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Ordinanza

Ordinanza n. 874/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail al ricorrente, recante la data del 5 DICEMBRE 2025 n. 0091394 (allegata al n. 1 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “La domanda da Lei presentata relativa alla succitata classe di concorso, a seguito dell’istruttoria effettuata, presenta un’evidente incongruenza tra l’oggetto della richiesta e la documentazione da Lei allegata. Nello specifico, i titoli da Lei presentati risultano del tutto estranei alle classi di concorso richieste e non ne documentano alcun requisito di accesso. Pertanto, l’Amministrazione non può procedere con il consueto iter di riconoscimento e valutazione della domanda. Il presente provvedimento non pregiudica la possibilità di presentare una nuova istanza, selezionando la corretta tipologia di insegnamento sulla piattaforma online RPD e allegando la documentazione adeguata e coerente con la classe di concorso di interesse. Tutto ciò premesso, con la presente, da valere a ogni effetto di legge quale atto formale di conclusione espressa del procedimento amministrativo in oggetto, si ribadisce che permangono le motivazioni ostative sopra indicate e che a scrivente Amministrazione, non potendo dare seguito al regolare iter procedurale, è tenuta a rigettare la Sua istanza n. 35481prot. 10239 del 12/03/2024; - Di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierno ricorrente;

Giustizia amministrativa202515749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego espresso del riconoscimento di titoli e qualifiche professionali conseguiti all'estero per una classe di concorso, comunicato via e-mail il 5 dicembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Ministero ha respinto la domanda di riconoscimento presentata nel 2024, ritenendo incongruente l'oggetto della richiesta rispetto alla documentazione allegata e considerando i titoli estranei alle classi di concorso indicate e privi dei requisiti di accesso. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto e gli atti connessi. Nella fase cautelare, la ricorrente ha dedotto l'insufficiente valutazione della documentazione relativa all'intero iter formativo svolto all'estero, compreso il piano analitico degli studi, nonché dell'esperienza professionale maturata nel settore. La controversia riguarda inoltre la rilevanza ostativa attribuita dall'Amministrazione alla natura non abilitante del titolo e la mancata considerazione della possibilità di colmare eventuali divergenze formative mediante misure compensative. È stato rappresentato il pregiudizio derivante dalla titolarità di un contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato.

La decisione

Il TAR, all'esito del sommario esame cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris poiché l'Amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione completa relativa all'iter formativo estero, inclusi i programmi analitici, e l'esperienza professionale della ricorrente. Ha inoltre rilevato che le argomentazioni sull'assenza di natura abilitante del titolo risultano già superate dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria richiamata e che l'eventuale divergenza tra i percorsi formativi deve essere motivata rigorosamente, anche in considerazione dei principi europei sul riconoscimento delle qualifiche professionali, sulla circolazione dei lavoratori e sul rafforzamento del mercato interno. Le differenze formative possono essere affrontate mediante adeguate misure compensative. Considerato anche il periculum connesso al contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato, il Collegio ha accolto la domanda cautelare, confermato il precedente decreto cautelare favorevole e sospeso il diniego fino alla cessazione del contratto. L'udienza di merito sarà fissata con separato avviso qualora la ricorrente manifesti interesse alla trattazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della divergenza degli orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento della tutela cautelare, concessa in presenza dei relativi presupposti e resa efficace fino alla cessazione del contratto di insegnamento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento del preavviso di rigetto impugnato, senza che l'ordinanza sviluppi una specifica valutazione sulla sua applicazione.

Massime di principio

  • Nella valutazione di una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all'estero, l'amministrazione deve esaminare complessivamente la documentazione relativa all'intero percorso formativo, compresi i programmi analitici degli studi e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
  • L'eventuale divergenza tra la formazione estera e quella richiesta dall'ordinamento nazionale deve essere accertata e motivata in modo rigoroso; non è sufficiente un'affermazione generica di estraneità dei titoli o di incoerenza della documentazione.
  • La mancanza della natura abilitante del titolo estero non può essere utilizzata automaticamente quale ragione ostativa al riconoscimento quando la relativa questione sia stata già risolta dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria.
  • Le differenze tra i percorsi formativi estero e nazionale possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative, secondo una valutazione compatibile con il diritto dell'Unione europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sulla libera circolazione dei lavoratori.
  • In sede cautelare, la pendenza di un rapporto di insegnamento a tempo determinato può integrare un pregiudizio attuale e rilevante ai fini della sospensione del diniego di riconoscimento, quando sussistano anche elementi di fumus relativi all'inadeguata istruttoria e motivazione dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazione

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