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Ordinanza

Ordinanza n. 1863/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202603715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stata respinta la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il diniego era collegato alla mancata assunzione da parte dell'azienda che aveva sottoscritto il contratto di soggiorno. Il ricorrente ha dedotto e documentato di avere agito in buona fede e di avere successivamente svolto attività lavorativa alle dipendenze di un altro datore di lavoro. È stata inoltre documentata la successiva messa in liquidazione dell'azienda originaria, circostanza idonea a spiegare la mancata assunzione.

La decisione

Il TAR, all'esito del sommario esame cautelare, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela richiesta. Ha considerato che la mancata assunzione da parte dell'azienda originaria, successivamente posta in liquidazione, non può pregiudicare il lavoratore che abbia agito in buona fede. Ha inoltre ritenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare l'attività lavorativa svolta dal ricorrente con un diverso datore di lavoro, in ossequio ai principi di ragionevolezza e di favor per il lavoratore in buona fede, ai fini del rilascio di un utile titolo di soggiorno. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso l'efficacia del diniego, fissando l'udienza pubblica di merito per l'8 giugno 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale per la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La mancata assunzione del lavoratore straniero da parte del datore che abbia sottoscritto il contratto di soggiorno non può automaticamente pregiudicare il lavoratore che abbia agito in buona fede, quando la mancata instaurazione del rapporto sia riconducibile a una successiva messa in liquidazione dell'azienda.
  • Ai fini del rilascio di un titolo di soggiorno per lavoro subordinato, l'amministrazione deve valutare, secondo ragionevolezza e in favore del lavoratore in buona fede, anche l'attività lavorativa documentata svolta con un datore di lavoro diverso da quello indicato nel contratto di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

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