Sentenza n. 10068/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione dirigenziale n. 24300 del 12 dicembre 2022 della Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura Della Persona, Salute e Welfare, avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”, comunicata via pec in data 13 dicembre 2022; - per quanto occorrer possa, di tutti gli atti richiamati nella predetta determina, anche non conosciuti, ivi incluse la nota prot. n. 0645107 del 13 agosto 2019 e la nota prot. n. 0722665 del 25 settembre 2019, dal contenuto non noto, nonché i documenti denominati “Riferimenti normativi” e “Metodologia di calcolo” e relativi allegati, pubblicati sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”; - del decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”; la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5 agosto 2022; tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella delibera di ripiano adottata dalla Regione con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Piacenza n. 284 del 6 settembre 2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Parma n. 667del 5 settembre 2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Reggio Emilia n. 334 del 20 settembre 2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Modena n. 267 del 6 settembre 2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 325 del 4 settembre 2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Imola n. 189 del 6 settembre 2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Ferrara n. 183 del 6 settembre 2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 295 del 18 settembre 2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma n. 969 del 3 settembre 2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Reggio Emilia n. 333 del 19 settembre 2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena n. 137 del 5 settembre 2019;deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – IRCCS n. 212 del 4 settembre 2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara n. 202 del 5 settembre 2019; deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna – IRCCS n. 260 del 6 settembre 2019); per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2 aprile 2025: - della determinazione dirigenziale n. 25860 del 27 novembre 2024 a firma del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, recante “Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell'accertamento e dell'impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e dei relativi allegati, e nella specie dell'Allegato 1 recante l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, comunicata con pec del 24 gennaio 2025, nonché del ripiano attribuito dalla Regione Emilia-Romagna a Coloplast s.p.a., ai sensi dell'art. 9ter, comma 9bis, d.l. 78/2015 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pari all'importo di € 864.435,24 aggiornato con la determinazione dirigenziale n. 25860 del 27 novembre 2024; - della nota della Regione Emilia Romagna del 24 gennaio 2025, prot. 0073840.U, a firma del Direttore della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti, ivi inclusi gli atti istruttori e ove occorrer possa gli atti di approfondimento e verifiche delle Regioni e delle Aziende sanitarie SSR, nonché ove occorrer possa la determinazione n. 27391 del 29 dicembre 2023 di “ricognizione e aggiornamento accertamento e impegno ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” della Regione Emilia-Romagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e regionali di determinazione e riparto degli importi dovuti a titolo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi gli aggiornamenti adottati in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la determinazione regionale che individuava le aziende fornitrici di dispositivi medici e le rispettive quote di ripiano dovute alla Regione Emilia-Romagna per gli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti, gli atti istruttori e la successiva determinazione regionale adottata in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139/2024. Sono stati dedotti diciassette motivi, relativi sia a vizi propri degli atti impugnati sia all'illegittimità della normativa primaria disciplinante il payback nel settore dei dispositivi medici. Nel corso del giudizio, l'impresa ha dichiarato di avere aderito al meccanismo di definizione previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, versando il 25 per cento dell'importo originariamente addebitato, e ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i diciassette motivi di ricorso. Ha rilevato che l'impresa aveva aderito al meccanismo normativo di definizione del payback per le annualità 2015-2018 e aveva effettuato il pagamento della quota ridotta prevista dalla legge. L'integrale versamento della quota del 25 per cento estingue l'obbligazione dell'azienda per le annualità considerate e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento. Il Tribunale ha distinto la cessazione della materia del contendere, espressamente disciplinata dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 e subordinata anche al deposito da parte della Regione della documentazione prevista, dalla sopravvenuta carenza di interesse: in assenza del deposito regionale richiesto, non poteva essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nei termini legislativi; tuttavia, il pagamento effettuato aveva fatto venir meno l'interesse dell'impresa a ottenere l'annullamento degli atti senza alcun pagamento, poiché la definizione normativa consentiva di conseguire un bene della vita diverso, consistente nell'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Individua gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici rilevanti ai fini del payback per le annualità 2015-2018.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce il riferimento normativo per i provvedimenti regionali e provinciali di individuazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici a titolo di ripiano.
art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
È richiamato tra le disposizioni che disciplinano gli obblighi delle aziende fornitrici oggetto del meccanismo di definizione normativa.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...; l'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ...; ... determinando la cessazione della materia del contendere ...
Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione dell'azienda e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse al payback per gli anni 2015-2018. In mancanza della documentazione regionale prevista dalla norma, il giudice può comunque dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il pagamento abbia eliminato l'interesse alla decisione di merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio promosso contro provvedimenti di payback relativi agli anni 2015-2018, l'azienda fornitrice versa integralmente la quota ridotta prevista dalla disciplina transattiva, l'obbligazione originaria si estingue e viene meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione diretta all'annullamento degli atti senza pagamento.
- La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina speciale del payback presuppone gli adempimenti documentali posti a carico delle Regioni e delle Province autonome; in assenza di tali adempimenti, il giudice non dichiara la cessazione della materia del contendere sulla base della disposizione speciale.
- Il pagamento della quota ridotta può comunque determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando il ricorrente abbia conseguito un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito, consistente nell'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto.
- L'adesione al meccanismo di definizione del payback e il versamento integrale della quota prevista precludono ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di corresponsione degli importi relativi alle annualità definite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →