Ordinanza n. 408/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Accertamento esecutivo per il Canone unico patrimoniale relativo all’anno 2023, con addebito del canone, indennità per occupazione abusiva, sanzione per omessa denuncia e interessi, nonché disposizione del regolamento comunale che impone una specifica autorizzazione o concessione anche nei casi di esonero o esclusione dal canone
Esito
La controversia
La società concessionaria dell’autostrada A1, il cui tracciato attraversa il territorio comunale intersecando a diverse altezze alcune strade comunali, ha impugnato l’accertamento esecutivo con cui il Comune di Parma ha richiesto il pagamento del Canone unico patrimoniale per l’anno 2023, oltre a indennità, sanzioni e interessi. È stato altresì impugnato il regolamento comunale nella parte in cui prescrive il rilascio di una specifica autorizzazione o concessione anche quando non sussistano i presupposti per l’applicazione del canone. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e ha chiesto il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio il Comune ha proposto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario; ha quindi chiesto la sospensione del processo.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 367, comma 1, c.p.c., richiamato dall’art. 10, comma 1, c.p.a. Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non è stato ritenuto manifestamente inammissibile e la contestazione della giurisdizione non è stata ritenuta manifestamente infondata. La controversia riguarda infatti il pagamento del Canone unico patrimoniale e la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione indicata nel provvedimento ha affermato, in materia, la giurisdizione tributaria. La decisione della Corte di cassazione è stata ritenuta pregiudiziale, poiché la giurisdizione costituisce un presupposto processuale. La sospensione è stata estesa anche alla domanda di annullamento del regolamento comunale presupposto, in ragione della rilevanza non centrale dell’atto concessorio. È stato posto a carico delle parti l’onere di proseguire il giudizio mediante tempestiva domanda di fissazione dell’udienza entro il termine perentorio previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a., decorrente dalla comunicazione del venir meno della causa di sospensione, a pena di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a.
Norme richiamate
art. 1, commi 792 e ss., l. 160/2019
Base normativa dell’accertamento esecutivo relativo al Canone unico patrimoniale.
art. 1, commi 816-847, l. 160/2019
Disciplina legislativa del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e di occupazione di aree e spazi destinati a mercati.
art. 10, comma 1, c.p.a.
Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell’articolo 367 dello stesso codice.
Consente, nel giudizio davanti al TAR, il regolamento preventivo di giurisdizione e richiama la disciplina della sospensione prevista dall’art. 367, comma 1, c.p.c.
art. 41 c.p.c.
Prevede il regolamento preventivo di giurisdizione quale strumento per ottenere dalla Corte di cassazione una decisione sulla giurisdizione durante il giudizio di primo grado.
art. 367, comma 1, c.p.c.
(...) sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata (...)
Impone la sospensione del processo quando il regolamento preventivo non sia manifestamente inammissibile e la questione di giurisdizione non sia manifestamente infondata.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Fissa il termine perentorio entro il quale deve essere presentata la domanda di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio dopo il venir meno della causa di sospensione.
art. 35, comma 2, c.p.a.
Prevede l’estinzione del giudizio in caso di mancata tempestiva prosecuzione secondo le modalità e i termini stabiliti.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio amministrativo, una parte propone regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., il TAR deve sospendere il processo se non ravvisa la manifesta inammissibilità dell’istanza né la manifesta infondatezza della contestazione della giurisdizione, ai sensi degli artt. 10 c.p.a. e 367 c.p.c.
- La decisione della Corte di cassazione sul regolamento preventivo di giurisdizione assume carattere pregiudiziale nel giudizio amministrativo, poiché la giurisdizione costituisce un presupposto processuale.
- La questione di giurisdizione relativa alla domanda principale può risultare pregiudiziale anche rispetto all’impugnazione dell’atto regolamentare presupposto, quando la controversia sia sostanzialmente concentrata sul rapporto patrimoniale oggetto dell’accertamento e l’atto concessorio non rivesta centralità obiettiva.
- Dopo il venir meno della causa di sospensione, le parti devono proseguire il giudizio mediante domanda di fissazione dell’udienza entro il termine perentorio previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a.; l’inosservanza può determinare l’estinzione del giudizio.
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