Cassazione Penale, Sentenza n. 7792/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la decisione che aveva rigettato la rescissione del giudicato relativa alla sentenza n. 905/2023 del Tribunale di Ravenna che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Deduceva di non aver avuto effettiva conoscenza del processo: era detenuto, aveva eletto domicilio presso il difensore di fiducia (Avv. Boni) durante le indagini, ma il difensore aveva poi rinunciato al mandato poco prima del dibattimento e gli atti erano stati notificati al domiciliatario; il difensore d'ufficio nominato non aveva avuto rapporti con l'imputato e non era chiaro se la rinuncia o la nuova nomina fossero state comunicate all'imputato in carcere. Sosteneva inoltre che, essendo detenuto, le comunicazioni avrebbero dovuto essere effettuate in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che la mera nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio nella fase embrionale delle indagini non garantiscono in modo automatico la prova della effettiva conoscenza del processo se il difensore ha poi rinunciato e non vi sono prove della comunicazione della rinuncia o della nomina del difensore d'ufficio né dell'effettività del rapporto con il difensore rinunciante. Ha rilevato l'assenza di accertamenti richiesti dalla Corte di appello (es. notifiche in carcere, comunicazione della rinuncia, contatti con l'imputato) e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 905/2023; ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ravenna per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen. (comma 2, previgente formulazione)
L'effettiva conoscenza del procedimento deve riferirsi alla vocatio in iudicium (provvedimento formale di chiamata in giudizio); la conoscenza dell'avviso di conclusione indagini non è sufficiente per considerare nota l'accusa ai fini della contumacia
art. 420-bis cod. proc. pen.
Individua indici tipizzati (es. elezione di domicilio, nomina difensore, misure precautelari) che possono presumerne la conoscenza del processo; la Corte evidenzia che tali indici hanno valore solo se reali ed effettivi
art. 629-bis cod. proc. pen. (ex art. 625-ter)
Regola la rescissione del giudicato per ignoranza incolpevole della celebrazione del processo; impone all'assente l'onere di dimostrare l'incolpevolezza dell'ignoranza, ma attribuisce al giudice della rescissione ampi poteri istruttori e valutativi per accertare l'effettività della conoscenza
art. 28 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Disciplina le comunicazioni al difensore d'ufficio/nomina e le modalità di informazione dell'imputato; la Corte richiama la necessità di accertare se le comunicazioni previste siano state effettivamente effettuate
Massime di principio
- La conoscenza effettiva del processo richiede la ricezione della vocatio in iudicium; la mera notizia delle indagini non basta a dimostrare che l'imputato fosse consapevole del processo.
- La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio costituiscono indici rilevanti ma presunzioni relativi e possono essere efficacemente confutate quando il difensore rinunci, non vi sia prova di comunicazione della rinuncia o della nuova nomina, o il rapporto con il difensore non sia effettivo.
- Se l'imputato è detenuto, le notifiche e le comunicazioni devono essere valutate con particolare attenzione: l'omessa notifica in carcere e la mancanza di contatti con il difensore possono giustificare la ricostruzione di una ignoranza non colpevole del processo.
- All'imputato/condannato grava l'onere di allegare elementi che provino l'incolpevole mancata conoscenza, ma il giudice della rescissione ha ampi poteri istruttori per accertare i fatti e non può limitarsi ad automatismi basati sulla sola nomina formale del difensore.
- In situazioni analoghe è necessario verificare: a) se la rinuncia del difensore è stata comunicata all'imputato; b) se la nomina del difensore d'ufficio è stata comunicata; c) se le notifiche siano state effettuate in carcere quando l'imputato è detenuto; d) l'effettività dei rapporti tra imputato e difensore domiciliatario.
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