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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/157

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/157 della Commissione del 23 gennaio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 per quanto riguarda il riferimento al certificato e all’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche nel documento amministrativo elettronico semplificato

Normativa europea32023R0157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 al nuovo quadro normativo sulle accise applicabile dal 13 febbraio 2023, sostituendo i riferimenti alla direttiva 2008/118/CE con quelli alla direttiva (UE) 2020/262 e al regolamento (CE) n. 684/2009 con quelli al regolamento delegato (UE) 2022/1636. Vengono inoltre aggiornate le indicazioni da inserire nei documenti amministrativi elettronici per il riferimento al certificato dei piccoli produttori indipendenti e per l’autocertificazione della loro produzione annuale. Alcuni articoli del regolamento del 2021 sono soppressi perché non più necessari nel nuovo sistema informatizzato.

Modifica le modalità di compilazione dei documenti amministrativi elettronici semplificati per richiamare il certificato e l’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche nel nuovo regime delle accise.

Ambito di applicazione

Si applica ai documenti amministrativi utilizzati per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della direttiva (UE) 2020/262, in particolare nei casi in cui il movimento riguarda bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti e sia necessario indicare il certificato annuale o l’autocertificazione. Rileva per gli Stati membri, gli speditori e gli operatori coinvolti nella circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa; le norme aggiornano i riferimenti e i campi da compilare nei documenti elettronici gestiti tramite il sistema informatizzato. Non disciplina movimenti estranei al regime delle accise né introduce una disciplina autonoma sui requisiti sostanziali dei piccoli produttori, già fissati dalla direttiva 92/83/CEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/157: aggiornamento dei riferimenti sui piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 per allinearlo al nuovo quadro delle accise applicabile dal 13 febbraio 2023. La modifica è resa necessaria dal passaggio dalla direttiva 2008/118/CE alla direttiva (UE) 2020/262 e dal superamento del vecchio documento di accompagnamento semplificato cartaceo, sostituito dal documento amministrativo elettronico semplificato gestito tramite il sistema informatizzato.

Contesto normativo

I considerando chiariscono che l’articolo 23 bis della direttiva 92/83/CEE consente agli Stati membri di rilasciare, su richiesta, un certificato annuale ai piccoli produttori indipendenti e di ammettere un’autocertificazione della produzione annuale totale e del rispetto dei criteri previsti. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 aveva già disciplinato le informazioni da inserire nei documenti amministrativi e nei documenti di accompagnamento semplificati; tuttavia, tale disciplina doveva essere aggiornata perché il sistema delle accise è stato riformato dalla direttiva (UE) 2020/262 e dagli atti collegati.

Ambito di applicazione e finalità

Le nuove regole riguardano la compilazione dei documenti amministrativi utilizzati per la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, in particolare quando occorre fare riferimento al certificato o all’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche. Il regolamento non modifica i requisiti sostanziali per qualificarsi come piccolo produttore indipendente, ma soltanto i riferimenti normativi e le modalità di indicazione delle informazioni nel documento elettronico.

Modifiche all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266

L’articolo 2 viene riscritto per riferirsi espressamente ai documenti amministrativi previsti dagli articoli 20, 26, 36 e 38 della direttiva (UE) 2020/262. Le informazioni da inserire nei documenti devono essere quelle indicate nell’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1636, che disciplina la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.

Autocertificazione e compilazione dei campi documentali

L’articolo 5, dedicato ai requisiti per la compilazione dei documenti amministrativi in caso di autocertificazione, viene aggiornato in modo puntuale.

  • Nella casella 17 l deve essere dichiarato lo status di piccolo produttore indipendente, con la formula "Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da", seguita, se necessario, dalle diciture ulteriori previste.
  • Nella casella 17n deve essere indicata la produzione annuale di bevande alcoliche del piccolo produttore indipendente.
  • La quantità va espressa in ettolitri; per l’alcole etilico, invece, l’unità di misura è l’ettolitro di alcole puro.

Soppressione di disposizioni non più attuali

Sono soppressi l’articolo 3 e l’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266. La soppressione riflette la sostituzione del precedente regime cartaceo e degli atti tecnici ad esso collegati con il nuovo sistema informatizzato e con la disciplina recata dal regolamento delegato (UE) 2022/1636.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 13 febbraio 2023, data dalla quale diventa operativo il nuovo assetto delle accise e la relativa informatizzazione dei movimenti e dei controlli.

Disposizioni principali

Aggiornamento del riferimento al certificato nei documenti amministrativi

L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 è sostituito per riferirsi ai documenti amministrativi di cui agli articoli 20, 26, 36 e 38 della direttiva (UE) 2020/262. Il rinvio operativo per il contenuto dei documenti è ora quello dell’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1636.

Soppressione delle disposizioni obsolete sul documento di accompagnamento semplificato

L’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 è soppresso, coerentemente con il superamento del documento di accompagnamento semplificato cartaceo nel nuovo regime elettronico.

Requisiti per l’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti

L’articolo 5 è riformulato: nei documenti amministrativi di cui agli articoli 20, 26, 36 e 38 della direttiva (UE) 2020/262 lo status di piccolo produttore indipendente va dichiarato nella casella 17 l con la dicitura "Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da", seguita, se del caso, dalle diciture previste. La produzione annuale di bevande alcoliche va indicata nella casella 17n; la quantità è espressa in ettolitri, salvo l’alcole etilico, che va indicato in ettolitri di alcole puro.

Soppressione dell’articolo finale e adeguamento tecnico

L’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 è soppresso, completando l’adeguamento tecnico al nuovo impianto documentale introdotto dal regolamento delegato (UE) 2022/1636.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 13 febbraio 2023, in coerenza con la data di applicazione del nuovo sistema informatizzato e del nuovo regime documentale.

Come è indicizzato

Materieaccisecircolazione delle mercibevande alcolichecooperazione amministrativadigitalizzazione delle procedure

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