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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42460/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio (art.73 co.1 DPR 309/90) di 40 panetti di cocaina (kg 43,716) occultati in un cassettone ricavato con modifica strutturale del semirimorchio. Deduce: 1) vizio di motivazione e mancata valutazione del concreto coinvolgimento di altri soggetti nella gestione del rimorchio e della sua modifica; 2) censura sulla ritenuta partecipazione dell'acquisto del mezzo e dell'assunzione dell'autista nel piano criminoso; 3) travisamento della prova sulla giustificazione del recupero del mezzo il 14.12.2020 (necessità di un trasporto urgente vs ricostruzione giudice di diverso timing/assenza di riparazioni); 4) errata valutazione della sosta all'autogrill come indice di consapevolezza del carico; 5) mancata considerazione delle dichiarazioni dei testimoni che giustificavano i passaggi del ricorrente attorno al mezzo; 6) vizio nel diniego delle circostanze attenuanti generiche per il comportamento collaborativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che esista una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e conferma in appello) le cui motivazioni, integrate, costituiscono un unico e coerente percorso argomentativo. I motivi principali (1-5) sono stati considerati come nuove ricostruzioni alternative dei fatti non idonee a invertire il giudizio di merito, atteso il quadro probatorio dettagliato: modifica professionale del rimorchio, provenienza del mezzo dal Belgio, guida da parte di un autista di fiducia (Gjakrosa) assunto su indicazione del ricorrente, comportamenti anomali dopo il primo controllo (sosta, abbandono del mezzo, microspostamenti GPS), intervento personale del ricorrente per recuperare il semirimorchio, riscontri alle Dogane di Ravenna con rimozione dei pannelli e rinvenimento dei 40 panetti. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha valutato che la collaborazione del ricorrente è stata marginale e non tale da compensare la gravità dell'illecito (occultamento con tecniche di alta professionalità). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a corrispondere euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 73 comma 1

    Testo applicato per configurare il reato di detenzione ai fini di spaccio relativamente ai 40 panetti di cocaina rinvenuti nel semirimorchio

  • DPR 309/1990, art. 80

    Richiamato per le aggravanti/parametri sanzionatori collegati alla gravità e modalità di occultamento dello stupefacente

  • Giurisprudenza richiamata

    Sez.2 n.1309 del 22/11/1993 rv.197250; Sez.3 n.13926 del 10/12/2011 rv.252615; Sez.IV 19/02/2015 - 29/04/2015 n.18073

    Principi sul valore della 'doppia conforme' (integrazione delle motivazioni dei due gradi) e sui limiti del sindacato della Cassazione sul travisamento della prova: occorre dimostrare una palese e non controvertibile difformità tra fatti risultanti e valutazione del giudice, ovvero che un argomento probatorio sia stato introdotto per la prima volta in appello

Massime di principio

  • In presenza di una "doppia conforme" (conferma in appello della sentenza di primo grado) le motivazioni dei due gradi si integrano e la Cassazione controlla solo i profili di grave illogicità o violazione di legge, rendendo più difficile ribaltare la valutazione di merito.
  • Il ricorso per travisamento della prova in Cassazione richiede la dimostrazione di una difformità palese e non controvertibile tra i risultati obiettivi della prova e le deduzioni del giudice; non è sufficiente proporre una ricostruzione alternativa plausibile.
  • Elementi indiziari convergenti (modifica professionale del veicolo, proprietà/formalismi societari collegati al ricorrente, finanziamenti/bonifici per l'acquisto, assunzione su indicazione del titolare, comportamenti anomali dell'autista, dati GPS, interventi diretti del presunto capo azienda) possono essere ritenuti idonei a provare il coinvolgimento anche in assenza di una prova diretta di consegna dello stupefacente.
  • La qualificazione dell'occultamento come realizzata con metodologie 'di alta professionalità' aggrava la valutazione della gravità del fatto e ostacola il riconoscimento di attenuanti generiche, salvo che la difesa non produca elementi nuovi e concreti di segno contrario.
  • Le generiche dichiarazioni di collaborazione non bastano per ottenere attenuanti: occorre che il contributo investigativo sia effettivo, significativo e non ridondante rispetto alle risultanze già acquisite.
  • Per impugnare con successo decisioni di merito basate su valutazioni probatorie complesse è necessario formulare censure specifiche e circostanziate (ad es. indicare documenti non valutati, contraddizioni obiettive nelle motivazioni), non semplici alternative ricostruttive.
  • Se si contesta la sussistenza del vincolo di disponibilità (o del controllo) su un bene usato per reato, è utile concentrare la difesa su prove documentali e tecniche (contratti, bonifici, registri aziendali, testimonianze dirette) che dimostrino autonomia gestionale di terzi o estraneità del soggetto impugnante.

Testo integrale

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