Ordinanza n. 140/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora e senza pronunciarsi sul merito dell’appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. Il giudizio di merito è rimasto fissato per l’udienza pubblica del 14 aprile 2026.
Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria n. 988/2025, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado
Esito
La controversia
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Liguria n. 988/2025 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Nel corso del giudizio cautelare, con memoria depositata il 23 dicembre 2025, l’Autorità ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare, poiché era già stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito dell’appello.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare in appello, ma non viene interpretata nel merito, stante la rinuncia all’istanza.
Massime di principio
- Quando la parte appellante rinuncia all’istanza cautelare prima della decisione, il giudice d’appello prende atto della rinuncia e non procede all’esame dei presupposti cautelari.
- La rinuncia alla domanda cautelare non definisce il giudizio di merito sull’appello, che prosegue secondo la fissazione già disposta.
- In assenza di una decisione sul merito della domanda cautelare, le spese della relativa fase possono essere compensate tra le parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
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