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Circolare

Circolare numero 243 del 30-11-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina le modalità di rimborso del 60% del contributo straordinario per l’Europa previsto dal D.L. n. 378/1998, con particolare riferimento ai titolari di pensione. Per i pensionati in essere al 1° dicembre 1998 il rimborso è erogato automaticamente con la rata di dicembre; sono inoltre indicate le regole per i casi con più sostituti d’imposta, per gli importi versati direttamente, per i pensionati assistiti fiscalmente dall’INPS o da Caaf, per gli eredi e per i soggetti esclusi dalle fattispecie tipizzate. La circolare precisa anche gli adempimenti per l’istanza di rimborso, le memorizzazioni informatiche, la comunicazione al pensionato e la certificazione fiscale del rimborso.

Restituzione del 60% del contributo straordinario per l’Europa ai pensionati con pagamento nella rata di dicembre 1998

Restituzione del contributo straordinario per l’Europa ai titolari di pensione

La circolare disciplina l’attuazione del rimborso del 60% del contributo straordinario per l’Europa previsto dal decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, con riferimento ai pensionati e, più in generale, ai contribuenti interessati. L’intervento dell’INPS riguarda sia i casi di restituzione automatica in occasione della rata di dicembre 1998, sia le ipotesi nelle quali il recupero deve avvenire tramite sostituto d’imposta, dichiarazione dei redditi o istanza di rimborso.

Quadro normativo e misura della restituzione

La base normativa è individuata nell’articolo 1 del D.L. n. 378/1998 e nell’articolo 3, commi da 194 a 203, della legge n. 662/1996. Il rimborso è pari al 60% di quanto effettivamente trattenuto dal sostituto d’imposta e/o versato direttamente dal contribuente.

La circolare richiama inoltre i chiarimenti operativi forniti dal Ministero delle finanze con circolare n. 265/E del 18 novembre 1998.

Rimborso automatico per i pensionati in essere al 1° dicembre 1998

Per i titolari di pensione in essere al 1° dicembre 1998, il rimborso viene corrisposto automaticamente unitamente alla mensilità di dicembre 1998. Le procedure informatiche hanno calcolato il rimborso nella misura del 60% del contributo trattenuto nell’anno 1997, valorizzato nel campo gp3cf02b.

Ipotesi con più sostituti d’imposta

La circolare distingue i casi in cui il contribuente abbia avuto due o più rapporti di lavoro o di pensione con gli stessi sostituti che hanno trattenuto il contributo straordinario.

  • Se i sostituti sono gli stessi che hanno effettuato la trattenuta, la restituzione avviene automaticamente da ciascuno per la quota di propria competenza.
  • Se il pensionato ha avuto nel 1997 più sostituti d’imposta, ai fini del rimborso INPS si considera solo il contributo trattenuto dall’Istituto.
  • Se l’INPS ha prestato anche assistenza fiscale, il rimborso tiene conto sia del contributo trattenuto sulla pensione sia del conguaglio effettuato in sede di assistenza fiscale.
  • Il contributo trattenuto da altri sostituti deve invece essere restituito dai medesimi soggetti che lo hanno trattenuto.

Importi trattenuti da precedenti sostituti o versati direttamente

La circolare prevede che il pensionato possa chiedere al proprio sostituto d’imposta la restituzione del 60% del contributo nei seguenti casi:

  • contributo trattenuto da un precedente sostituto d’imposta con rapporto successivamente interrotto;
  • contributo versato direttamente entro il 15 dicembre 1997 quando l’importo indicato nei modelli 101 e/o 201 relativi al 1996 non ha trovato capienza nelle retribuzioni corrisposte tra marzo e novembre 1997;
  • contributo versato direttamente nel mese di gennaio 1998, su comunicazione del sostituto, nei casi di assistenza fiscale, incapienza retributiva o interruzione del rapporto di lavoro;
  • contributo determinato e versato direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al 1996, modello 740/97, con riferimento ad altri redditi diversi da lavoro dipendente o pensione, compresi quelli di arti, professioni e impresa.

In tali ipotesi l’interessato deve presentare al sostituto un’istanza entro 18 mesi dall’entrata in vigore del D.L. n. 378/1998. L’istanza deve indicare l’importo su cui calcolare il rimborso e contenere le dichiarazioni che il relativo importo non sia stato o non sarà rimborsato da altri, né chiesto a rimborso o in compensazione in dichiarazione, né oggetto di altra istanza all’amministrazione finanziaria. Non è richiesta documentazione allegata. Le sedi INPS devono ritirare le istanze con il mod. euro 1.

