Cassazione Penale, Sentenza n. 20051/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022) non opera nei confronti dell'imputato detenuto; ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Torino per il prosieguo del procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna per evasione (art. 385 c.p.) per mancato deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.; il ricorrente era detenuto al momento del deposito dell'appello e il difensore eccepisce la violazione degli artt. 156, 164 e 581 c.p.p. e del diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La Corte ha interpretato che questa nuova prescrizione non si applica quando l'imputato impugnante è detenuto.
art. 156, cod. proc. pen.
le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona
La norma dispone che le notificazioni per l'imputato detenuto si eseguono nel luogo di detenzione; ciò esclude l'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, ai detenuti.
art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen.
in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater
La disposizione, riferendosi espressamente alle notificazioni agli imputati non detenuti, conferma che l'art. 581, comma 1-ter, è pensato per i non detenuti; se fosse lex specialis universalmente applicabile renderebbe superflua questa specificazione.
art. 164, cod. proc. pen.
Non è stato interessato da modifiche analoghe alla riforma; la lettura combinata con l'art. 156 conferma la portata speciale delle regole di notifica per il detenuto.
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (riforma Cartabia)
Ha introdotto l'art. 581, comma 1-ter; la Corte interpreta la nuova disposizione in rapporto al sistema di notificazioni esistente, limitandone l'ambito ai non detenuti.
art. 385 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato (evasione); contestazione di merito che ha dato origine al giudizio di primo grado.
art. 6 CEDU
Riferimento ai principi di accesso effettivo alla giustizia: un adempimento formale non deve impedire al detenuto l'effettivo esercizio del diritto di difesa e dell'impugnazione.
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020 (giurisprudenza)
Insegnamento secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite mediante consegna di copia nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio.
Massime di principio
- Quando l'imputato è detenuto, la nuova prescrizione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (deposito della dichiarazione/elezione di domicilio con l'impugnazione) non si applica: le notificazioni vanno eseguite nel luogo di detenzione ai sensi dell'art. 156 c.p.p.
- Prima di dichiarare l'inammissibilità di un'impugnazione per mancato deposito della dichiarazione di domicilio, il giudice di merito deve verificare lo stato detentivo dell'impugnante al momento del deposito.
- La presenza della procura agli atti può essere sufficiente; la procura speciale non sempre deve essere depositata contestualmente all'impugnazione (distinzione tra art. 581 e altre disposizioni come l'art. 582).
- Per i non detenuti, il mancato deposito della dichiarazione/elezione di domicilio previsto dall'art. 581, comma 1-ter, può ancora comportare inammissibilità; la regola va dunque applicata differentemente a seconda dello status dell'imputato.
- Nell'applicare nuovi obblighi formali derivanti da riforme procedurali, occorre interpretare le novità alla luce delle norme preesistenti (art. 156, 164, ecc.) e dei principi sovranazionali (art. 6 CEDU) per evitare di comprimere ingiustificatamente il diritto di difesa.
- In presenza di detenzione per reati diversi da quello impugnato, la giurisprudenza di legittimità tende comunque a non estendere l'effetto dell'art. 581, comma 1-ter, agli imputati detenuti; è comunque opportuno verificare la giurisprudenza più recente per eventuali distinguo.
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