La dichiarazione di interesse culturale presuppone un'istruttoria adeguata e una motivazione fondata su caratteristiche oggettive e intrinseche del bene.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nello svolgimento processuale in relazione alla trattazione della causa.

Massime di principio

  • La dichiarazione di interesse culturale di un immobile deve essere fondata su caratteristiche oggettive, intrinseche e materialmente verificabili del bene, quali originalità, storicità o pregio artistico-architettonico; non è sufficiente il valore storico dell'attività commerciale o della famiglia che lo ha occupato.
  • Un'istruttoria volta all'imposizione di un vincolo culturale è insufficiente quando si limita a una narrazione celebrativa o affettiva e non accerta concretamente i materiali, gli elementi costruttivi, la conservazione e le trasformazioni subite dall'immobile.
  • Gli elementi di arredo, le fotografie, i trofei e la disposizione dei prodotti commerciali possono documentare la storia di un'attività, ma non integrano di per sé i presupposti per dichiarare di interesse culturale l'immobile che la ospita.
  • Quando l'unico elemento asseritamente storico di un immobile è stato radicalmente modificato, la sua configurazione attuale non può essere valorizzata come testimonianza materiale originaria senza una specifica dimostrazione della permanenza dei requisiti di tutela.
  • L'esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa in materia di tutela culturale è sindacabile quando l'Amministrazione travisa la natura del bene, omette accertamenti essenziali o impone un vincolo sproporzionato rispetto a un interesse pubblico non concretamente dimostrato.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturale
RamiBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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