Circolare numero 239 del 20-11-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative per la gestione, da parte dell’INPS, delle prestazioni agli invalidi civili dopo il trasferimento delle funzioni previsto dall’art. 130 del D.Lgs. 112/1998, con decorrenza 3 settembre 1998. Definisce il flusso dei ricorsi, le attività istruttorie tra gruppi di lavoro e Uffici legali, i rapporti con Prefetture e Ministero del Tesoro, la trattazione dei giudizi e dei procedimenti esecutivi, nonché le modalità di pagamento di competenze legali, spese di CTU e altre somme dovute. Vengono inoltre richiamate le voci di spesa del capitolo 11001 da utilizzare per tali oneri.
Erogazione prestazioni agli invalidi civili ex art. 130 D.Lgs. 112/1998 e criteri operativi
Erogazione delle prestazioni spettanti agli invalidi civili ex art. 130 D.Lgs. 112/1998: criteri operativi
La circolare disciplina le modalità operative conseguenti al trasferimento all’INPS, dal 3 settembre 1998, delle funzioni di erogazione delle prestazioni in materia di invalidità civile e della relativa legittimazione passiva nei giudizi e nei procedimenti esecutivi. L’intervento integra la precedente circolare n. 223 del 23 ottobre 1998 e mira a uniformare la gestione dei ricorsi, dell’istruttoria, dei pagamenti e dei rapporti con le altre amministrazioni coinvolte.
Ambito applicativo e decorrenza
Il nuovo assetto riguarda le prestazioni spettanti agli invalidi civili e si applica alle fattispecie successive al 2 settembre 1998, con efficacia dal 3 settembre 1998. La circolare chiarisce che l’INPS assume la funzione di ente erogatore e, per tale ragione, può essere destinatario delle azioni esecutive relative alle somme dovute a vario titolo nell’ambito della materia.
Ricorsi giurisdizionali e smistamento degli atti
Per i ricorsi introduttivi depositati dopo il 2 settembre 1998, la notifica può avvenire presso la Sede Centrale dell’Istituto, che provvede poi all’inoltro alla SAP competente, oppure direttamente presso le sedi territoriali secondo gli accordi con i Patronati. Nelle sedi di Torino, Milano, Roma e Napoli, dove opera il decentramento dell’Ufficio legale unico, lo smistamento segue le modalità già previste per i ricorsi in materia istituzionale. Se non sono indicati elementi sufficienti per individuare la competenza, gli atti vengono inviati alla Sede Provinciale, che si avvale delle informazioni della Prefettura per indirizzarli alla SAP competente.
Istruttoria interna e acquisizione della documentazione
Il gruppo di lavoro incaricato degli adempimenti di invalidità civile deve trasmettere senza ritardo l’originale del ricorso all’Ufficio legale, conservandone copia. Parallelamente deve richiedere informazioni e documenti alla Prefettura, alla Commissione medica periferica del Ministero del Tesoro per l’invalidità civile e le pensioni di guerra, nonché alle Divisioni X e XI della Direzione Generale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro. Le informazioni acquisite, insieme alla documentazione sanitaria, devono essere inoltrate agli Uffici legali entro il ventesimo giorno precedente l’udienza, in modo da consentire la predisposizione delle difese e la costituzione in giudizio nei termini di legge, richiamati in 10 giorni prima dell’udienza.
Trattazione del giudizio e effetti della sentenza
La trattazione delle cause deve avvenire secondo le istruzioni già fornite con la circolare n. 223 del 23 ottobre 1998. Quando la sentenza è sfavorevole all’Istituto, la copia del provvedimento va trasmessa alla Prefettura per la concessione e la liquidazione della provvidenza economica, inclusi gli eventuali arretrati; l’INPS provvede poi all’erogazione sulla base dei dati di liquidazione.
Pagamento di competenze legali, spese di CTU e imputazione contabile
Per i giudizi instaurati dopo il 2 settembre 1998, gli Uffici legali devono disporre il pagamento delle competenze legali e delle spese di consulenza tecnica d’ufficio tramite la procedura ordinaria delle "notule". Gli oneri vanno imputati alle apposite voci di spesa del capitolo 11001, istituite con il messaggio n. 00523 del 30 settembre 1998. La circolare richiama inoltre la procedura automatizzata "Pagamento professionisti esterni" per i compensi professionali maturati in giudizi definiti prima del 3 settembre 1998 o ancora pendenti a tale data e conclusi successivamente.
