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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/184

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/184 della Commissione del 23 gennaio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ciliegia di Bracigliano» (IGP)]

Normativa europea32023R0184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/184 registra nel registro europeo delle DOP e IGP il nome "Ciliegia di Bracigliano" come indicazione geografica protetta. La Commissione ha adottato il provvedimento dopo la pubblicazione della domanda italiana e in assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha effetto vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Ciliegia di Bracigliano" come IGP.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione "Ciliegia di Bracigliano" riconosciuta come indicazione geografica protetta (IGP) nell’Unione europea. Produce effetti per i prodotti rientranti nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri a decorrere dalla data di entrata in vigore. Non contiene esclusioni ulteriori, ma presuppone che la registrazione segua la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Registrazione della "Ciliegia di Bracigliano" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/184 della Commissione provvede all’iscrizione nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette del nome "Ciliegia di Bracigliano". L’atto si colloca nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Contesto procedurale

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione presentata dall’Italia è stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché entro il termine previsto non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione ha proceduto alla registrazione.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 dispone la registrazione del nome "Ciliegia di Bracigliano" come indicazione geografica protetta (IGP). Il prodotto rientra nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati", richiamata dall’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 dispone che il nome "Ciliegia di Bracigliano" è registrato come IGP. Il prodotto è classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

I considerando precisano che la domanda di registrazione presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geografichedenominazioni protette

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