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Sentenza

Sentenza del 19/07/2018 n. 1970 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRPEF - residenza anagrafica in Italia - presunzione di residenza fiscale - sussiste - prova contraria - spetta al contribuente. IRPEF - redditi tassati all'estero - credito di imposta - applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la propria residenza fiscale in Italia e, conseguentemente, la tassazione IRPEF dei redditi prodotti ovunque nel mondo. Sosteneva, in sostanza, che il trasferimento all'estero escludesse l'assoggettamento alla fiscalità italiana e che dal reddito determinato in Italia dovessero essere esclusi i redditi di fonte estera già tassati all'estero.

La decisione

La contestazione non è stata accolta quanto alla residenza fiscale. Il mantenimento dell'iscrizione all'anagrafe italiana fa presumere la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 917/1986, anche se la persona non possiede la cittadinanza italiana. Spettava al contribuente fornire la prova contraria dell'effettivo trasferimento della residenza fiscale all'estero, prova ritenuta non fornita o comunque non sufficiente. Di conseguenza, il contribuente è assoggettato in Italia all'IRPEF sui redditi ovunque prodotti. È stato tuttavia riconosciuto il meccanismo convenzionale del credito d'imposta per le imposte già pagate all'estero, in applicazione della Convenzione Italia-Stati Uniti contro le doppie imposizioni. Non è invece possibile scorporare dal reddito sinteticamente determinato in Italia i redditi di fonte estera.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Una persona fisica che, apparentemente trasferendosi all'estero, mantenga tuttavia l'iscrizione all'anagrafe italiana si presume residente, in assenza di prova contraria.

    L'iscrizione all'anagrafe italiana costituisce una presunzione di residenza fiscale italiana. Il contribuente deve dimostrare concretamente l'effettivo trasferimento della residenza fiscale all'estero; il solo trasferimento apparente o formale non è sufficiente.

  • Art. 23 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti

    Le imposte pagate all'estero sui redditi tassati anche in Italia possono essere riconosciute in detrazione mediante il credito d'imposta previsto dalla Convenzione. Il credito evita o riduce la doppia imposizione, ma non esclude il reddito estero dalla base imponibile italiana.

Massime di principio

  • La cancellazione o il trasferimento apparente all'estero non è sufficiente a escludere la residenza fiscale italiana: l'iscrizione all'anagrafe italiana può far scattare una presunzione a carico del contribuente.
  • Chi sostiene di essere fiscalmente residente all'estero deve fornire prova concreta e documentata della situazione effettiva, considerando non solo la dimora formale ma anche i legami personali, familiari, economici e il centro degli interessi.
  • Il residente fiscale italiano è generalmente tassato sui redditi ovunque prodotti nel mondo, inclusi quelli di fonte estera.
  • Le imposte pagate all'estero possono normalmente essere recuperate tramite credito d'imposta, se previsto dalla normativa interna o da una convenzione contro le doppie imposizioni e se sono rispettate le relative condizioni.
  • Il credito d'imposta non comporta, di regola, l'esclusione dei redditi esteri dal reddito complessivo italiano: il reddito estero resta rilevante e si neutralizza la doppia imposizione attraverso la detrazione dell'imposta estera.

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