Regolamento (UE) 2023/156
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/156 del Consiglio del 23 gennaio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive in relazione alla situazione in Tunisia, modificando l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011. L’intervento deriva da un riesame e consiste nella sostituzione delle voci relative a nove persone, con aggiornamento delle motivazioni e/o delle informazioni identificative. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 aggiornando le motivazioni e i dati identificativi di alcune persone inserite nell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive in relazione alla Tunisia.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche già incluse nell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011, in particolare alle voci elencate nella sezione A dell’allegato relative a persone sottoposte a procedimento giudiziario o a recupero dei beni in Tunisia. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina nuovi soggetti esterni all’allegato né modifica in generale il regime sanzionatorio, ma aggiorna specifiche iscrizioni esistenti.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/156 del Consiglio: aggiornamento dell’elenco sanzionatorio relativo alla Tunisia
Il regolamento interviene sul regime di misure restrittive adottato con il regolamento (UE) n. 101/2011 nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia. La finalità è aggiornata alla luce di un riesame dell’elenco, con modifica di alcune voci già presenti nell’allegato I.
Contesto normativo e finalità
Il Consiglio richiama il regolamento (UE) n. 101/2011, adottato il 4 febbraio 2011, e in particolare il relativo articolo 12, quale base giuridica dell’intervento. Dai considerando emerge che, a seguito del riesame, si è ritenuto opportuno correggere e aggiornare le motivazioni e/o i dati identificativi di più soggetti inseriti nell’elenco sanzionatorio. Il regolamento di esecuzione serve quindi a mantenere l’elenco allineato alle informazioni disponibili e alle valutazioni aggiornate del Consiglio.
Ambito di applicazione
L’atto riguarda esclusivamente le persone fisiche già incluse nell’allegato I del regolamento base, sezione A, ossia l’elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 2. Non introduce un nuovo regime autonomo, ma modifica puntualmente alcune iscrizioni esistenti. L’effetto è vincolante e diretto in tutti gli Stati membri; l’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifiche apportate all’allegato I
L’articolo 1 prevede la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 come specificato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono sostituite le voci numerate 3, 9, 12, 13, 21, 35, 42, 46 e 48.
Le informazioni aggiornate riguardano elementi identificativi quali:
- cittadinanza;
- luogo e data di nascita;
- numero e paese di rilascio del documento d’identità;
- ultimo indirizzo noto;
- sesso;
- ulteriori elementi personali e familiari, come parentela e stato civile;
- qualifiche o funzioni societarie, ad esempio amministratore, direttore generale, presidente o direttore commerciale.
Motivazioni dell’iscrizione e contenuto sostanziale delle voci
Le motivazioni riportate per i soggetti interessati fanno riferimento, in modo sostanzialmente uniforme, a procedimenti giudiziari o a procedimenti di recupero dei beni conseguenti a sentenze definitive delle autorità tunisine. Le condotte menzionate comprendono:
- concorso in sottrazione o distrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico;
- complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a terzi un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione;
- influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere vantaggi diretti o indiretti per un’altra persona.
Per alcune persone viene inoltre specificato che sono decedute; per una voce è evidenziata l’associazione con Hayet Ben Ali (n. 33).
Entrata in vigore e efficacia nell’ordinamento dell’Unione
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Le modifiche riguardano la sezione A, elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 2 del regolamento base.
Riesame e revisione delle iscrizioni
Dai considerando emerge che, a seguito di un riesame, è stato ritenuto opportuno modificare le motivazioni e le informazioni identificative di cinque persone e le informazioni identificative di altre quattro persone iscritte nell’allegato I.
Voci sostituite nell’allegato
L’allegato sostituisce le voci n. 3, 9, 12, 13, 21, 35, 42, 46 e 48 della sezione A dell’allegato I. Le persone interessate includono, tra le altre, membri delle famiglie TRABELSI e BEN ALI, con indicazione di dati identificativi aggiornati e motivazioni riferite a sentenze definitive tunisine per concorso in sottrazione o distrazione di denaro pubblico, complicità in usurpazione di titolo e influenza indebita presso un funzionario pubblico.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 23 gen 2023Regolamento (UE) 2023/152
- Regolamento · 23 gen 2023Regolamento (UE) 2023/154
- Regolamento · 23 gen 2023Regolamento (UE) 2023/155
- Regolamento · 23 gen 2023Regolamento (UE) 2023/157
- Regolamento · 23 gen 2023Regolamento (UE) 2023/158
- Regolamento · 23 gen 2023Regolamento (UE) 2023/184
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →