Cassazione Penale, Sentenza n. 3010/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis, d.lgs. 30/4/1992 n. 285). Il ricorrente deduce: 1) errore di diritto e valutazione per non aver disposto perizia/consulenza tecnica sul profilo della curva di Widmark e sulle regole di valutazione della prova (art. 220 e 192 c.p.p.), sostenendo che il tasso alcolemico misurato circa un'ora dopo l'incidente non consentirebbe di escludere che l'assunzione di alcol sia avvenuta dopo la guida; 2) omessa e insufficiente motivazione della Corte d'appello rispetto alle critiche difensive sull'alcolemia al momento del sinistro; 3) violazioni in relazione alla valutazione prognostica ai fini della sospensione condizionale della pena (art. 164 c.p.), sostenendo che non si sarebbe dovuto tener conto di un precedente estinto; 4) illegittima negazione della sospensione condizionale per avere la Corte ritenuto sussistente un precedente "specifico" non ostativo, sebbene il precedente fosse estinto per lavori di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis C.d.S.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali. Sono state confermate le decisioni dei giudici di merito: condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.2 lett. c) e 2-bis C.d.S.) con pena di 5 mesi di arresto e ammenda di Euro 2.000, applicazione della diminuzione prevista per il rito abbreviato e revoca della patente. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi alla valutazione della curva di Widmark (assenza di prova che l'assunzione sia avvenuta dopo la guida), alla omessa motivazione e alla richiesta di perizia nel rito abbreviato, nonché i motivi relativi alla sospensione condizionale: la Corte d'appello non ha dato rilevanza impeditiva al precedente estinto, ma ha valutato negativamente la prognosi di futuro corretto comportamento.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis
Norma contestata: disciplina la guida in stato di ebbrezza; applicata per la condanna sulla base del tasso alcolemico riscontrato (2,80 g/l e 2,69 g/l).
Codice di procedura penale, art. 220
Prevede la consulenza tecnica; la Corte ha ritenuto che l'assenza di consulenza tecnica nel rito abbreviato non invalidi la valutazione probatoria ove gli elementi siano sufficienti e non contraddittori.
Codice di procedura penale, art. 192
Regole generali sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito sulla congruità e la plausibilità delle risultanze probatorie.
Codice penale, art. 164
Disposizione sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha valutato negativamente la prognosi di non recidiva e ha ritenuto legittimo il diniego sulla base della specifica valutazione sul comportamento futuro.
Codice penale, art. 133
Richiamato in relazione alla corretta determinazione/valutazione della pena e delle circostanze ai fini della sospensione, come parte del quadro normativo valutato dalla difesa e dai giudici.
Codice penale, art. 163
Norma sulla sospensione condizionale e condizioni per la concessione; invocata dal ricorrente nel dedurre illegittimità del diniego, ma la Corte ha ritenuto corretto il giudizio motivato della Corte d'appello.
Codice della Strada, art. 186, comma 9-bis
Prevede l'estinzione del reato per esito positivo di lavori di pubblica utilità; la Corte ricorda che tale estinzione non costituisce automaticamente causa ostativa alla sospensione condizionale ma nel caso di specie il diniego è stato motivato su base prognostica e non sull'ostatività del precedente.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)
Articoli richiamati come presupposti dei motivi di cassazione (vizi di diritto e di motivazione); la Corte ha esaminato e ritenuto infondati i rilievi proposti.
Massime di principio
- La curva di Widmark e le tempistiche generali di assorbimento/smaltimento dell'alcol non sono dati astratti applicabili a tutti i casi: senza un concreto supporto probatorio e parametri individuali, non possono automaticamente far escludere la responsabilità del conducente.
- Nel rito abbreviato l'assenza di una consulenza tecnica non comporta automaticamente vizio della decisione: se le risultanze probatorie sono chiare, congrue e non contraddittorie, il giudice può validamente motivare la condanna.
- Per contestare efficacemente un tasso alcolemico misurato dopo un intervallo di tempo è necessario fornire una prova tecnica solida (consulenza esperta) che ricostruisca in modo plausibile l'andamento dell'alcoolemia nel caso concreto, non una mera prospettazione alternativa.
- L'estinzione di un precedente per esito positivo di lavori di pubblica utilità (art. 186 c.9-bis C.d.S.) non è automaticamente ostativa alla concessione della sospensione condizionale di pena in un diverso procedimento: la decisione si fonda sulla valutazione prognostica complessiva del reo.
- Il rigetto della sospensione condizionale può basarsi su una valutazione prognostica motivata circa la persistenza del rischio recidiva o dell'inidoneità al beneficio, e non solo sulla mera esistenza di precedenti estinti.
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