Sentenza n. 1990/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per mancato superamento della prova scritta, atti della prova relativi al quesito n. 40 e graduatoria finale non inclusiva del candidato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha partecipato al concorso per 16 funzionari di controllo di gestione della Regione Siciliana e ha conseguito 20,90/30, a fronte della soglia minima di 21/30. Ha contestato il quesito n. 40, relativo alle cause di scioglimento del Consiglio regionale secondo la Costituzione, sostenendo che riguardasse il diritto costituzionale e fosse estraneo alle materie tassativamente indicate dall'art. 6 del bando. Ha dedotto la violazione dei principi di tassatività della lex specialis, par condicio e legittimo affidamento, degli artt. 3, 51 e 97 Cost., dell'art. 35 d.lgs. 165/2001, nonché eccesso di potere per arbitrarietà e irragionevolezza e difetto dei presupposti. Ha chiesto l'attribuzione di 0,50 punti per la risposta fornita oppure, in subordine, l'eliminazione della penalità di 0,15 punti, così da raggiungere almeno 21 punti, oltre all'annullamento della graduatoria nella parte in cui non lo comprende. Le amministrazioni hanno sostenuto che il quesito fosse riconducibile alla materia del sistema dei controlli nella Regione Siciliana e hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione della graduatoria; tale eccezione è stata superata con la successiva proposizione dei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, rilevando che la graduatoria era stata tempestivamente impugnata con motivi aggiunti. Nel merito ha accolto la censura. Il bando individuava in modo specifico le materie della prova, tra cui il sistema dei controlli nella Regione Siciliana. Le clausole del bando devono essere interpretate secondo il significato letterale, senza integrazioni ermeneutiche dirette a ricomprendere contenuti impliciti o inespressi. Il quesito n. 40, riguardando lo scioglimento del Consiglio regionale previsto dall'art. 126 Cost. quale controllo esercitato dallo Stato sugli organi regionali, atteneva al diritto costituzionale e ai controlli statali sugli enti territoriali, non al sistema dei controlli interni, di gestione e strategici operanti nella Regione. Non era quindi riconducibile alla materia prevista dal bando. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati accolti e gli atti impugnati sono stati annullati, per quanto di interesse del ricorrente. Le amministrazioni sono state condannate al pagamento di 2.000 euro di spese, oltre oneri di legge e rifusione del contributo unificato; le spese sono state dichiarate non ripetibili nei confronti delle controinteressate non costituite.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, essendone stati ritenuti sussistenti i presupposti.
art. 30 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica proposta insieme all'impugnazione; il giudice ha definito la controversia mediante annullamento degli atti.
art. 6 del bando di concorso
La prova scritta consisterà in un test di n. 60 (sessanta) domande con risposta a scelta multipla… e si articolerà come segue: - n. 60 (sessanta) quesiti volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie: contabilità pubblica; ordinamento finanziario e contabile delle Regioni (Decreto legislativo 118 del 2011, in particolare titoli I, II e III e principi contabili generali e applicati); contabilità analitica; pianificazione delle risorse e degli obiettivi; metodi e modelli del controllo di gestione; sistemi degli indicatori di produzione e di risultato; misurazione della performance, benchmarking delle prestazioni e best practice; il sistema dei controlli nella Regione Siciliana; diritto amministrativo, con esclusivo riferimento al procedimento amministrativo, al diritto di accesso e al principio di trasparenza; norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, ai doveri e diritti dei pubblici dipendenti, al codice di comportamento e alle sanzioni disciplinari…
La disposizione individua in modo tassativo le materie oggetto della prova e il riferimento al sistema dei controlli nella Regione Siciliana deve essere inteso letteralmente come riferito ai controlli interni, di gestione e strategici operanti nella Regione, non ai controlli esercitati dallo Stato sugli organi regionali.
art. 126 Cost.
Richiamato quale disposizione costituzionale concernente lo scioglimento del Consiglio regionale e il controllo statale sugli organi degli enti territoriali; la materia è stata ritenuta estranea all'ambito previsto dal bando.
artt. 3, 51 e 97 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno dei principi di uguaglianza, accesso ai pubblici impieghi e buon andamento e imparzialità dell'amministrazione; la decisione ha accolto la censura fondata sulla violazione della lex specialis.
art. 35 d.lgs. 165/2001
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi regolatori delle procedure di reclutamento pubblico; la decisione ha ritenuto illegittima la somministrazione di un quesito estraneo alle materie del bando.
Massime di principio
- Le clausole di un bando di concorso pubblico devono essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione, senza ricorrere a interpretazioni integrative dirette a includere contenuti impliciti o inespressi.
- Quando il bando individua tassativamente le materie oggetto della prova concorsuale, la commissione non può somministrare quesiti relativi a materie o argomenti estranei alla lex specialis, poiché ciò viola la par condicio e il legittimo affidamento dei candidati.
- Il riferimento del bando al sistema dei controlli interni a una Regione non può essere esteso ai controlli esercitati dallo Stato sugli organi regionali ai sensi della Costituzione, trattandosi di ambiti distinti per oggetto, soggetti titolari del potere e finalità.
- La graduatoria concorsuale può essere impugnata con motivi aggiunti nel giudizio già instaurato contro l'esclusione o la non ammissione, sicché la successiva impugnazione della graduatoria esclude l'inammissibilità del ricorso originario per mancata impugnazione immediata di essa.
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