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Circolare

Circolare INAIL n. 64 del 23 dicembre 1991

Rivalutazione dell importo mensile dell assegno di incollocabilità, a decorrere dal 1° luglio 1991.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’adeguamento annuale dell’assegno di incollocabilità, approvato con decreto ministeriale del 2 luglio 1991, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 luglio 1991. Il nuovo importo mensile è fissato in lire 263.300 con decorrenza 1° luglio 1991, sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo prevista dall’art. 20, comma 6, della legge n. 41/1986. Le operazioni di conguaglio sono gestite dalla Direzione generale, mentre le Unità operative devono informare gli interessati della nuova misura.

Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 1991

Rivalutazione dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 1991

La circolare dell’INAIL comunica l’aggiornamento dell’importo mensile dell’assegno di incollocabilità, disposto in applicazione della rivalutazione annuale prevista dalla normativa vigente. Il provvedimento recepisce il decreto ministeriale di approvazione della delibera dell’Istituto e definisce la nuova misura della prestazione, nonché le modalità operative per il conguaglio e l’informazione agli interessati.

Quadro normativo e approvazione del provvedimento

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con Decreto del 2 luglio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell’11 luglio 1991, ha approvato la delibera n. 293 adottata dal Comitato esecutivo dell’Istituto nella seduta del 30 maggio 1991. Con tale delibera è stato proposto il nuovo importo mensile dell’assegno di incollocabilità, in conformità alla previsione dell’articolo 20, comma sesto, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che stabilisce la rivalutazione annuale della prestazione.

Determinazione dell’importo

L’ammontare dell’assegno è stato determinato sulla base del coefficiente annuo di variazione calcolato secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il nuovo importo mensile è fissato in L. 263.300, con decorrenza 1° luglio 1991.

Adempimenti operativi

Le operazioni di conguaglio saranno effettuate direttamente dalla Direzione generale – Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informativo e delle elaborazioni centrali. Inoltre, è attribuito alle competenti Unità operative il compito di comunicare agli interessati la nuova misura della prestazione, affinché siano aggiornati gli importi erogati a decorrere dalla data prevista.

Punti principali

Approvazione del nuovo importo

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha approvato, con decreto del 2 luglio 1991 pubblicato sulla G.U. n. 161 dell’11 luglio 1991, la delibera n. 293 del Comitato esecutivo dell’Istituto relativa alla rivalutazione dell’assegno di incollocabilità.

Base normativa della rivalutazione

La rivalutazione è effettuata con cadenza annuale ai sensi del comma sesto dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sulla base del coefficiente annuo di variazione ricavato dagli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

Nuova misura dell'assegno

L’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è fissato in L. 263.300 con decorrenza 1° luglio 1991.

Conguagli e comunicazioni agli interessati

Le operazioni di conguaglio sono affidate direttamente alla Direzione generale – Servizio per la gestione e manutenzione del sistema informativo e delle elaborazioni centrali. Le competenti Unità operative devono comunicare agli interessati la nuova misura della prestazione.

Testo integrale

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