Cassazione Civile, Ordinanza n. 23397/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi eseguito nel 2015 da agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, per il recupero di cinque avvisi di addebito INPS. La Corte d'appello di Roma, in riforma del primo grado, aveva annullato il pignoramento ritenendo applicabile la disciplina dell'art. 1, commi 537 e ss. della L. n. 228 del 2012, nel testo anteriore alle modifiche del D.Lgs. n. 159 del 2015, con effetto di annullamento di diritto dell'iscrizione a ruolo. L'INPS ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo ex art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di ne bis in idem/giudicato esterno: sostiene che su una domanda identica, relativa alla stessa pretesa contributiva e agli stessi avvisi di addebito, si fosse già formata una statuizione definitiva del Tribunale di Roma, poi confermata in appello con sentenza passata in giudicato, che aveva escluso l'efficacia estintiva dell'istanza ex L. n. 228 del 2012. Con il secondo motivo vengono formulate ulteriori censure, che restano però assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, rilevando che la Corte d'appello non si è pronunciata sull'eccezione di giudicato esterno tempestivamente proposta dall'INPS. Precisa che il precedente richiamato dalla Corte territoriale era stato sì considerato, ma solo come elemento interpretativo della normativa di riferimento e non come decisione sulla questione del giudicato nei termini devoluti. Di conseguenza cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame, demandando al giudice del rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo resta assorbito.
Norme richiamate
art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973
norma posta a base del pignoramento presso terzi eseguito dall'agente della riscossione per crediti contributivi
art. 1, commi 537 e ss., L. n. 228 del 2012
disciplina ritenuta dalla Corte d'appello applicabile alla fattispecie, nel testo anteriore alle modifiche del D.Lgs. n. 159 del 2015, con efficacia estintiva/annullatoria dell'iscrizione a ruolo
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolute; la sua violazione integra omessa pronuncia
art. 360, n. 4, c.p.c.
norma processuale invocata a fondamento del motivo di ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia
artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c.
richiamati per affermare la rituale specificità e allegazione del motivo di ricorso
Massime di principio
- La mancata pronuncia del giudice di merito su un'eccezione ritualmente proposta in appello integra vizio di omessa pronuncia censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c.
- Il giudicato esterno, ove dedotto come eccezione, deve essere esaminato espressamente dal giudice; non è sufficiente un richiamo incidentale a una precedente sentenza ai soli fini interpretativi della normativa.
- Quando un precedente giudiziale relativo alla medesima pretesa sia divenuto definitivo nelle more del giudizio, il giudice dell'impugnazione deve verificare se esso produca preclusione sulla domanda o eccezione devoluta, non potendo ometterne l'esame.
- Se il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto per omessa pronuncia su questione assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per il nuovo esame della questione pretermessa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23346/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23352/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23354/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23356/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23357/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23359/2025 del 16/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →