Sentenza n. 167/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 35/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo n. 35/2024, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di ERSI alla prosecuzione della gestione autonoma del servizio idrico integrato
Esito
Favorevole al resistente (ente di governo d’ambito)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza del TAR che aveva respinto l’impugnazione della delibera ERSI del 30 giugno 2022, n. 18, con cui era stata negata la sussistenza dei presupposti per la prosecuzione della gestione autonoma del servizio idrico integrato, nonché del parere ministeriale del 18 aprile 2016 e della successiva richiesta di trasmissione dei dati necessari al trasferimento del servizio al gestore unico. L’unico articolato motivo d’appello verteva sulla violazione dell’art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006, nonché su difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Il Comune contestava, in particolare, la rilevanza attribuita alla scadenza dell’autorizzazione allo scarico, sostenendo di averne tempestivamente chiesto il rinnovo e che il ritardo fosse imputabile alla Regione; deduceva che le perdite idriche, dichiarate nella misura del 15%, rispettassero il limite indicato dal parere ministeriale; contestava l’utilizzazione della soglia del 20% quale limite massimo di perdite; invocava l’adesione allo schema di convergenza ARERA; e sosteneva che la mancata installazione integrale dei contatori riguardasse un obiettivo non ancora scaduto. Il Comune aveva inoltre prodotto documenti in appello, ritenendoli ammissibili ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. L’ERSI ha chiesto il rigetto, richiamando il principio di unicità della gestione nell’ambito territoriale ottimale e il carattere eccezionale della deroga.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che il principio generale è quello della gestione unitaria del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale e che la gestione autonoma costituisce una deroga tassativa. Le gestioni autonome rilevanti devono essere gestioni legittimamente esistenti, risultanti da atti regolatori e provvedimenti amministrativi, non mere gestioni di fatto. Inoltre, i requisiti previsti dall’art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 devono sussistere cumulativamente. Nel caso concreto, l’ERSI aveva legittimamente ritenuto non dimostrato il requisito dell’utilizzo efficiente della risorsa e della tutela del corpo idrico. Era incontestato che, al momento dell’adozione del provvedimento, i contatori non fossero installati presso una quota significativa delle utenze; ciò comportava l’applicazione di tariffe forfettarie non commisurate ai consumi effettivi e rendeva impossibile calcolare con precisione le perdite idriche. L’adesione allo schema di convergenza ARERA non superava tali carenze. Il Comune era inoltre privo dell’autorizzazione allo scarico al momento dell’adozione dell’atto, a prescindere dalla dedotta inerzia regionale, e la presenza di fosse Imhoff in numerose frazioni non risultava compatibile con una gestione efficiente del servizio. Il Collegio ha ritenuto irrilevante, anche a prescindere dalla sua ammissibilità, la documentazione prodotta in appello, poiché non idonea a superare le carenze esistenti al momento dell’adozione del provvedimento. Le spese del grado d’appello sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 147, commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 152/2006
Le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti [...] sono fatte salve [...] nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici [...] ; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.
La gestione unitaria nell’ambito territoriale ottimale costituisce la regola; la prosecuzione della gestione autonoma è una deroga tassativa, subordinata alla contestuale sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla norma. L’ente di governo d’ambito deve accertarne l’esistenza.
art. 149-bis, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
L'ente di governo dell'ambito [...] delibera la forma di gestione [...] provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio [...] nel rispetto [...] del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale.
L’affidamento del servizio deve rispettare il principio di unicità della gestione nell’ambito territoriale ottimale, coerentemente con il carattere eccezionale delle gestioni autonome.
art. 104, comma 2, c.p.a.
La questione dell’ammissibilità della documentazione prodotta in appello è stata esaminata, ma il Collegio ha ritenuto la produzione comunque priva di rilevanza dirimente, poiché non idonea a superare le carenze esistenti al momento dell’adozione dell’atto.
art. 9 delibera ARERA 580/2019/R/IDR
L’adesione allo schema di convergenza non dimostra, di per sé, l’attuale sussistenza del requisito di utilizzo efficiente della risorsa e di tutela del corpo idrico richiesto per mantenere la gestione autonoma.
Massime di principio
- Nel servizio idrico integrato, la gestione unitaria nell’ambito territoriale ottimale costituisce la regola, mentre la gestione autonoma è una deroga tassativa, non estensibile per il solo fatto che anche la gestione unitaria presenti inefficienze.
- Ai fini della salvaguardia di una gestione autonoma ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006, tutti i requisiti normativi devono sussistere contestualmente; la mancanza anche di uno solo impedisce la prosecuzione della gestione autonoma.
- Per gestione autonoma esistente rilevante ai fini dell’art. 147, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 si intende una gestione legittimamente assunta ed esercitata sulla base di atti regolatori e provvedimenti amministrativi, non una mera gestione svolta di fatto.
- La mancata installazione dei contatori presso una quota significativa delle utenze, con conseguente applicazione di tariffe forfettarie e impossibilità di determinare con precisione le perdite idriche, è elemento incompatibile con la dimostrazione dell’utilizzo efficiente della risorsa idrica.
- L’adesione a uno schema di convergenza regolatoria non dimostra automaticamente il possesso attuale dei requisiti di efficienza richiesti per la deroga alla gestione unitaria; rilevano le condizioni concrete esistenti al momento dell’adozione del provvedimento.
- La mancanza dell’autorizzazione allo scarico e la presenza di sistemi di trattamento non adeguati, quali fosse Imhoff a servizio di numerose frazioni, possono concorrere a escludere il requisito di gestione efficiente del servizio idrico integrato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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