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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2149/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in cinque motivi: (1) insufficienti gravi indizi per la custodia cautelare ex art. 273 c.p.p., in particolare perché il Tribunale avrebbe ritenuto quale "distrazione" blocchi di lavori non ancora assegnati e quindi mai entrati nel patrimonio societario; omissione della indicazione del contributo causale del ricorrente nel reato di autoriciclaggio; (2) vizio di motivazione e violazione delle norme sul fallimento (artt. 322, 329, 326 codice della crisi) per sovrapposizione tra bancarotta impropria e distrattiva; (3) carenza probatoria rispetto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; (4) inutilizzabilità e inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (Salvatore Messina) per decorso dei termini e motivazioni soggettive; (5) carenza delle esigenze cautelari, anche alla luce del tempo intercorso dalle condotte contestate alla misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo nella parte indicata, ritenendo che l'ordinanza impugnata conteneva un'insanabile illogicità motivazionale nel ritenere distrazione ciò che costituisce mera aspettativa o attribuzione discrezionale di commesse non già entrate nel patrimonio della società fallita. La Corte ha rilevato la distinzione fra bancarotta distrattiva (richiede che il bene o il diritto fosse già nel patrimonio del fallito) e bancarotta impropria da operazioni dolose (che può desumersi da una pluralità di atti funzionalmente coordinati volti a causare il dissesto). Per queste ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catania per nuovo esame conforme ai principi richiamati. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito le restanti censure.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) - art. 223

    L'art. 223 n.2 (bancarotta impropria da operazioni dolose) richiede una pluralità di atti funzionalmente coordinati idonei a causare il dissesto; la Corte ha richiamato che tale fattispecie può ricomprendere operazioni non strettamente consistenti in distrazione di beni già nel patrimonio.

  • Legge fallimentare - art. 216

    L'art. 216 (bancarotta distrattiva) sanziona il distacco di beni dal patrimonio del fallito: la Corte ha ribadito che per integrare la distrazione è necessario che il bene o il diritto fosse già parte del patrimonio dell'impresa fallita.

  • Codice penale - art. 648-bis

    Norma sul riciclaggio: la Corte osserva la distinzione fra ricezione di valori provenienti da reato e l'eventuale autonomo reimpiego (autoriciclaggio) ma segnala la necessità di prova del titolo giustificativo e della consapevolezza dello stato di dissesto.

  • Codice penale - art. 416-bis.1

    Aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (agevolazione mafiosa): la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del collaboratore, se attendibili, possono fondare l'aggravante; ma ha richiamato l'esigenza di specificità probatoria sugli elementi costitutivi dell'aggravante.

  • Codice di procedura penale - art. 273

    Disposizione sulle esigenze cautelari (gravi indizi e esigenze cautelari): la Corte ha ritenuto che la valutazione dei gravi indizi deve essere aderente alla distinzione tra beni già parte del patrimonio e mere aspettative contrattuali, e che l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente applicato tali criteri.

  • Codice civile - art. 2740

    Principio secondo cui il patrimonio risponde dei debiti: la Corte lo richiama per sottolineare l'interesse dei creditori alla conservazione dell'integrità patrimoniale come bene giuridico tutelato nelle fattispecie fallimentari.

  • Codice civile - art. 2598 n.3

    Norma sulla concorrenza sleale (atti di denigrazione o di confusione): la Corte segnala che comportamenti di sviamento di commesse possono, se non configurabili come bancarotta, integrare profili di illecito civile ex art. 2598 n.3.

  • Codice civile - art. 2634

    Richiamato come possibile quadro per alcuni atti di disposizione societaria illeciti; la Corte distingue tra schemi civilistici e la loro rilevanza penale.

  • Codice della crisi e insolvenza - artt. 322, 329, 326

    Norme citate nella doglianza difensiva: la Corte rileva la necessità di corretta qualificazione delle condotte rispetto alle fattispecie concorsuali e fallimentari, evitando sovrapposizioni non motivate.

Massime di principio

  • La mera aspettativa di ricevere lavori/commesse futuri non equivale, di per sé, a "distrazione" di beni: per la bancarotta distrattiva è necessario che il bene o il diritto fosse già entrato nel patrimonio dell'impresa fallita.
  • Lo sviamento sistematico di clienti o commesse può non configurare bancarotta distrattiva ma, se integrato da una pluralità di atti funzionalmente coordinati e idonei a causare il dissesto, può integrare la bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223 n.2 L. fall.).
  • Occorre distinguere i profili di illecito civile (es. concorrenza sleale, art. 2598 c.c.) dalla fattispecie penale di bancarotta: comportamenti anticoncorrenziali o scorretti non sono automaticamente reati fallimentari.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono reggere l'attribuzione dell'aggravante mafiosa se valutate in termini di immediatezza, coerenza e riscontro, ma la loro inattendibilità o irregolarità formale può essere valorizzata dal giudice e incidere sulla prova.
  • Nella valutazione delle misure cautelari il giudice deve verificare la persistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato), anche alla luce del tempo trascorso dalle condotte contestate.
  • Quando più procedure concorrono (es. diversi fallimenti collegati), il giudice deve adeguatamente specificare a quale procedura ciascuna condotta si riferisce e motivare la qualificazione giuridica scelta, evitando commistioni logiche che rendano inscindibile la motivazione.

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