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Sentenza

Sentenza n. 2625/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento A) del provvedimento di non ammissione dello odierno istante al corso di laurea in Medicina e Chirurgia od Odontoiatria e Protesi dentaria, presso le Università indicate in epigrafe, per l’a.a. 2020/2021, previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente ad iscriversi ai suddetti corsi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti ed, in particolare: B) della graduatoria unica nazionale ancora in corso di definizione (ultimo scorrimento del 8 gennaio 2021), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati; C) della graduatoria unica pubblicata in data 29 settembre 2020 successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati; D) dei decreti-bandi, adottati ed emanati dai Rettori “pro tempore” delle Università indicate in epigrafe, con i quali è stato istituito il numero programmato, per l’anno accademico 2020/2021, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell’Ateneo “de quo”, C.U.N.); E) del Decreto Ministeriale n. 243 del 30 giugno 2020 recante la definizione dei posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) A.A. 2020/2021, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 236 del 26-06-2020 - Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2020/2021, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 240 del 26-06-2020 - Definizione dei posti disponibili destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all’estero per l’accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria , medicina veterinaria, professioni sanitarie e scienze della formazione primaria a.a. 2020/2021, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 16 giugno 2020, (prot. n. 218) recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021», nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l’anno accademico 2020/2021 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in vista dell’accordo formale, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) dell’Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 giugno 2020 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2020/2021, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, pari per i laureati magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia a 11.740 di fabbisogno, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; K) degli atti e provvedimenti, non conosciuti, con i quali gli Atenei indicati in epigrafe hanno accertato la potenziale offerta formativa di ciascuno di essi, in ragione delle effettive capacità ricettive e didattiche, così come svolta e comunicata al Ministero (M.I.U.R.) per i corsi in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l’anno accademico 2020/2021, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; L) del Decreto Ministeriale (M.I.U.R.), con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2020/2021, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; M) del provvedimento della predetta Commissione, con il quale sono stati definiti ed approvati i quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2020/2021, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; N) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso gli Atenei indicati in epigrafe, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202103800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Mancata ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2020/2021, graduatorie nazionali e atti presupposti della procedura selettiva

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, pur avendo conseguito la soglia minima di idoneità di venti punti, non erano stati inseriti utilmente nella graduatoria nazionale per l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria. Con ricorso collettivo hanno contestato: la determinazione del numero dei posti disponibili, ritenuta inferiore al fabbisogno professionale e alla capacità formativa degli atenei; la violazione dell'anonimato e della segretezza della prova; l'illegittimità della graduatoria unica nazionale; la violazione della riserva di legge e il sistema di immatricolazione non collegato alle preferenze dei candidati; le modalità di svolgimento della prova e l'ambiguità o l'inadeguatezza dei quesiti, anche per la presenza di domande di logica; la decadenza dalla graduatoria per mancata conferma dell'interesse. Il ricorso riuniva numerosi candidati con punteggi diversi, sedi prescelte differenti e domande non omogenee, alcune dirette all'annullamento dell'intera procedura e altre all'ammissione individuale presso specifici atenei. Per alcuni ricorrenti è sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., limitatamente ai ricorrenti indicati nel dispositivo. Per gli altri ricorrenti ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. L'inammissibilità deriva anzitutto dalla natura collettiva del ricorso: i ricorrenti avevano posizioni sostanziali e processuali eterogenee, punteggi differenti, domande non coincidenti e una potenziale conflittualità, poiché l'ammissione di ciascuno nelle sedi richieste avrebbe potuto incidere sulle posizioni degli altri. Non era quindi configurabile una comune prova di resistenza. Sono state inoltre dichiarate inammissibili per carenza di interesse le censure presupponenti il positivo inserimento in graduatoria, poiché il mancato superamento della soglia utile e il mancato collocamento in graduatoria rendevano tali doglianze inidonee a procurare un'utilità concreta. Nel merito, il primo motivo è stato respinto: il numero programmato è legittimo ai sensi della legge n. 264/1999 e può essere determinato considerando la capacità formativa delle strutture, la qualità della didattica, la disponibilità di laboratori, le esperienze cliniche, l'accesso alle specializzazioni e il fabbisogno professionale. Il sistema non contrasta con il diritto allo studio, la libertà di scelta professionale o l'autonomia universitaria. Le censure sull'anonimato sono state respinte perché generiche, prive di prova e non riferite a episodi specifici; la correzione automatizzata mediante lettore ottico esclude, di regola, un rischio di favoritismo, salvo prova di manipolazioni, sostituzioni o frodi, non fornita nel caso concreto. È stata respinta anche la censura contro la graduatoria unica nazionale, ritenuta non lesiva e potenzialmente agevolativa per i candidati. Le doglianze sui quesiti di logica sono state respinte poiché la scelta dei quesiti rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e non è sindacabile salvo manifesta illogicità o irragionevolezza; la legge n. 264/1999 non impone un numero predeterminato di quesiti per materia. Le spese sono state compensate per i ricorrenti il cui ricorso è stato dichiarato improcedibile e poste a carico, in solido, degli altri ricorrenti, nella misura di euro 1.500,00 oltre accessori per ciascuna amministrazione costituita.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, durante il giudizio, viene meno l'interesse alla decisione; la disposizione è stata applicata ai ricorrenti che hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 74 c.p.a.

