Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/155

Regolamento (UE) 2023/155 del Consiglio del 23 gennaio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 356/2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia

Normativa europea32023R0155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Somalia, adeguandolo alle modifiche introdotte dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 2662 (2022) e alla conseguente decisione PESC 2023/160. L’intervento incide sui criteri che consentono l’inserimento nell’allegato I del regolamento n. 356/2010 di persone ed entità soggette a misure restrittive. In particolare, amplia e precisa le categorie di condotte rilevanti, includendo anche violenze sessuali e di genere, ostacoli agli aiuti umanitari e associazione con Al-Shabaab. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica dei criteri di designazione e dell'elenco delle misure restrittive dell'UE nei confronti della Somalia, in attuazione della risoluzione ONU 2662 (2022).

Ambito di applicazione

Si applica alle persone fisiche o giuridiche, alle entità e agli organismi inseriti nell’allegato I del regolamento (UE) n. 356/2010, cioè ai soggetti designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni in relazione alla Somalia. La disciplina riguarda le misure restrittive dell’Unione connesse alla situazione in Somalia e opera in tutti gli Stati membri; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non introduce una propria procedura nazionale, ma modifica i criteri sostanziali di inclusione nell’elenco sanzionatorio.

Modifica del regime sanzionatorio UE per la Somalia

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 356/2010, che attua nell’ordinamento dell’Unione le misure restrittive relative alla Somalia. L’adeguamento è adottato in seguito alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2662 (2022) e alla decisione (PESC) 2023/160, con l’obiettivo di garantire un’applicazione uniforme delle misure in tutti gli Stati membri.

Contesto e finalità

Il testo chiarisce che le misure rientrano nell’ambito di applicazione del TFUE, in particolare dell’articolo 215, e richiedono dunque un atto normativo dell’Unione. La modifica riguarda soprattutto i criteri sostanziali di designazione delle persone ed entità da includere nell’allegato I del regolamento sanzionatorio.

Ambito soggettivo e materiale

Il regolamento si applica alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi designati dal Consiglio di sicurezza ONU o dal comitato delle sanzioni in relazione alla Somalia. Il perimetro materiale è quello delle misure restrittive connesse alla situazione somala, con particolare attenzione a minacce alla pace e alla stabilità, embargo sulle armi, aiuti umanitari, reclutamento di minori e violazioni del diritto internazionale in contesto di conflitto armato.

Nuovi criteri di designazione

L’articolo 1 sostituisce integralmente il paragrafo 3 dell’articolo 2 del regolamento n. 356/2010. Restano designabili i soggetti che sostengono o commettono atti che minacciano pace, sicurezza o stabilità della Somalia; tra questi sono espressamente menzionati:

  • la pianificazione, direzione o esecuzione di violenze sessuali e di genere;
  • gli atti che compromettono il processo di pace e di riconciliazione;
  • le minacce con la forza contro il governo federale della Somalia o contro ATMIS.

Sono inoltre designabili i soggetti che violano l’embargo sulle armi o le connesse restrizioni alla fornitura di assistenza, rivendita o trasferimento di armi previste dal paragrafo 34 della risoluzione 2093 (2013).

Aiuti umanitari, minori e protezione dei civili

Il regolamento amplia il novero delle condotte rilevanti includendo chi impedisce l’inoltro di aiuti umanitari verso la Somalia o ne ostacola l’accesso e la distribuzione nel territorio somalo. Restano altresì ricompresi i capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in violazione del diritto internazionale applicabile. È confermato anche il criterio delle violazioni del diritto internazionale implicanti attacchi ai civili, compresi bambini e donne, con espressa menzione di uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati.

Associazione con Al-Shabaab

Una parte centrale della modifica riguarda l’associazione ad Al-Shabaab. Il testo indica che tale associazione può risultare dalla partecipazione al finanziamento, alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o attività per conto o a sostegno del gruppo; dalla fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e materiale connesso; oppure dal reclutamento per Al-Shabaab o per sue cellule, affiliate, ali scissioniste o emanazioni, nonché dal sostegno in altro modo alle sue attività.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Adeguamento dei criteri di designazione

L’articolo 1 sostituisce il paragrafo 3 dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 356/2010, ridefinendo i criteri in base ai quali le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi possono essere inseriti nell’allegato I su designazione del Consiglio di sicurezza ONU o del comitato delle sanzioni.

Categorie di soggetti designabili

Possono essere inclusi nell’allegato I i soggetti che: sono impegnati in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia; hanno violato l’embargo sulle armi o il divieto di fornire la relativa assistenza, o le restrizioni sulla rivendita e il trasferimento di armi di cui al paragrafo 34 della risoluzione 2093 (2013); impediscono l’inoltro, l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia; sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati; sono responsabili di violazioni del diritto internazionale in Somalia contro civili, inclusi bambini e donne, in situazione di conflitto armato.

Precisazione degli atti che minacciano pace e stabilità

Tra gli atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia sono espressamente ricompresi, senza carattere tassativo, la pianificazione, direzione o esecuzione di atti di violenza sessuale e di genere; gli atti che mettono a repentaglio il processo di pace e di riconciliazione; e gli atti che minacciano con la forza il governo federale della Somalia o la missione ATMIS.

Associazione ad Al-Shabaab

È confermato il criterio della associazione ad Al-Shabaab. Gli indici di associazione comprendono la partecipazione al finanziamento, programmazione, agevolazione, preparazione o esecuzione di atti o attività a favore o per conto di Al-Shabaab; la fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e materiale connesso; il reclutamento per Al-Shabaab o per sue cellule, affiliate, ali scissioniste o emanazioni; e, più in generale, il sostegno ad atti o attività del gruppo.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunesicurezza internazionaleSomalia

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.