Pensionati assistiti fiscalmente dall’INPS o da Caaf

Per i pensionati cui l’INPS o un Caaf abbia prestato assistenza fiscale per il 1997, il sostituto che ha svolto l’assistenza deve restituire automaticamente il 60% del contributo straordinario per l’Europa anche in relazione agli altri redditi indicati nel modello 730 e trattenuti in due rate nel 1997.

L’importo da restituire corrisponde al 60% del contributo complessivamente trattenuto nel 1997, al netto di quanto eventualmente già rimborsato in sede di assistenza fiscale.

Per i casi gestiti dall’INPS, il rimborso con la rata di dicembre 1998 è stato calcolato sommando i valori dei campi gp3cf02b e gp1ap2e. Lo stesso criterio è stato applicato ai casi di assistenza fiscale prestata da Caaf.

Pensionati con più sostituti e assistenza fiscale

Per i pensionati che nel 1997 hanno avuto due o più sostituti d’imposta, la restituzione è determinata tenendo conto del solo contributo trattenuto dall’INPS. Se l’INPS ha prestato anche assistenza fiscale, il calcolo include sia il contributo trattenuto sulla pensione sia il conguaglio effettuato con l’assistenza fiscale.

Il contributo trattenuto dagli altri sostituti deve essere restituito da questi ultimi.

Eredi dei pensionati deceduti

Gli eredi dei pensionati deceduti nel corso del periodo d’imposta 1996 che abbiano versato il contributo per conto del pensionato possono ottenere il rimborso del 60% presentando istanza al centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La stessa regola vale per il contributo trattenuto o versato dal pensionato deceduto nel corso del 1997. Se il decesso è avvenuto nel 1998, il recupero avviene in sede di modello unico 98 presentato per il defunto.

Casi residuali

Per i contribuenti che non rientrano nelle ipotesi espressamente disciplinate, il recupero del contributo avviene in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 1998. Se tale recupero non è possibile, è ammessa un’apposita istanza di rimborso agli uffici finanziari.

Gestione informatica, comunicazioni e certificazione fiscale

L’importo rimborsato viene memorizzato nel campo gp3cg01. Sulla rata di dicembre esso viene altresì registrato nel campo gp8md50 con codice 143 e sommato algebricamente al valore del campo gp8md04, relativo alle ritenute IRPEF, e al campo gp8md02, relativo all’importo in pagamento.

Poiché il contributo straordinario per l’Europa non era deducibile dall’imponibile IRPEF, la sua restituzione non comporta alcuna rettifica fiscale.

Gli enti pagatori, cioè istituti di credito e Poste Italiane S.p.A., devono inviare ai pensionati interessati la comunicazione dell’importo restituito in occasione del pagamento della rata di dicembre. Il rimborso dovrà inoltre risultare nella certificazione fiscale modello CUD relativa ai redditi dell’anno 1998.

Modello di istanza allegato

La circolare allega il mod. euro 1 per la presentazione dell’istanza di rimborso. Il modulo richiede i dati identificativi del richiedente, l’indicazione della pensione, l’importo del contributo su cui calcolare la restituzione e le dichiarazioni sostitutive relative all’assenza di altri rimborsi, di richieste in dichiarazione dei redditi o di istanze già presentate all’amministrazione finanziaria.

Punti principali

Base normativa e misura del rimborso

L’articolo 1 del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, dispone la restituzione del contributo straordinario per l’Europa di cui all’articolo 3, commi da 194 a 203, della legge n. 662/1996, nella misura del 60% di quanto effettivamente trattenuto dal sostituto d’imposta e/o versato direttamente dal contribuente. Il Ministero delle finanze, con circolare n. 265/E del 18 novembre 1998, ha fornito i chiarimenti applicativi richiamati dalla circolare INPS.

Rimborso automatico per i pensionati in essere al 1° dicembre 1998

Per i titolari di pensione in essere al 1° dicembre 1998, il rimborso del 60% del contributo trattenuto sulla pensione viene disposto unitamente alla mensilità di dicembre 1998. Le procedure informatiche hanno determinato il rimborso sulla base dell’importo del contributo trattenuto nell’anno 1997 registrato nel campo gp3cf02b.

