Cassazione Penale, Sentenza n. 25979/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che, in riforma della pronuncia assolutoria del Tribunale di Salerno, aveva riconosciuto la penale responsabilità del D'Apice per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso (esclusa l'aggravante prevista dall'art. 7 L. n. 203/1991). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di Appello non avrebbe provato un effettivo assecondamento dell'iter criminoso da parte sua, né il contributo causale o il ruolo di ponte indispensabile tra le vittime (i Cuomo) e gli estorsori, e che la riforma della sentenza assolutoria non aveva rispettato l'onere della motivazione rafforzata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente assolto all'onere della motivazione rafforzata richiesto per riformare una sentenza di primo grado, avendo indicato plurimi elementi (la proposta spontanea del D'Apice di 'risolvere problemi', la sua conoscenza degli estorsori tramite il fratello pregiudicato, l'organizzazione degli incontri e il successivo disinteresse dopo rimproveri) che confluivano nella conclusione di concorso nell'evento estorsivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7 L. n. 203/1991
esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991
La Corte d'Appello ha escluso l'applicazione dell'aggravante prevista dalla norma nella condanna; la Corte di Cassazione non ha rilevato profili di illegittimità su tale esclusione.
art. 416-bis cod. pen.
Richiamato nel contesto per qualificare la gravità dei precedenti penali del fratello del D'Apice, elemento valutato dalla Corte territoriale quale indizio della sua capacità di mettere in contatto le vittime con persone organizzate per delinquere.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato nel profilo di ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha rilevato che le doglianze del ricorrente si discostano dai parametri di legittimità perché manifestamente infondate o consistenti in mera riconsiderazione del merito, prerogativa non della Cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre il pagamento, a carico del ricorrente, della somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice d'appello che riforma una sentenza assolutoria ha l'onere di motivazione rafforzata: deve delineare le linee portanti del nuovo convincimento e confutare i più rilevanti argomenti della motivazione di primo grado.
- Per configurare concorso in estorsione non è sufficiente la mera mediazione o l'intervento di solidarietà apparente; è necessario dimostrare un contributo causale effettivo, la conoscenza degli autori e la volontà di favorirne l'evento criminoso.
- La presenza di legami o conoscenze con soggetti pregiudicati (ad es. familiari con precedenti gravi) può essere valorizzata come indizio quando concorre con altri elementi che mostrino atti concreti volti a mettere in contatto vittime e autori del reato.
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente il merito; le critiche alla valutazione probatoria dell'appello devono evidenziare vizi logici o di diritto e non costituire mera rilettura dei fatti.
- Un ricorso per cassazione manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanne alle spese e a pagamenti a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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