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Circolare

Circolare numero 241 del 23-11-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dispone che, per le dichiarazioni della manodopera agricola relative al secondo, terzo e quarto trimestre 1998 e al primo trimestre 1999, la tariffazione sarà effettuata applicando una riduzione del 25% sul contributo netto dovuto per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali. La misura deriva dall’art. 4 del D.Lgs. n. 173/1998 e da un decreto interministeriale in corso di pubblicazione. Per i concedenti a compartecipazione familiare la riduzione sarà applicata in un’unica soluzione sulla quarta rata, con conseguente riemissione degli avvisi di pagamento e sostituzione dei modelli già inviati.

Applicazione riduzione del 25% sul contributo netto INAIL per la manodopera agricola

Applicazione della riduzione del 25% sul contributo netto INAIL

La circolare disciplina l’applicazione di una riduzione del 25% sul contributo netto dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell’ambito della tariffazione della manodopera agricola. La misura riguarda le dichiarazioni relative al secondo, terzo e quarto trimestre 1998 e al primo trimestre 1999, e si inserisce nel quadro dell’attuazione normativa prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 173 del 30 aprile 1998.

Ambito temporale di applicazione

La riduzione opera per le tariffazioni delle dichiarazioni della manodopera agricola riferite a:

  • secondo trimestre 1998;
  • terzo trimestre 1998;
  • quarto trimestre 1998;
  • primo trimestre 1999.

La circolare precisa che la misura è collegata a un decreto interministeriale già firmato dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e delle politiche agricole, ma ancora in corso di pubblicazione.

Modalità di applicazione per i concedenti a compartecipazione familiare

Per i contributi dovuti dai concedenti a compartecipazione familiare, la riduzione del contributo INAIL viene applicata in un’unica soluzione, attraverso l’abbattimento dell’aliquota netta INAIL dovuta con la quarta rata. La circolare evidenzia quindi che il beneficio non è ripartito sulle varie rate, ma concentrato nella rata finale.

Riemissione degli avvisi di pagamento

L’applicazione della riduzione comporta la riemissione, da parte dell’Istituto, degli avvisi di pagamento relativi alla quarta rata. Le nuove scadenze indicate sono:

  • 10 gennaio 1999, per i bollettini postali;
  • 15 gennaio 1999, per il modello F24.

Di conseguenza, i concedenti a compartecipazione familiare non devono utilizzare il modello di pagamento della quarta rata già inviato con l’emissione unica dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

Clausola di salvaguardia

La circolare prevede infine che l’Istituto si riserva la facoltà di recuperare le quote di contributi non riscosse in applicazione della riduzione INAIL qualora non intervenga la pubblicazione del decreto interministeriale previsto.

Punti principali

Riduzione del 25% sul contributo INAIL

Le tariffe delle dichiarazioni della manodopera agricola relative al secondo, terzo e quarto trimestre 1998 e al primo trimestre 1999 saranno calcolate applicando una riduzione del 25% sul contributo netto dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Base normativa della misura

La riduzione è adottata in applicazione dell’art. 4 del decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998. La sua attuazione è collegata a un decreto interministeriale già firmato dai Ministri competenti e in attesa di pubblicazione.

Modalità per i concedenti a compartecipazione familiare

Per i contributi dovuti dai concedenti a compartecipazione familiare, la riduzione del contributo INAIL sarà applicata in un’unica soluzione mediante abbattimento dell’aliquota netta INAIL dovuta con la quarta rata.

Riemissione degli avvisi di pagamento della quarta rata

L’applicazione della riduzione comporterà per l’Istituto la riemissione degli avvisi di pagamento della quarta rata, con scadenza 10 gennaio 1999 per i bollettini postali e 15 gennaio 1999 per il modello F24.

Sostituzione dei modelli già inviati

I concedenti a compartecipazione familiare non dovranno utilizzare il modello di pagamento relativo alla quarta rata già inviato dall’Istituto con l’emissione unica dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.

Riserva di recupero in caso di mancata pubblicazione del decreto

L’Istituto si riserva la facoltà di recuperare le quote di contributi non riscosse in applicazione della riduzione INAIL qualora non intervenga la pubblicazione del decreto interministeriale richiamato.

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