Casi di pluralità di sostituti d’imposta

Per i contribuenti con due o più rapporti di lavoro dipendente e/o pensione con i medesimi sostituti che hanno trattenuto il contributo, la restituzione avviene automaticamente da parte di ciascun sostituto per la quota di rispettiva competenza. Per i pensionati che nel 1997 hanno avuto più sostituti d’imposta, l’INPS considera ai fini del rimborso solo il contributo trattenuto dall’Istituto; se l’INPS ha prestato anche assistenza fiscale, il calcolo comprende sia il contributo trattenuto sulla pensione sia il conguaglio operato in sede di assistenza fiscale.

Importi trattenuti da altro sostituto o versati direttamente

Il pensionato può chiedere al proprio sostituto d’imposta la restituzione del 60% del contributo che sia stato trattenuto da un precedente sostituto dopo l’interruzione del rapporto di lavoro, oppure versato direttamente entro il 15 dicembre 1997 nei casi di incapienza delle retribuzioni, versato direttamente nel mese di gennaio 1998 a seguito di comunicazione del sostituto nei casi di assistenza fiscale o di interruzione del rapporto, oppure determinato e versato direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al 1996 (modello 740/97) per altri redditi diversi da lavoro dipendente o pensione. In tali casi l’interessato deve presentare al sostituto un’apposita istanza entro 18 mesi dall’entrata in vigore del D.L. n. 378/1998, dichiarando l’importo sul quale calcolare il rimborso e attestando che non vi siano state o non vi saranno altre restituzioni, richieste di rimborso, compensazioni o istanze all’amministrazione finanziaria. Non è richiesta documentazione allegata; le sedi devono ritirare le istanze usando il mod. euro 1.

Pensionati assistiti fiscalmente da INPS o Caaf

Per i pensionati per i quali l’INPS o un Caaf ha prestato assistenza fiscale per il 1997, il sostituto che ha prestato assistenza deve restituire automaticamente il 60% del contributo straordinario per l’Europa anche con riferimento agli altri redditi indicati nel modello 730 e trattenuti in due rate nel 1997. L’importo da restituire è pari al 60% del contributo complessivamente trattenuto nel 1997, al netto di quanto eventualmente già rimborsato in sede di assistenza fiscale. Per i casi gestiti dall’INPS, il rimborso sulla rata di dicembre 1998 è calcolato sommando i valori dei campi gp3cf02b e gp1ap2e; lo stesso criterio vale per i casi con assistenza fiscale prestata da Caaf.

Eredi dei pensionati deceduti

Gli eredi dei pensionati deceduti nel corso del periodo d’imposta 1996 che hanno versato il contributo per conto del pensionato possono ottenere il rimborso del 60% presentando entro 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge apposita istanza al centro di servizio delle imposte dirette e indirette competente. La medesima modalità si applica anche per il contributo trattenuto o versato dal pensionato deceduto nel corso del 1997. Se il decesso è avvenuto nel 1998, gli eredi recuperano il contributo in sede di presentazione del modello unico 98 del defunto.

Soggetti non ricompresi nei casi tipizzati

Per i contribuenti che non rientrano nelle fattispecie descritte, il recupero del contributo deve avvenire in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 1998; in mancanza delle condizioni per tale recupero, è prevista un’apposita istanza di rimborso da inoltrare agli uffici finanziari.

Gestione informatica, comunicazioni e certificazione

L’importo rimborsato viene memorizzato nel campo gp3cg01. Sulla rata di dicembre viene inoltre registrato nel campo gp8md50 con codice 143 e sommato algebricamente al valore del campo gp8md04 (ritenute IRPEF) e al campo gp8md02 (importo in pagamento). Poiché il contributo straordinario per l’Europa non era deducibile dall’imponibile IRPEF, non è prevista alcuna rettifica fiscale in occasione della restituzione. Gli enti pagatori, ossia istituti di credito e Poste Italiane S.p.A., devono comunicare ai pensionati interessati l’importo restituito al momento del pagamento della rata di dicembre. Il rimborso sarà infine inserito nella certificazione fiscale modello CUD relativa ai redditi del 1998.

Modello euro 1

In allegato è riportato il mod. euro 1, utilizzabile per l’istanza di restituzione. Il modulo richiede l’indicazione dei dati anagrafici, della pensione, dell’importo del contributo su cui calcolare il rimborso e delle dichiarazioni sostitutive circa l’assenza di altri rimborsi, di richieste in dichiarazione dei redditi o di istanze all’amministrazione finanziaria.

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