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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/154

Regolamento (UE) 2023/154 del Consiglio del 23 gennaio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

Normativa europea32023R0154

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio UE verso la Somalia per allinearlo alla risoluzione ONU 2662 (2022) e alla decisione PESC 2023/160. La modifica principale consiste nella riscrittura dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 147/2003, con ampliamento delle deroghe relative a supporto ONU, ATMIS, partner strategici e talune forze statali, nonché con nuove condizioni procedurali per la fornitura di determinati beni militari. Sono inoltre introdotti due nuovi allegati contenenti gli elenchi degli articoli soggetti alle diverse procedure di notifica o assenza di obiezione del comitato sanzioni.

Modifica del regolamento (CE) n. 147/2003 sulle misure restrittive nei confronti della Somalia, con ampliamento e precisazione delle deroghe all’embargo su armi e relativi finanziamenti/assistenza.

Ambito di applicazione

Si applica a persone, entità e organismi collegati alla Somalia, con riferimento alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie inseriti nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea. Incide sugli operatori economici degli Stati membri e disciplina le deroghe per determinati destinatari e finalità in Somalia, nonché alcune esportazioni non letali o di protezione personale. Le nuove regole operano dalla data di entrata in vigore del regolamento, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica delle misure restrittive UE nei confronti della Somalia

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 147/2003 per adeguare il regime restrittivo dell’Unione alla risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 2662 (2022) e alla decisione (PESC) 2023/160. L’obiettivo è ampliare e chiarire alcune deroghe all’embargo su armi, finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a beni e tecnologie militari.

Ambito materiale e logica dell’intervento

La disciplina riguarda i trasferimenti di supporto economico e tecnico relativi a beni inseriti nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea. Il considerando evidenzia la necessità di assicurare un’applicazione uniforme negli Stati membri, motivo per cui le modifiche sono introdotte con regolamento, ai sensi dell’articolo 215 TFUE.

Deroghe per ONU, ATMIS e altri attori internazionali

Il nuovo articolo 3 prevede che l’articolo 1 non si applichi quando il supporto sia destinato esclusivamente:

  • al personale o all’uso delle Nazioni Unite, inclusa UNSOM;
  • alla missione di transizione dell’Unione africana in Somalia (ATMIS) e ai suoi partner strategici, purché operino nell’ambito del più recente concetto operativo strategico dell’UA e in cooperazione e coordinamento con ATMIS;
  • alle attività di formazione e sostegno di UE, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti e di altre forze statali operanti nel quadro del piano di transizione per la Somalia o sulla base di accordi sullo status delle forze o protocolli d’intesa con il governo federale somalo, con obbligo di informare il comitato sanzioni della conclusione di tali accordi;
  • allo sviluppo degli apparati di sicurezza e di polizia somali, a livello locale e nazionale, per garantire la sicurezza della popolazione somala.

Condizioni procedurali per lo sviluppo degli apparati di sicurezza e di polizia somali

Per la deroga relativa allo sviluppo degli apparati di sicurezza e di polizia somali, il regolamento distingue due categorie di materiali:

  • per gli articoli dell’allegato IV, la fornitura è subordinata all’assenza di una decisione negativa del comitato delle sanzioni entro cinque giorni lavorativi dalla notifica;
  • per gli articoli dell’allegato V, è richiesta una notifica preventiva a fini informativi, trasmessa con cinque giorni lavorativi di anticipo.

Le notifiche devono contenere i dati identificativi del fabbricante e del fornitore, compresi i numeri di matricola, la descrizione precisa di armamenti e munizioni, la data e il luogo di consegna proposti e le informazioni rilevanti sulla destinazione o sullo stoccaggio.

Obblighi successivi alla consegna

L’Unione europea o lo Stato membro che eroga l’assistenza deve trasmettere al comitato delle sanzioni, entro 30 giorni dalla consegna, una conferma scritta dell’avvenuto completamento. La conferma deve riportare i numeri di matricola del materiale consegnato, le informazioni di spedizione, la polizza di carico, i manifesti di carico o le distinte dei colli e il luogo specifico di stoccaggio.

