Sentenza n. 13795/2026 - Roma, Sezione 2T
per risarcimento del danno subito in conseguenza della ritardata assunzione in qualità di dirigente di seconda fascia, ad esito del concorso per il reclutamento di 175 dirigenti (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010), la cui prima graduatoria è stata annullata con sentenza Tar Lazio, Sez. II-Ter, n. 14856 del 14 novembre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ritardata assunzione nella qualifica di dirigente di seconda fascia conseguente all’illegittima graduatoria concorsuale
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento delle differenze retributive non percepite tra la qualifica funzionariale di provenienza e quella dirigenziale, per il periodo dal 20 settembre 2021 al 31 gennaio 2024, quantificate in euro 133.597,96. Egli aveva partecipato al concorso per il reclutamento di 175 dirigenti e, nella graduatoria approvata nel 2021, si era collocato in posizione non utile. La graduatoria è stata annullata con sentenza del TAR, divenuta definitiva il 27 febbraio 2024; in seguito alla riedizione della procedura con criteri di valutazione non irragionevoli, il ricorrente è risultato vincitore ed è stato assunto con contratto dell’8 febbraio 2024, avente decorrenza giuridica dal 20 settembre 2021 ma effetti economici dalla stipula. Il ricorrente ha dedotto la sussistenza degli elementi dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.: fatto antigiuridico, ingiustizia del danno, nesso causale e colpa dell’amministrazione. Il fatto lesivo è stato individuato nella graduatoria illegittima, viziata dall’irragionevole strutturazione dei criteri e dei sub-punteggi relativi ai titoli, tali da alterare il rapporto ponderale tra titoli e prova orale e da ridurre concretamente il punteggio massimo attribuibile ai titoli da 100 a 11 punti. Quanto all’ammissibilità, il ricorso è stato notificato il 10 maggio 2024, prima della scadenza del termine di 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento previsto dall’art. 30, comma 5, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso tempestivo e fondato. Ha riconosciuto l’esistenza di un fatto antigiuridico lesivo dell’interesse legittimo del ricorrente, costituito dalla graduatoria illegittima poi annullata con sentenza passata in giudicato. Ha ravvisato il danno patrimoniale nelle minori retribuzioni percepite rispetto a quelle spettanti a un dirigente collocato nella posizione equivalente e ha riconosciuto il nesso causale diretto tra la collocazione non utile nella graduatoria viziata e la mancata percezione delle maggiori retribuzioni fino alla legittima riedizione del potere e alla stipula del contratto. La colpa dell’amministrazione è stata desunta dalla macroscopica irragionevolezza dei criteri valutativi, verificabile attraverso semplici simulazioni applicative prima della formazione della graduatoria definitiva. Il giudice ha accolto la domanda risarcitoria e ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle somme da determinarsi ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., mediante contraddittorio tra le parti entro trenta giorni. Il danno dovrà essere calcolato considerando la retribuzione tabellare e la parte fissa della retribuzione di risultato spettanti al dirigente collocato nella posizione equivalente, al lordo delle ritenute, detraendo i redditi da lavoro percepiti nel medesimo periodo, anch’essi al lordo. Le somme dovranno essere maggiorate degli interessi legali, senza rivalutazione monetaria, e successivamente dovranno essere ricalcolate le ritenute di legge. L’Agenzia è stata inoltre condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30, comma 5, c.p.a.
centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza
Quando il danno deriva dall’illegittimità di un atto successivamente annullato in sede giurisdizionale, l’azione risarcitoria deve essere proposta entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.
art. 2043 c.c.
La responsabilità risarcitoria dell’amministrazione richiede un fatto antigiuridico, un danno ingiusto, il nesso causale e l’elemento soggettivo della colpa.
art. 34, comma 4, c.p.a.
Il giudice può riconoscere il diritto al risarcimento e stabilire i criteri per la quantificazione, demandando alle parti la determinazione concordata della somma entro un termine assegnato.
art. 85, comma 3, c.p.a.
Il decreto presidenziale di improcedibilità diviene stabile, in assenza di opposizione, decorso il termine previsto per proporla; il TAR ha individuato in tale momento il passaggio in giudicato della precedente sentenza di annullamento.
Massime di principio
- L’azione risarcitoria fondata sull’illegittimità di un atto amministrativo successivamente annullato deve essere proposta entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a.
- L’annullamento di una graduatoria concorsuale per irragionevolezza dei criteri di valutazione, seguito dalla riedizione del potere che conduca all’assunzione del candidato, può integrare un fatto antigiuridico causalmente produttivo delle differenze retributive non percepite nel periodo di ritardata assunzione.
- La colpa dell’amministrazione può essere ravvisata nella macroscopica irragionevolezza dei criteri concorsuali quando essa avrebbe potuto essere rilevata mediante semplici verifiche o simulazioni prima dell’approvazione della graduatoria definitiva.
- Nel risarcimento delle differenze retributive derivanti dalla ritardata assunzione, il danno deve essere parametrato alla retribuzione spettante per la posizione conseguita, detraendo i redditi da lavoro percepiti nel medesimo periodo; le somme calcolate all’attualità sono maggiorate degli interessi legali, ma non della rivalutazione monetaria.
- Quando il giudice riconosce il diritto al risarcimento ma non liquida direttamente l’importo, può stabilire ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. criteri vincolanti di quantificazione e demandare alle parti la determinazione concordata della somma.
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