Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12041/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento A) del Decreto del Direttore dell''Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13.12.2022, portante “articolo 9 ter, comma 9 bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 151. Definizione dell''elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” ed il relativo Allegato A ad esso accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) le Deliberazioni non cognite assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S.R., con le quali “è stato validato e certificato il fatturato relativo all''anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell''articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”; (ii) la nota non cognita di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7.12.2022, con la quale “si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell''anno di riferimento”; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6.1.2023 - 9.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12.1.2023, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l''Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l''intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.

Giustizia amministrativa202308641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e subregionali di individuazione dell'impresa soggetta al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e di determinazione delle relative quote, nonché, nuovamente, gli atti statali presupposti già impugnati in altro giudizio

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice ha impugnato gli atti regionali e subregionali adottati nell'ambito del sistema di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, deducendo violazione della disciplina legislativa sul tetto di spesa, dei principi di buon andamento, giusto procedimento, proporzionalità, legittimo affidamento, certezza del diritto, libertà di iniziativa economica, trasparenza e concorrenza, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità e travisamento dei presupposti, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta. Sono state inoltre censurate la mancata partecipazione procedimentale, l'insufficiente conoscibilità dei dati utilizzati per il calcolo, la violazione delle linee guida ministeriali e delle circolari richiamate, nonché la legittimità costituzionale della disciplina primaria e la sua compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Il ricorso riproponeva anche l'impugnazione degli atti statali già proposta dalla medesima impresa con precedente ricorso straordinario, successivamente trasposto e definito con sentenza del TAR in separato giudizio. L'impresa aveva chiesto la riunione dei giudizi e, in via cautelare, la sospensione degli effetti degli atti.

La decisione

Il TAR ha escluso la possibilità di riunire il giudizio con quello relativo agli atti statali, poiché quest'ultimo era già stato definito con sentenza di rigetto, e ha limitato l'esame agli atti regionali e subregionali. Ha quindi accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo il Collegio, la determinazione dei tetti di spesa e la certificazione del loro superamento spettano allo Stato; gli enti del Servizio sanitario regionale e la Regione svolgono soltanto attività successive, esecutive, tecniche e contabili, consistenti nella ricognizione delle fatture, nella certificazione del fatturato, nella verifica dei dati, nella formazione dell'elenco dei fornitori e nella richiesta di pagamento. Tali attività sono interamente vincolate e prive di discrezionalità, anche tecnica, configurandosi come mero accertamento matematico-contabile. L'obbligo di ripiano costituisce pertanto un'obbligazione patrimoniale direttamente derivante dalla legge e dagli atti statali, mentre la posizione dell'impresa è un diritto soggettivo al corretto calcolo della somma dovuta. In applicazione del petitum sostanziale, la controversia spetta al giudice ordinario. La parte relativa agli atti statali è stata dichiarata non valutabile perché già proposta e respinta nel distinto giudizio. Le misure cautelari precedentemente concesse hanno cessato ogni effetto; la questione dell'estromissione della Conferenza Stato-Regioni è stata rimessa all'eventuale giudice ordinario. Le ulteriori domande e istanze sono state respinte e le spese compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    La disciplina costituisce il quadro legislativo del sistema di payback sui dispositivi medici; il calcolo dell'obbligo di ripiano deriva direttamente dalla legge e dagli atti statali attuativi.

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che il giudice ne svolga una specifica applicazione nella decisione.

  • art. 11 c.p.a.

    La parte della controversia devoluta al giudice ordinario può essere riassunta davanti a tale giudice con le modalità e nel termine perentorio previsti dalla norma.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando la Regione e gli enti del Servizio sanitario regionale si limitano ad applicare, mediante attività tecniche e contabili vincolate, tetti di spesa e criteri di ripiano determinati dallo Stato, i relativi atti non costituiscono esercizio di potere autoritativo, anche se formalmente adottati con decreto o altro provvedimento amministrativo.
  • Le controversie relative alla correttezza del calcolo delle somme dovute a titolo di payback sui dispositivi medici riguardano un diritto soggettivo patrimoniale e spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'obbligazione di pagamento deriva direttamente dalla legge e dagli atti statali attuativi.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale: la contestazione di un'attività regionale meramente esecutiva e priva di discrezionalità deve essere ricondotta a un rapporto paritetico, indipendentemente dal nomen iuris dell'atto e dall'eventuale indicazione amministrativa del rimedio impugnatorio.
  • La ripetizione, in un nuovo giudizio, dell'impugnazione di atti statali già contestati in altro processo non consente la riunione quando il giudizio precedente sia stato definito e impedisce una nuova valutazione della medesima impugnativa.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.