Esenzioni per materiale protettivo e materiale non letale

Resta esclusa dall’articolo 1 la temporanea esportazione in Somalia di abbigliamento protettivo, compresi giubbotti antiproiettile ed elmetti militari, effettuata da personale ONU, rappresentanti dei media, operatori umanitari o dello sviluppo e personale associato, purché per uso personale esclusivo. È inoltre esclusa la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale militare non letale a uso esclusivamente umanitario o protettivo da parte di uno Stato membro o di un’organizzazione internazionale, regionale o subregionale.

Allegati nuovi: elenchi di articoli soggetti a specifiche procedure

L’allegato IV elenca, tra gli altri, missili terra-aria e MANPADS, armi sopra 14,7 mm, mortai sopra 82 mm, ATGM, mine, visori notturni di livello superiore alla generazione 2, aeromobili militari, navi e veicoli anfibi militari e UAV da combattimento. L’allegato V include armi fino a 14,7 mm, RPG-7 e lanciatori senza rinculo, visori notturni di generazione 2 o inferiore, elicotteri militari, piastre antibalistiche pesanti, veicoli terrestri militari e apparecchiature di comunicazione militari.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Soppressione dell’articolo 2 bis

L’articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 147/2003 è soppresso.

Nuova disciplina delle deroghe all’articolo 1

L’articolo 1 non si applica ai finanziamenti, all’assistenza finanziaria e all’assistenza tecnica connessi ad attività militari per beni e tecnologie dell’elenco comune UE quando destinati esclusivamente al personale o all’uso delle Nazioni Unite, inclusa UNSOM; alla missione ATMIS e ai suoi partner strategici; alle attività di formazione e sostegno di UE, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti e altre forze statali operanti nel quadro del piano di transizione per la Somalia o di accordi sullo status delle forze/protocolli d’intesa con il governo federale somalo, previa informazione al comitato sanzioni; oppure allo sviluppo degli apparati di sicurezza e di polizia somali a livello locale e nazionale per la sicurezza della popolazione somala.

Condizioni specifiche per lo sviluppo degli apparati di sicurezza e di polizia somali

Per i beni e le tecnologie dell’allegato IV è richiesta l’assenza di decisione negativa del comitato sanzioni entro cinque giorni lavorativi dalla notifica. Per i beni e le tecnologie dell’allegato V è richiesta una notifica preventiva a fini informativi con cinque giorni lavorativi di anticipo.

Contenuto delle notifiche al comitato sanzioni

Le notifiche devono indicare gli estremi del fabbricante e del fornitore, compresi i numeri di matricola; la descrizione degli armamenti e delle munizioni, con tipo, calibro e quantità; la data e il luogo di consegna proposti; e ogni informazione utile sull’unità destinataria o sul luogo di stoccaggio previsto.

Obbligo di conferma della consegna entro 30 giorni

L’Unione europea o lo Stato membro che eroga assistenza trasmette al comitato sanzioni, entro 30 giorni dalla consegna, una notifica di avvenuta consegna in forma di conferma scritta con i numeri di matricola, le informazioni sulla spedizione, la polizza di carico, i manifesti di carico o le distinte dei colli e l’indicazione del luogo specifico di stoccaggio.

Ulteriori esclusioni dall’articolo 1

L’articolo 1 non si applica alla temporanea esportazione in Somalia di abbigliamento protettivo, inclusi giubbotti antiproiettile e elmetti militari, da parte di personale ONU, rappresentanti dei media, operatori umanitari o dello sviluppo e personale associato, per uso personale esclusivo. Non si applica inoltre alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di materiale militare non letale a uso esclusivamente umanitario o protettivo da parte di uno Stato membro o di un’organizzazione internazionale, regionale o subregionale.

Nuovi allegati IV e V

Sono aggiunti due allegati: l’allegato IV elenca articoli soggetti alla procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) (tra cui MANPADS, armi oltre 14,7 mm, mortai oltre 82 mm, ATGM, mine, visori notturni oltre generazione 2, aeromobili e navi militari, UAV da combattimento); l’allegato V elenca articoli soggetti alla procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (tra cui armi fino a 14,7 mm, RPG-7 e lanciatori senza rinculo, visori notturni di generazione 2 o inferiore, elicotteri militari, piastre antibalistiche pesanti, veicoli terrestri e apparecchiature di comunicazione militari).

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunecontrollo degli armamentipolitica di sicurezza e difesa

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