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Sentenza

Sentenza n. 3943/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza, n. 00060/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202403029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia, Sez. III, n. 60/2024, che aveva annullato il provvedimento di esclusione dallo scrutinio per la promozione a Commissario Coordinatore con decorrenza 1° gennaio 2018

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il dipendente aveva impugnato il provvedimento del 12 aprile 2019 con cui era stato escluso dalla procedura di promozione per merito comparativo a Commissario Coordinatore, in ragione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese, irrogata nel 2015. Il provvedimento aveva applicato l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 146/2000, considerando rilevante il triennio precedente alla decorrenza giuridica della promozione, ossia il periodo 1° gennaio 2015-31 dicembre 2017. Il ricorrente sosteneva invece che dovesse considerarsi il triennio anteriore all’effettivo scrutinio, svoltosi nell’aprile 2019, e quindi il periodo 13 aprile 2016-12 aprile 2019. Il TAR aveva accolto questa tesi. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo falsa applicazione e interpretazione dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 146/2000. Ha sostenuto, da un lato, che la sanzione comportasse anche il ritardo biennale nella maturazione dell’anzianità necessaria alla promozione e, dall’altro, che il triennio rilevante dovesse essere quello precedente alla decorrenza della promozione, anche quando lo scrutinio fosse stato svolto tardivamente, poiché diversamente la sanzione disciplinare avrebbe perso rilevanza e si sarebbe determinata un’ingiustificata equiparazione tra dipendenti con stato di servizio impeccabile e dipendenti destinatari di sanzioni disciplinari.

La decisione

L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha distinto i due effetti previsti dall’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 146/2000: la non ammissione allo scrutinio per tre anni, prevista dal primo periodo, e l’aumento dell’anzianità necessaria alla progressione di carriera o all’aumento stipendiale, previsto dalla seconda parte della disposizione. Nel caso concreto il provvedimento impugnato aveva disposto espressamente la non ammissione allo scrutinio, richiamando il primo effetto, e non aveva motivato sull’eventuale mancato raggiungimento dell’anzianità necessaria; pertanto non poteva essere sostenuto in appello che l’esclusione derivasse anche dal ritardo biennale nella maturazione dell’anzianità, tanto più che tale profilo non era stato istruito né dedotto in primo grado. Tuttavia il Collegio ha ritenuto errata l’interpretazione del TAR secondo cui il triennio dovesse essere individuato con riferimento alla data effettiva dello scrutinio. La disciplina delle promozioni prevede scrutini periodici anteriori alle decorrenze del 1° gennaio e del 1° luglio; la tardività dell’Amministrazione nello svolgimento dello scrutinio non può produrre benefici non previsti per il dipendente né eliminare dalla valutazione l’annualità nella quale è stata irrogata la sanzione. Anche quando lo scrutinio sia svolto dopo la decorrenza della promozione, deve quindi essere valutato il triennio anteriore alla decorrenza stessa. Poiché la sanzione del 2015 ricadeva in tale triennio, l’esclusione dallo scrutinio era legittima. Il ricorso di primo grado è stato respinto. Le spese del doppio grado sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 4, d.lgs. n. 146/2000

    Non sono ammessi a scrutinio i funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. La sospensione dal servizio comporta la deduzione dal computo dell'anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio.

    La disposizione contempla due conseguenze autonome e parallele: la non ammissione allo scrutinio per tre anni e l’aumento dell’anzianità necessaria alla progressione di carriera. Ai fini della non ammissione, il triennio deve essere riferito alla decorrenza della promozione quando lo scrutinio sia svolto tardivamente.

  • art. 40 d.P.R. n. 1077/1970

    L’Amministrazione effettua d’ufficio gli scrutini due volte l’anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno; le promozioni decorrono dal 1° luglio e dal 1° gennaio.

    La disciplina presuppone che lo scrutinio sia svolto prima della decorrenza giuridica della promozione. Se lo scrutinio è tardivo, il ritardo organizzativo non modifica il periodo di servizio da valutare né attribuisce benefici al dipendente.

  • art. 42, comma 5, d.lgs. n. 95/2017

    È richiamato quale disposizione relativa allo scrutinio per la promozione cui si riferiva il provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità dell’appellato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità dell’appellato.

Massime di principio

  • Ai fini dell’applicazione della disciplina che esclude dallo scrutinio i dipendenti destinatari, nei tre anni precedenti, di sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione, il triennio rilevante è quello anteriore alla decorrenza giuridica della promozione, anche quando lo scrutinio sia stato effettuato tardivamente rispetto alla cadenza ordinaria prevista dalla legge.
  • Il ritardo dell’amministrazione nello svolgimento dello scrutinio periodico non può produrre, a favore del dipendente, l’esclusione dal periodo valutabile dell’annualità nella quale è stata irrogata la sanzione disciplinare, né può neutralizzare gli effetti ostativi della sanzione.
  • La non ammissione allo scrutinio e il ritardo nella maturazione dell’anzianità necessaria alla progressione di carriera costituiscono conseguenze distinte e autonome della sanzione disciplinare: la prima incide sull’accesso allo scrutinio, mentre la seconda incide sul requisito temporale per la progressione.
  • In sede giudiziale l’amministrazione non può fondare l’esclusione su un difetto di anzianità non indicato o motivato nel provvedimento impugnato, quando tale profilo non sia stato oggetto di istruttoria e non sia stato dedotto nel giudizio di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

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