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Sentenza

Sentenza n. 4569/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 4073/2024 emessa in data 19 settembre 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.048,80, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, per retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 4073/2024 del Tribunale di Milano, emessa il 19 settembre 2024, che aveva riconosciuto in suo favore euro 1.048,80, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e fosse stata notificata all'Amministrazione il 12 dicembre 2024. Ha inoltre chiesto la condanna ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è stato accolto: il TAR ha rilevato che l'inadempimento ministeriale non era contestato, che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato e che risultava notificata al Ministero il 12 dicembre 2024, con conseguente sussistenza delle condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di inutile decorso del termine, il commissario ad acta nominato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza potrà intervenire, su istanza della creditrice, ed eseguire l'incarico nei successivi sessanta giorni, determinando l'importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari; nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, considerata l'esiguità degli importi, essa avrebbe dovuto avere consistenza meramente simbolica e la condanna sarebbe risultata manifestamente iniqua. Spese a carico del Ministero, liquidate in euro 800, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    L'azione di ottemperanza è ammissibile quando ricorrono le condizioni previste dalla disposizione, qui accertate in ragione del giudicato, della sua notificazione all'Amministrazione e dell'inadempimento.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997

    Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

    Il TAR ritiene soddisfatte anche le condizioni previste dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per procedere all'ottemperanza del titolo di condanna pecuniaria nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Per quanto riguarda infine la richiesta di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., ritiene il Collegio che la stessa non possa essere accolta in quanto, considerata l’esiguità degli importi, tale condanna, per non essere considerata manifestamente iniqua, dovrebbe avere consistenza meramente simbolica.

    La penalità di mora può essere negata quando, in ragione dell'esiguità delle somme dovute, dovrebbe avere importo meramente simbolico e la sua applicazione risulterebbe manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • L'ottemperanza di una condanna pecuniaria nei confronti dell'Amministrazione presuppone, tra l'altro, il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'Amministrazione e l'inadempimento; ricorrendo tali condizioni, il giudice può fissare un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in rapporto all'esiguità dell'importo dovuto, dovrebbe avere una consistenza meramente simbolica e la condanna risulterebbe manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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