Cassazione Penale, Sentenza n. 34785/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso presentato avverso la conferma della condanna per il delitto di furto (artt. 56, 624, 625 n.7, 99 c.p.), con quattro censure principali: 1) contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (esposizione alla pubblica fede) sostenendo che la presenza di un addetto alla vigilanza all'interno del supermercato costituiva sorveglianza continua tale da escludere l'aggravante; 2) vizio di motivazione per presunto travisamento della prova in ordine alla continuità della sorveglianza, in base al contenuto della denuncia; 3) richiesta di applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di lieve entità (art. 62 n.4 c.p.) dato il valore della merce pari a euro 70,85 e l'assenza di altri danni; 4) censura della ritenuta recidiva (art. 99, comma 4 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la sentenza di merito. Motivazione: la Corte territoriale ha correttamente ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p., perché la vigilanza non era continua né impediva la sottrazione (il sorvegliante ha perso di vista la ricorrente, non essendovi neppure un sistema di videosorveglianza che avesse garantito un monitoraggio preventivo), e l'occultamento della merce in un doppiofondo è avvenuto fuori dal controllo costante. Quanto all'attenuante per danno patrimoniale di lieve entità, la Corte ha valutato che il danno ipotetico in caso di consumazione (€70,85) non fosse "pressoché irrilevante" e dunque non idoneo a giustificare l'attenuante nel caso di furto tentato; la recidiva è stata ritenuta correttamente applicata alla luce della condotta e della pericolosità dimostrate. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 625 n. 7 c.p.
L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede si applica quando la sorveglianza sulla cosa è saltuario o non impedisce la sottrazione; la Corte ha ritenuto che una vigilanza non continuativa e l'assenza di un sistema preventivo di videosorveglianza integrino l'aggravante
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto; il giudice ha confermato la sussistenza del reato nella forma tentata in base alle condotte accertate
art. 56 c.p.
Disciplina delle circostanze attenuanti e aggravanti rispetto al reato principale; applicata per qualificare la pena in relazione alle circostanze contestate
art. 62 n. 4 c.p.
Circostanza attenuante per danno patrimoniale di lieve entità; la Corte ha interpretato che, nel furto tentato, si valuta il danno che sarebbe derivato dalla consumazione e che l'importo di €70,85 non era "quasi irrilevante" per giustificare l'attenuante
art. 99, comma quarto c.p.
Norma sulla recidiva; la Corte ha ritenuto correttamente sussistente la recidiva sulla base della condotta reiterata e della maggiore pericolosità sociale
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Criteri di impugnazione in Cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto infondati i motivi lamentati, deferendo alla valutazione di merito gli elementi probatori e la motivazione delle corti inferiori
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina le spese processuali; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite
Massime di principio
- La sussistenza dell'aggravante di esposizione alla pubblica fede (art. 625 n.7 c.p.) non dipende solo dalla presenza fisica di un addetto alla sicurezza, ma dalla continuità e dall'efficacia del sistema di sorveglianza nel prevenire la sottrazione; se la sorveglianza è intermittente o meramente a posteriori, l'aggravante può essere applicata
- L'assenza di sistemi di videosorveglianza o la loro mera utilità per l'identificazione successiva (e non per impedire l'atto) favorisce la qualificazione aggravata del furto
- Nel caso di furto tentato, la valutazione dell'attenuante per danno patrimoniale di lieve entità richiede che il danno ipotetico in caso di consumazione sia praticamente irrilevante; un valore intorno a qualche decina di euro può non essere sufficiente a favore dell'imputato
- La valutazione della recidiva è discrezionale e si fonda non solo sulla mera esistenza di precedenti, ma anche sulle modalità del fatto e sulla condotta che può indicare una maggiore pericolosità sociale
- In Cassazione prevale il principio di rispetto delle valutazioni di fatto e di prova operate dalle corti di merito; i vizi motivazionali devono dimostrare un travisamento palese degli elementi probatori per ottenere accoglimento
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