Regolamento (UE) 2017/287
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/287 della Commissione, del 17 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per calcolare il prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli. Tali valori sono determinati sulla base dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e si riferiscono ai prodotti e ai periodi indicati nella relativa disciplina settoriale. L'atto è di applicazione immediata dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ogni Stato membro. L'allegato contiene i valori per specifici codici NC e paesi d'origine, con l'indicazione del codice ZZ per le altre origini.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, identificati tramite codice NC e origine paese terzo. I valori forfettari sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE di mercato per il settore ortofrutticolo. Il regolamento ha efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non contiene esclusioni ulteriori rispetto ai prodotti e alle origini non elencati nell'allegato.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/287 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e, in particolare, del meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per i prodotti ortofrutticoli freschi.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando chiariscono che i valori forfettari all'importazione sono fissati per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011 e sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili. La funzione del presente regolamento è quindi meramente attuativa e quantitativa: aggiornare i valori applicabili per il calcolo del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda l'importazione nell'Unione di specifici prodotti ortofrutticoli identificati nell'allegato tramite codice NC e origine da determinati paesi terzi. I valori sono espressi in EUR/100 kg e si applicano alle combinazioni prodotto/origine elencate, tra cui varie tipologie di ortaggi e frutta con origini quali Israele, Marocco, Tunisia, Turchia, Egitto, Giamaica, Cina, Stati Uniti, Cile e Sudafrica, oltre al codice ZZ per le altre origini.
Contenuto operativo dell'allegato
L'allegato costituisce la parte sostanziale del regolamento e contiene la tabella dei valori forfettari all'importazione. Per ciascun codice NC sono indicati i corrispondenti codici dei paesi terzi e il valore forfettario applicabile. Tra i prodotti elencati figurano, in particolare, le merci classificate nei codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 21 10/90, 0805 29 00, 0805 22 00, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente previsto che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Nota sulla nomenclatura dei paesi
Il codice "ZZ" è definito come "altre origini" sulla base del regolamento (UE) n. 1106/2012, che aggiorna la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero con i paesi terzi.
Disposizioni principali
Base giuridica e criterio di fissazione
La Commissione adotta il regolamento in base al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando richiamano che i valori forfettari all'importazione sono fissati per i prodotti e i periodi elencati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Determinazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del presente regolamento. L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per specifici codici NC e codici di paesi terzi, tra cui, a titolo esemplificativo, 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 21 10/90, 0805 29 00, 0805 22 00, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90.
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto dell'allegato
L'allegato elenca, per ciascun codice NC, i paesi terzi di origine e il corrispondente valore forfettario all'importazione, espresso in EUR/100 kg. Per alcuni prodotti sono indicati più paesi, mentre il codice ZZ è definito come "altre origini" sulla base della nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
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