    motivazione espressa in forma semplificata

    Il giudice può motivare in forma semplificata quando la controversia riguarda questioni già esaminate in precedenti decisioni e la soluzione risulta consolidata.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha disciplinato la trattazione dell'udienza da remoto indicata nel provvedimento.

  • art. 1 l. 2 agosto 1999, n. 264

    Costituisce la base legislativa del numero programmato per l'accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria; il sistema è stato ritenuto compatibile con il diritto allo studio e con la Costituzione.

  • artt. 2, 4, 33 e 34 Cost.

    La tutela del diritto allo studio, della formazione culturale e della libertà di scelta professionale non esclude limitazioni legislative all'accesso ai corsi universitari, quando giustificate dalla necessità di garantire adeguati standard formativi e dalla capacità delle strutture.

Massime di principio

  • Il ricorso collettivo nel processo amministrativo è ammissibile soltanto quando ricorrono identiche situazioni sostanziali e processuali, con identità degli atti lesivi, delle domande e dei motivi, e quando sia esclusa con certezza qualsiasi conflittualità tra i ricorrenti; la diversità dei punteggi, delle sedi richieste o delle utilità perseguite può determinare l'inammissibilità del ricorso collettivo.
  • La mera idoneità al test di ammissione non attribuisce il diritto all'immatricolazione: l'accesso ai corsi a numero programmato dipende dal collocamento utile nella graduatoria e dalla disponibilità dei posti secondo i criteri legislativi e amministrativi applicabili.
  • Il numero programmato per i corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria è compatibile con il diritto allo studio e con la libertà di scelta professionale quando è finalizzato a garantire adeguati standard qualitativi della formazione, tenendo conto della capacità didattica e ricettiva delle strutture, delle esperienze cliniche, delle specializzazioni e del fabbisogno professionale.
  • Nelle prove selettive corrette automaticamente mediante lettore ottico, la riferibilità della scheda al candidato non viola di per sé l'anonimato, poiché l'assenza di valutazioni discrezionali e l'automatismo della correzione escludono il rischio di favoritismi, salvo prova concreta di manipolazioni, sostituzioni o aiuti indebiti.
  • La scelta dei quesiti di una prova selettiva rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e non è sindacabile dal giudice salvo manifesta illogicità o irragionevolezza; la legge n. 264/1999 non impone un numero predeterminato di quesiti per ciascuna materia e possono essere inclusi quesiti di logica funzionali alla valutazione della preparazione generale e dell'attitudine a corsi tecnico-scientifici.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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