Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 13/10/2020 n. 22034 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione notificato il 16/07/2010 con il quale l'Agenzia aveva rettificato il valore indicato nell'atto di compravendita di alcuni immobili. La società contribuente ottenne accoglimento in primo grado (CTP Roma n. 371/24/12), l'Agenzia propose appello e la CTR di Roma (sent. 4858/38/2014) accolse l'appello. La contribuente quindi propose ricorso per cassazione con quattro motivi, ma successivamente depositò il 30/01/2020 una nota con allegato atto di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la rinuncia al ricorso, pur essendo atto unilaterale recettizio, non era stata notificata alla controparte né era stato apposto il visto del difensore della controparte. È richiamato il principio secondo cui la mancata comunicazione/visazione rende la rinuncia incapace di determinare l'estinzione del giudizio ma la fa venire meno l'interesse alla decisione. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • articolo 378 c.p.c.

    Citato come norma che disciplina le memorie successive; la Corte richiama che, anche ove la parte presenti successiva memoria ex art. 378 c.p.c. per insistere nell'impugnazione, resta esclusa la reviviscenza della rinuncia già efficacemente prodotta secondo la giurisprudenza richiamata.

  • Cassazione, Sez. III, n. 12743 del 21 giugno 2016

    Cass., 3, n. 12743 del 21 giugno 2016

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio che, se non notificato alle controparti costituite o non comunicato ai loro difensori con apposizione del visto, non determina l'estinzione del giudizio ma comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione; inoltre tale rinuncia non può essere fatta rinvivere da successiva memoria.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale recettizio: per avere effetto estintivo deve essere notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto; in mancanza non estingue il giudizio ma fa venir meno l'interesse, rendendo il ricorso inammissibile.
  • Se il ricorrente deposita una rinuncia non debitamente notificata/visata, la controparte non è privata del diritto di difesa e la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse invece che estinguere il processo.
  • La successiva produzione di memorie (anche ex art. 378 c.p.c.) non è idonea a far rivivere una rinuncia già prodotta correttamente: la giurisprudenza esclude la reviviscenza dell'impugnazione dopo una rinuncia efficace.
  • In caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse le spese possono essere compensate, specie quando l'esito è determinato da questioni formali e non dal merito della controversia.
  • Per evitare effetti indesiderati, chi intende rinunciare a un ricorso deve curare la formale comunicazione alle controparti (notifica o visto del difensore) oppure, se vuole proseguire, evitare atti che possano essere interpretati come rinuncia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.