Legittimazione passiva e procedimenti esecutivi
La legittimazione passiva dell’INPS nei procedimenti esecutivi attivati dal 3 settembre 1998, anche se fondati su titoli anteriori, è ricondotta esclusivamente alla funzione di ente erogatore attribuita dall’art. 130 del D.Lgs. 112/1998. La circolare precisa che, in questa prospettiva, l’obbligo di far fronte ai pagamenti nei confronti di invalidi civili, procuratori e consulenti tecnici d’ufficio non rientra in un generico dovere dell’Istituto, ma deriva dalla sua posizione quale destinatario dell’azione esecutiva quando le amministrazioni competenti non abbiano adempiuto a quanto statuito in sede giudiziale.
Gestione di decreti ingiuntivi, sentenze esecutive, precetti e pignoramenti
In presenza di atti notificati all’INPS, come decreti ingiuntivi, sentenze esecutive, ordinanze con o senza precetto e atti di pignoramento, il gruppo di lavoro deve verificare la legittimità e l’attualità del debito verso i terzi e procedere quanto prima al pagamento, per evitare l’aggravio dei costi dell’esecuzione. Il riferimento temporale indicato è quello dei 60 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella L. n. 30/1997. Il legale della SAP deve inoltre esaminare i precetti notificati, controllarne la regolarità formale e apporre il visto di congruità sulle somme esposte. Gli atti di pignoramento devono essere trasmessi all’Ufficio legale anche per il caricamento sulla procedura informatica CV-SISCO e per l’eventuale impostazione di un’opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
Verifica dell’attualità del debito e soluzioni in caso di mancato riscontro
Per l’accertamento dell’"attualità" del debito, intesa come verifica dell’eventuale già avvenuto pagamento da parte della Prefettura o del Ministero del Tesoro, la circolare prevede che, in caso di mancato riscontro entro il termine fissato, possa essere opportuno procedere comunque alla liquidazione delle somme richieste. Ciò può avvenire previa dichiarazione di responsabilità sottoscritta dai destinatari delle somme oppure con espressa riserva di ripetizione se il pagamento dovesse risultare non dovuto, ad esempio nel caso di successivo giudizio di appello.
Voci di spesa del capitolo 11001
La circolare aggiorna anche la struttura contabile delle spese di funzionamento, precisando che nel capitolo 11001 "Spese legali connesse al recupero dei crediti contributivi ed alla concessione e al recupero di prestazioni" sono istituite, a decorrere dall’esercizio 1998, le seguenti voci:
- 11001/44: spese per la concessione e per il recupero di prestazioni agli invalidi civili;
- 11001/45: spese per la concessione e per il recupero di prestazioni ai ciechi civili;
- 11001/46: spese per la concessione e per il recupero di prestazioni ai sordomuti.
Finalità operative
Nel complesso, la circolare fornisce un quadro di coordinamento tra struttura amministrativa e Uffici legali per assicurare una gestione unitaria delle controversie e dei pagamenti connessi all’invalidità civile, riducendo il rischio di azioni esecutive e garantendo la corretta imputazione contabile degli oneri conseguenti.
Punti principali
Ambito e decorrenza della nuova disciplina
La circolare integra la precedente n. 223/1998 e chiarisce le modalità applicative del passaggio all’INPS delle funzioni di erogazione delle prestazioni e della legittimazione passiva nei processi esecutivi e giurisdizionali in materia di invalidità civile. Il nuovo assetto opera dal 3 settembre 1998.
Gestione dei ricorsi giurisdizionali
Per i ricorsi depositati dopo il 2 settembre 1998 è ammessa la notifica presso la Sede Centrale INPS, con successivo inoltro alla SAP competente, oppure direttamente presso le sedi territoriali secondo gli accordi INPS/Patronati. Nelle sedi di Torino, Milano, Roma e Napoli, dove è stato decentrato l’Ufficio legale unico, gli atti sono smistati con le regole già adottate per le materie istituzionali; se manca l’indicazione della competenza, gli atti sono inviati alla Sede Provinciale per l’individuazione della SAP competente.
