Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28788/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La lite trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento del compenso di attività difensiva svolta in un giudizio civile, opposto dalla società debitrice. Il Tribunale di Roma, trattando la causa con rito ordinario e in composizione monocratica, accolse solo in parte l’opposizione e ridusse la somma dovuta. In appello, la Corte territoriale ritenne che la controversia fosse in realtà soggetta al rito sommario speciale previsto per le cause di cui all’art. 28 della legge n. 794/1942 e all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, ma proprio per tale ragione dichiarò inammissibili gli appelli. Il ricorrente ha censurato tale conclusione denunciando la violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e sostenendo che, poiché il primo giudice aveva consapevolmente seguito il rito ordinario, operava il principio di ultrattività del rito: la causa avrebbe dovuto restare assoggettata al rito ordinario anche in appello, con conseguente ammissibilità dell’appello. La resistente ha replicato che l’ultrattività non può rendere proponibile un mezzo di gravame escluso dalla legge per quel tipo di controversia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, pur essendo la controversia effettivamente soggetta al rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, l’appello proposto contro la sentenza del Tribunale era ammissibile perché il primo giudice aveva consapevolmente trattato e deciso la causa con il rito ordinario, producendo così la stabilizzazione del rito erroneamente seguito. Di conseguenza, la Corte ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma e ha rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché riesamini il merito dell’impugnazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 28 l. n. 794 del 1942

    Le controversie aventi ad oggetto il pagamento delle spettanze dell’avvocato per prestazioni giudiziali restano soggette al rito speciale richiamato dall’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011.

  • art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011

    La domanda di pagamento dei compensi professionali dell’avvocato è soggetta al rito sommario speciale; tuttavia, ai fini dell’impugnazione, rileva il rito concretamente adottato e consapevolmente seguito dal primo giudice.

  • art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011

    Il mutamento di rito ha efficacia solo pro futuro e serve a segnare il passaggio tra le regole del rito iniziale e quelle del rito da seguire; non travolge gli atti già compiuti né impone regressioni del processo.

  • art. 641 c.p.c.

    Ai fini della verifica degli effetti processuali della domanda introduttiva va considerata la data di notificazione dell’opposizione/ingiunzione secondo il rito ormai consolidato.

  • art. 354 c.p.c.

    Non ricorrono i presupposti per la rimessione della causa al primo giudice per il solo errore nel rito o nella composizione del tribunale.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    La nullità derivante dall’inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice può essere fatta valere come motivo di impugnazione, non determinando rimessione automatica al primo giudice.

  • artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme procedurali richiamate per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie per il pagamento dei compensi dell’avvocato, la qualificazione del rito speciale ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 resta ferma anche se il cliente contesta l’esistenza del rapporto o il quantum debeatur.
  • Ai fini del regime delle impugnazioni, ciò che conta è la forma del provvedimento concretamente adottata dal giudice di primo grado quando essa sia frutto di una scelta consapevole desumibile dallo svolgimento del procedimento: in tal caso opera l’ultrattività del rito erroneamente seguito.
  • L’errore nella scelta del rito non determina di per sé nullità degli atti processuali già compiuti, né nullità della sentenza, salvo che abbia inciso sul contraddittorio o sul diritto di difesa o abbia provocato un concreto pregiudizio processuale.
  • La disciplina del mutamento del rito di cui all’art. 4 d.lgs. n. 150/2011 ha efficacia solo per il futuro e non comporta regressione del processo né valutazione di invalidità degli atti compiuti sotto il rito iniziale.
  • L’inosservanza delle disposizioni sulla composizione del tribunale, quando collegata all’erronea applicazione del rito speciale, può integrare un motivo di impugnazione, ma non rientra nelle ipotesi tassative di rimessione della causa al primo giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoPrestazioni professionali
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.