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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33918/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato, difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile, ha chiesto la liquidazione del proprio compenso. La domanda era stata rigettata dal giudice di primo grado e, in sede di opposizione, il Tribunale aveva confermato il rigetto ritenendo l’istanza intempestiva perché presentata dopo la pronuncia del provvedimento che definiva la fase processuale, in applicazione dell’art. 83, comma 3-bis, d.p.r. n. 115/2002. Il ricorrente ha censurato tale impostazione con due motivi, sostenendo che la norma non prevede una decadenza espressa e che la liquidazione può essere chiesta anche dopo la definizione della fase, poiché la previsione del pagamento contestuale ha funzione acceleratoria e non preclusiva. Il Ministero è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondati i motivi, richiamando il proprio precedente n. 22448/2019 e dando continuità all’orientamento secondo cui l’art. 83, comma 3-bis, d.p.r. n. 115/2002 non introduce alcuna decadenza per l’avvocato che depositi l’istanza dopo la pronuncia del provvedimento conclusivo della fase. La norma va letta come disposizione acceleratoria, che raccomanda la contestualità tra chiusura della fase e decreto di pagamento, ma non impedisce al giudice di provvedere successivamente. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato l’ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 83, comma 3-bis, d.p.r. n. 115/2002

    "il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"

    La previsione non introduce una decadenza dal diritto alla liquidazione del compenso per il difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato; ha finalità acceleratoria e non preclude la decisione sull’istanza presentata dopo la pronuncia del provvedimento conclusivo della fase.

  • art. 1, comma 783, l. n. 208/2015

    Norma richiamata come fonte della modifica che ha introdotto l’art. 83, comma 3-bis, d.p.r. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, l’istanza di liquidazione del compenso del difensore non è soggetta a decadenza per il solo fatto di essere stata depositata dopo la pronuncia del provvedimento che definisce la fase processuale.
  • La previsione che impone la contestualità tra decreto di pagamento e provvedimento conclusivo della fase ha natura ordinatoria e acceleratoria, non perentoria.
  • Il giudice conserva il potere di provvedere sulla liquidazione anche dopo la definizione del giudizio o della singola fase, purché non sia diversamente previsto da una sanzione decadenziale espressa.
  • In mancanza di una decadenza testuale, l’interpretazione della disciplina deve privilegiare la tutela del diritto del difensore al compenso e la finalità di semplificazione e rapidità della procedura di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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