Istruttoria e documentazione per la difesa in giudizio
Il gruppo di lavoro che cura gli adempimenti di invalidità civile trasmette tempestivamente l’originale del ricorso all’Ufficio legale e ne trattiene copia. Contestualmente richiede documenti e informazioni alla Prefettura, alla Commissione medica periferica del Ministero del Tesoro e alle Divisioni X e XI della Direzione Generale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro. Le informazioni e la documentazione sanitaria devono essere inoltrate agli Uffici legali entro il ventesimo giorno precedente l’udienza, così da consentire la redazione delle difese e la costituzione in giudizio nei termini di legge.
Trattazione della causa e pagamento degli esiti sfavorevoli
La causa è trattata dall’Ufficio legale secondo le istruzioni già impartite con la circolare n. 223 del 23 ottobre 1998. Se la sentenza è sfavorevole all’Istituto, la copia viene inviata alla Prefettura per la concessione e la liquidazione della prestazione economica, oltre agli eventuali arretrati che l’INPS erogherà sulla base dei dati di liquidazione.
Spese legali, CTU e imputazione contabile
Alla conclusione dei giudizi instaurati dopo il 2 settembre 1998, gli Uffici legali dispongono il pagamento delle competenze legali e delle spese di CTU tramite la procedura consueta "notule", con imputazione alle voci di spesa del capitolo 11001 istituite con il messaggio n. 00523 del 30 settembre 1998. È richiamata anche la procedura automatizzata "Pagamento professionisti esterni" per i compensi maturati in giudizi definiti prima del 3 settembre 1998 o pendenti a tale data e definiti successivamente.
Legittimazione passiva nei procedimenti esecutivi
Per i procedimenti esecutivi attivati dal 3 settembre 1998, anche se fondati su titoli anteriori, la legittimazione passiva dell’INPS deriva esclusivamente dalla funzione di ente erogatore attribuita dall’art. 130 del D.Lgs. 112/1998. La circolare precisa che l’obbligo di pagamento verso invalidi civili, loro procuratori e CTU riguarda somme che, per effetto di diversi titoli, possono essere pretese nei confronti dell’Istituto quando questo sia l’unico destinatario dell’azione esecutiva.
Gestione di decreti ingiuntivi, sentenze esecutive, precetti e pignoramenti
In presenza di atti notificati all’INPS, il gruppo di lavoro deve verificare solo la legittimità e l’attualità del debito verso i terzi e procedere al pagamento nei tempi più brevi possibili, richiamando il termine di 60 giorni di cui all’art. 14 del D.L. 669/1996, convertito nella L. 30/1997, per evitare l’aumento dei costi dell’esecuzione. Per il visto sui precetti, il legale della SAP controlla la regolarità formale e la congruità delle somme richieste. Gli atti di pignoramento sono trasmessi all’Ufficio legale anche per il caricamento nella procedura informatica CV-SISCO e per l’eventuale opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
Verifica dell’attualità del debito e misure prudenziali
Se le strutture interpellate (Prefettura o Ministero del Tesoro) non rispondono entro il termine fissato, la circolare suggerisce, per prevenire azioni esecutive, di procedere comunque alla liquidazione delle somme reclamate, previa dichiarazione di responsabilità dei destinatari oppure con espressa riserva di ripetizione, qualora il pagamento risultasse non dovuto, ad esempio in caso di giudizio di appello.
Aggiornamento delle voci di spesa per il capitolo 11001
Nell’ambito del capitolo 11001 "Spese legali connesse al recupero dei crediti contributivi ed alla concessione e al recupero di prestazioni" sono istituite, con decorrenza dall’esercizio 1998, le voci 11001/44 per le prestazioni agli invalidi civili, 11001/45 per i ciechi civili e 11001/46 per i sordomuti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 20 nov 1998Circolare numero 238 del 20-11-1998
- Circolare · 23 nov 1998Circolare numero 241 del 23-11-1998
- Circolare · 23 nov 1998Circolare numero 240 del 23-11-1998
- Circolare · 24 nov 1998Circolare numero 242 del 24-11-1998
- Circolare · 12 nov 1998Circolare numero 236 del 12-11-1998
- Circolare · 12 nov 1998Circolare numero 237 del 12-11-1998
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →