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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/284

Regolamento (UE) 2017/284 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

Normativa europea32017R0284

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio dell’Unione nei confronti dello Zimbabwe modificando il regolamento (CE) n. 314/2004. La novità principale è l’introduzione di una deroga autorizzabile al divieto di esportazione di talune attrezzature e sostanze esplosive potenzialmente utilizzabili per la repressione interna, quando siano destinate esclusivamente a usi civili in progetti minerari o infrastrutturali. Vengono inoltre disciplinate le modalità di autorizzazione, gli obblighi informativi dell’esportatore e la procedura di preavviso agli altri Stati membri e alla Commissione.

Modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 sulle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, introducendo una deroga autorizzabile per talune esportazioni a uso civile in progetti minerari o infrastrutturali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici dell’Unione, in particolare agli esportatori stabiliti negli Stati membri e alle autorità competenti degli Stati membri, con riferimento alle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe. Riguarda la vendita, fornitura, trasferimento, esportazione e l’assistenza finanziaria e tecnica relative a sostanze esplosive e attrezzature collegate elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 314/2004, nonché il relativo divieto generale previsto dall’articolo 3 di tale regolamento. La deroga opera solo se i materiali sono destinati e saranno utilizzati unicamente per un uso civile in progetti nel settore minerario o infrastrutturale; l’autorizzazione è concessa dall’autorità competente dello Stato membro di stabilimento dell’esportatore o di provenienza dei beni e vale in tutto il territorio dell’Unione.

Modifica del regime restrittivo dell’Unione nei confronti dello Zimbabwe

Il regolamento (UE) 2017/284 del Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 314/2004, che attua la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe. La modifica si inserisce nel quadro dell’adeguamento del regime sanzionatorio dell’Unione alla decisione (PESC) 2017/288, con l’obiettivo di garantire un’applicazione uniforme da parte degli operatori economici negli Stati membri.

Finalità della modifica

Il considerando centrale evidenzia che il regime originario vieta determinate operazioni relative a beni che possono essere utilizzati per la repressione interna, compreso il congelamento dei beni di alcune persone nello Zimbabwe. Con il nuovo intervento normativo l’Unione introduce una possibilità di autorizzazione in deroga per una categoria specifica di beni, quando il loro impiego sia esclusivamente civile e connesso a progetti nel settore minerario o infrastrutturale.

Nuovo articolo 4 bis: deroga al divieto generale

Il cuore della modifica è l’inserimento dell’articolo 4 bis nel regolamento (CE) n. 314/2004. In deroga all’articolo 3, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare:

  • la vendita;
  • la fornitura;
  • il trasferimento;
  • l’esportazione;
  • la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica.

La deroga riguarda le sostanze esplosive e le relative attrezzature indicate al punto 4 dell’allegato I, a condizione che siano destinate e utilizzate unicamente per un uso civile in progetti minerari o infrastrutturali. La previsione è quindi costruita come eccezione mirata, non come liberalizzazione generale, e resta subordinata alla valutazione dell’autorità competente.

Autorità competente e procedura di autorizzazione

L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità competente indicata nell’allegato II dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore oppure dello Stato membro dal quale provengono le sostanze esplosive o le attrezzature. Il regolamento rinvia, per le modalità di rilascio, all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009. Ne deriva che la procedura autorizzativa deve essere gestita secondo il modello previsto per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, con conseguente rilievo degli adempimenti documentali e istruttori.

L’autorizzazione è valida in tutto il territorio dell’Unione europea, elemento che evita la frammentazione dei titoli autorizzativi a livello nazionale.

Obblighi dell’esportatore e cooperazione tra Stati membri

Gli esportatori devono fornire all’autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare la domanda di autorizzazione. Il testo rafforza inoltre il coordinamento tra amministrazioni nazionali: lo Stato membro che intenda concedere l’autorizzazione deve informare gli altri Stati membri e la Commissione con almeno due settimane di anticipo. Si tratta di una misura di trasparenza e controllo preventivo coerente con la natura sensibile dei beni interessati.

Aggiornamento dell’elenco delle attrezzature soggette a restrizione

L’allegato I del regolamento (CE) n. 314/2004 viene sostituito integralmente e contiene l’elenco delle attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna. L’elenco comprende, tra le altre categorie:

  • armi da fuoco, munizioni e accessori non coperti dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE;
  • bombe e bombe a mano;
  • veicoli antisommossa, per il trasporto di prigionieri o per la rimozione di barricate;
  • sostanze esplosive e dispositivi collegati, inclusi inneschi, detonatori e alcuni esplosivi specificamente elencati;
  • equipaggiamenti di protezione come giubbotti antiproiettile, elmetti antisommossa e scudi balistici;
  • simulatori per la formazione nell’uso delle armi da fuoco;
  • apparecchiature per visione notturna e immagini termiche;
  • filo spinato a lame di rasoio;
  • coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama superiore a 10 cm;
  • apparecchiature e tecnologia per la fabbricazione degli articoli elencati.

Il testo contiene anche alcune precisazioni ed esclusioni, ad esempio per i veicoli specificamente progettati a fini antincendio e per talune attrezzature progettate per discipline sportive o requisiti di sicurezza e di lavoro.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Introduzione di una deroga autorizzabile

È inserito l’articolo 4 bis nel regolamento (CE) n. 314/2004. In deroga all’articolo 3, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di sostanze esplosive e relative attrezzature di cui al punto 4 dell’allegato I, nonché l’assistenza finanziaria e tecnica, se tali beni sono destinati e saranno utilizzati unicamente per un uso civile in progetti minerari o infrastrutturali.

Autorità competente e validità dell’autorizzazione

L’autorizzazione è concessa dall’autorità competente indicata nell’allegato II dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore oppure dello Stato membro da cui provengono le sostanze esplosive o le attrezzature. L’autorizzazione segue le modalità dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009 ed è valida in tutto il territorio dell’Unione.

Obblighi informativi dell’esportatore

Gli esportatori devono fornire all’autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare la domanda di autorizzazione.

Notifica preventiva agli altri Stati membri e alla Commissione

Lo Stato membro che intende concedere l’autorizzazione deve informare gli altri Stati membri e la Commissione con almeno due settimane di anticipo.

Aggiornamento dell’allegato I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 314/2004 è sostituito integralmente. L’elenco comprende le attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna, tra cui armi da fuoco e munizioni non soggette all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, bombe e bombe a mano, vari veicoli antisommossa o per il trasporto di prigionieri, sostanze esplosive e attrezzature collegate, equipaggiamenti di protezione, simulatori per la formazione nell’uso delle armi da fuoco, visori notturni e termici, filo spinato a lame di rasoio, coltelli militari e tecnologia o apparecchiature per la fabbricazione di tali articoli.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecommercio esteroesportazioni di beni sensibili

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