Sentenza del 25/05/2015 n. 1175 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IVA - Operazioni inesistenti - Onere della prova - Contenuto della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda fatturazioni relative a operazioni soggettivamente inesistenti, ossia operazioni eventualmente reali nella loro esecuzione materiale, ma fatturate da un soggetto diverso da quello che ha effettivamente effettuato la prestazione. Il ricorrente contestava, in sostanza, che l'Amministrazione avesse assolto l'onere della prova necessario per negare la detrazione dell'IVA, sostenendo la propria buona fede e l'effettività delle operazioni.
La decisione
La sentenza afferma che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche dimostrando soltanto che il soggetto formalmente interposto era privo di un'adeguata dotazione personale e strumentale per eseguire la prestazione fatturata. Tale circostanza è considerata un elemento sintomatico idoneo a mettere in dubbio la buona fede del cessionario. Una volta forniti questi elementi, spetta al contribuente dimostrare di aver agito diligentemente e di non essere stato consapevole, né di poter ragionevolmente essere consapevole, dell'interposizione fittizia. L'esito è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Principi in materia di detrazione IVA e operazioni soggettivamente inesistenti
La detrazione dell'IVA può essere negata quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che il fornitore indicato in fattura non era l'effettivo prestatore o partecipava a una frode.
Regole sull'onere della prova nel processo tributario
L'Amministrazione deve fornire elementi oggettivi idonei a dimostrare l'inesistenza soggettiva dell'operazione o la consapevolezza, anche potenziale, del contribuente. La prova dell'assenza di personale e mezzi adeguati in capo al soggetto interposto può essere sufficiente a tale scopo, mentre il contribuente deve dimostrare la propria buona fede con specifici elementi di diligenza.
Massime di principio
- Quando il fornitore indicato in fattura non dispone di personale, mezzi o strutture compatibili con la prestazione fatturata, tale circostanza può costituire un forte indizio di operazione soggettivamente inesistente.
- L'Amministrazione non deve necessariamente dimostrare ogni dettaglio della frode: è sufficiente fornire elementi oggettivi e concordanti dai quali emerga che il soggetto fatturante non poteva realisticamente eseguire la prestazione.
- Dopo la prova iniziale dell'Amministrazione, il contribuente deve dimostrare di avere svolto verifiche ragionevoli sul fornitore e di non poter riconoscere l'anomalia con l'ordinaria diligenza professionale.
- La mera effettività materiale della prestazione o il regolare pagamento della fattura non garantiscono, da soli, il diritto alla detrazione IVA se il soggetto indicato come fornitore è diverso dall'effettivo prestatore.
- Per tutelarsi, il contribuente dovrebbe conservare documentazione sulla selezione e verifica del fornitore, sulla sua struttura operativa, sui contratti, sui documenti di trasporto, sui pagamenti e sull'effettiva esecuzione delle prestazioni.
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