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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6996/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la conferma, in appello, delle condanne pronunciate con rito abbreviato per associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 DPR 309/1990) e reati connessi (cessioni di stupefacenti, estorsioni consumate e tentate, tentato incendio, ecc.). Le censure principali vertevano su: inesistenza del numero minimo di associati e della struttura organizzata; insufficienza o contraddittorietà della motivazione e dei riscontri sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Altieri, Ambrosio); errata valutazione delle intercettazioni e dei riconoscimenti fotografici; richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) per chiarire identificazioni; errata qualificazione giuridica di condotte (es. tentato incendio vs. danneggiamento seguito da incendio); vizi nella determinazione della pena (continuazione, aggravanti, recidiva, esclusione attenuanti). Alcuni ricorrenti contestavano inoltre l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso/agevolazione camorristica (art. 416-bis, comma 1) e la dosimetria della pena (art. 81 c.p., art. 132-133 c.p.).

La decisione

Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di cassazione ha ritenuto aspecifiche molte doglianze, in quanto riproposizione di questioni di fatto e di rivalutazione delle prove proprie dei giudici di merito, che la Corte di legittimità non può sostituirsi a valutare. Quanto ai singoli profili: la sussistenza dell'associazione finalizzata al narcotraffico è stata ritenuta adeguatamente motivata sulla base di dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, servizi di osservazione e sequestri; il ruolo apicale di Giugliano è stato confermato dalla motivazione di merito; l'interpretazione delle intercettazioni e la valutazione dei riconoscimenti fotografici sono questioni di fatto non sindacabili salvo manifesta illogicità, che non è stata ravvisata; la qualificazione del reato di tentato incendio è stata ritenuta corretta perché gli atti erano idonei e univoci a provocare un incendio potenzialmente di vaste proporzioni; le richieste di rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603) sono state respinte come non necessarie; le doglianze sulla determinazione delle pene e sulla quantificazione degli aumenti per continuazione sono state rigettate per carenza di interesse o per insussistenza di abuso discrezionale. In sintesi, la decisione della Corte di appello è stata confermata e le condanne sono rimaste impregiudicate.

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (legge sugli stupefacenti)

    La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie di associazione finalizzata al narcotraffico anche in presenza di una struttura rudimentale purché stabile, con ripartizione di compiti, disponibilità di mezzi e ripetuti delitti-strumento; le dichiarazioni di collaboratori e riscontri investigativi sono stati considerati sufficienti a dimostrare l'organizzazione.

  • art. 192, comma 3 c.p.p.

    Richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori: la Corte ha ritenuto che le censure fossero in gran parte questioni di fatto non devolvibili al giudice di legittimità.

  • art. 56 c.p.

    Applicato nel giudizio sulla configurabilità del tentativo: la Corte ha richiamato il principio per cui sono punibili atti idonei e univoci, valutati ex ante; sulla base di intercettazioni e sopralluoghi la condotta è stata considerata tentativo di incendio.

  • art. 423 c.p. (incendio)

    La Corte ha ritenuto che l'evento ipotizzabile (autovettura in area privata vicino ad altri veicoli) potesse cagionare un incendio di vaste proporzioni, dunque conforme alla fattispecie di incendio e non alla mera fattispecie di danneggiamento seguito da incendio.

  • art. 424 c.p. (danneggiamento seguito da incendio)

    La Corte ha spiegato la distinzione tra i due reati sul piano dell'elemento psicologico e ha ritenuto non sussistente la riqualificazione proposta dalla difesa.

  • art. 416‑bis, comma 1 c.p. (aggravante per delitti commessi con metodo mafioso)

    L'aggravante è stata ritenuta applicabile in relazione ai capi per cui emergono elementi indicativi di strategia di controllo territoriale, collegamenti con gruppi camorristici e meccanismi di imposizione/sanzione; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la sussunzione.

  • art. 603 c.p.p.

    La Corte ha ribadito che la rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale e che, nel giudizio abbreviato d'appello, la parte non ha un diritto automatico alla escussione di testimoni; la richiesta è respinta se non sussiste assoluta necessità.

  • art. 81, comma ultimo c.p.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena per reati in continuazione: la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per carenza di interesse o priva di elementi che dimostrino abuso di discrezionalità nella quantificazione degli aumenti.

  • art. 132 e 133 c.p. (determinazione della pena e criteri)

    La Corte ha dato conto della possibilità di ampia discrezionalità del giudice di merito nella personalizzazione della pena; la valutazione dei precedenti e della recidiva è rimessa ai giudici di merito salvo vizio manifesto.

  • art. 62‑bis c.p. (recidiva)

    La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei Giudici di merito circa la ricaduta dei precedenti sulla dosimetria della pena e la fondatezza del diniego delle attenuanti nella massima estensione.

  • art. 266 e 270 c.p.p. (intercettazioni e ammissibilità)

    La Corte ha escluso che vi fosse inutilizzabilità delle intercettazioni in relazione alla riqualificazione richiesta dalla difesa, ritenendo il loro utilizzo corretto e pertinente alle contestazioni.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti o rivaluta la persuasività delle prove: i ricorsi che chiedono una diversa lettura delle emergenze probatorie sono generalmente inammissibili se non prospettano vizi di motivazione manifesti.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono fondare una condanna se adeguatamente corroborate da riscontri oggettivi (intercettazioni, servizi di osservazione, sequestri, riconoscimenti), e la loro valutazione è rimessa ai giudici di merito.
  • L'interpretazione del linguaggio criptico nelle intercettazioni e la valutazione dei riconoscimenti fotografici sono questioni di fatto devolute al giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità.
  • Per configurare il tentativo (art. 56 c.p.) occorrono atti idonei ed univoci, valutati ex ante; quando tale idoneità risulti da elementi come sopralluoghi, programma esecutivo e strumenti per l'attuazione, può ritenersi il tentativo anche se l'evento non si è consumato.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è eccezionale: va disposta solo se sussiste assoluta necessità per colmare lacune che impediscono la decisione; la parte non ha diritto automatico alla nuova escussione.
  • Le questioni di dosimetria della pena e di applicazione di aggravanti/attenuanti sono largamente prerogativa del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in caso di motivazione manifestamente illogica o di violazione delle regole applicative.
  • La richiesta di cassazione per mancata indicazione del 'quantum' dei singoli aumenti per continuazione richiede la dimostrazione di un interesse concreto: carenza di tale interesse comporta inammissibilità del motivo.
  • La qualificazione giuridica delle condotte (es. incendio vs. danneggiamento seguito da incendio) dipende non solo dall'evento ma dall'elemento psicologico e dalle concrete modalità esecutive; la possibilità di un incendio di vaste proporzioni giustifica l'applicazione dell'art. 423 c.p.

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