Regolamento (UE) 2017/286
Regolamento delegato (UE) 2017/286 della Commissione, del 17 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (UE) 2016/1613 per quanto riguarda gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime di aiuto eccezionale già previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/1613, introducendo misure specifiche per gli allevatori delle regioni italiane colpite dal sisma. Consente all’Italia di concedere un sostegno supplementare fino al 100% dell’importo indicato in allegato, proroga al 30 settembre 2018 il termine per l’effettuazione dei pagamenti ammissibili e fissa al 15 ottobre 2018 il termine per la comunicazione alla Commissione dei dati finali sull’aiuto. L’obiettivo è rispondere a una situazione di mercato e territoriale eccezionalmente grave, aggravata dal protrarsi delle scosse di assestamento.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1613 per prevedere condizioni e termini specifici per gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma, inclusa la possibilità di sostegno supplementare e la proroga dei termini di spesa e comunicazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma del 24 agosto 2016, nell’ambito dell’aiuto eccezionale di adattamento previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/1613. Riguarda esclusivamente le spese e i pagamenti effettuati in relazione a tale aiuto, nonché gli obblighi di comunicazione dell’Italia alla Commissione. Non introduce un regime autonomo generale, ma una deroga/modifica mirata per il caso italiano; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ma le disposizioni operative aggiuntive concernono l’Italia.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1613 per gli allevatori nelle regioni italiane colpite dal sisma
Il regolamento delegato (UE) 2017/286 della Commissione interviene in un contesto di crisi già affrontato dal regolamento delegato (UE) 2016/1613, adottato per far fronte a perturbazioni di mercato nel settore del latte e in altri settori zootecnici. Il legislatore europeo rileva che il terremoto che ha colpito l’Italia centrale il 24 agosto 2016 ha causato danni eccezionali e ulteriori squilibri, rendendo necessario un intervento mirato a favore degli allevatori delle regioni interessate.
Finalità e contesto
Le premesse spiegano che il contributo finanziario dell’Unione previsto dal regime originario copre solo una parte limitata delle perdite effettive subite dagli allevatori nelle zone colpite. Per questo motivo, la Commissione consente all’Italia di integrare l’aiuto europeo con un sostegno nazionale supplementare e di beneficiare di un termine più ampio per l’utilizzo delle risorse e per la rendicontazione finale.
Ambito soggettivo e territoriale
Le modifiche riguardano esclusivamente gli allevatori localizzati nelle regioni italiane colpite dal sisma. L’intervento è quindi territorialmente circoscritto e collegato a una situazione di emergenza specifica; non disciplina in generale il settore agricolo, ma una deroga applicativa al regime di aiuto eccezionale già esistente.
Ammissibilità delle spese e termine di pagamento
All’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1613 viene inserita una precisazione specifica: per le regioni italiane colpite dal sisma, le spese sostenute per i pagamenti agli allevatori sono ammissibili all’aiuto dell’Unione soltanto se i pagamenti sono effettuati entro il 30 settembre 2018. La disposizione proroga dunque il termine precedentemente fissato dal regolamento originario, tenendo conto del deterioramento protratto della situazione nelle aree interessate.
Sostegno supplementare nazionale
All’articolo 2 del regolamento 2016/1613 viene aggiunta la possibilità, per l’Italia, di concedere un sostegno ulteriore agli allevatori colpiti dal sisma. Tale aiuto supplementare può raggiungere il 100% dell’importo indicato in allegato al regolamento di base. Anche questo sostegno deve essere versato entro e non oltre il 30 settembre 2018.
Obblighi di comunicazione verso la Commissione
Viene inoltre modificato l’articolo 3, lettera b), del regolamento 2016/1613, prevedendo che, per il sostegno agli allevatori nelle regioni colpite dal sisma, l’Italia comunichi alla Commissione entro il 15 ottobre 2018:
- gli importi totali degli aiuti versati per ciascuna misura;
- il numero e il tipo di beneficiari;
- la valutazione dell’efficacia della misura.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Soglia temporale per l’ammissibilità delle spese
Per le regioni italiane colpite dal sisma, le spese sostenute in relazione ai pagamenti per gli allevatori sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se i pagamenti sono stati effettuati entro il 30 settembre 2018.
Sostegno supplementare dell’Italia
In aggiunta al sostegno previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/1613, per l’Italia può essere concesso un ulteriore sostegno agli allevatori nelle regioni colpite dal sisma fino a un massimo del 100% dell’importo indicato in allegato. Tale sostegno supplementare deve essere versato al più tardi entro il 30 settembre 2018.
Obblighi di comunicazione dell’Italia
Per il sostegno agli allevatori nelle regioni colpite dal sisma, l’Italia deve comunicare alla Commissione, entro il 15 ottobre 2018, gli importi totali degli aiuti versati per ciascuna misura, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell’efficacia della misura.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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