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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6861/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) aggravata (art. 416 bis e metodo mafioso), reati di usura ed estorsione (a carico soprattutto di BUONAIUTO e familiari), nonché per porto/detenzione di arma (DI BUONO). I principali motivi: vizio di motivazione e violazione di legge per assenza degli elementi costitutivi dell'associazione (mancanza di "affectio societatis", reiterazione, organizzazione), insufficienza e contraddittorietà delle prove (assenza di sequestri sui conti, mancata acquisizione di movimenti bancari, valutazione delle intercettazioni), illegittima utilizzazione di dichiarazioni de relato (art. 194 e 195 c.p.p.), errata qualificazione dei fatti come aggravati dal metodo mafioso, e contestazione del trattamento sanzionatorio e del diniego delle attenuanti generiche. DI BUONO ha contestato la ricostruzione probatoria circa il possesso dell'arma basata su una sola intercettazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato, nei suoi principi di diritto, la decisione dei giudici di merito. Ha ritenuto che: 1) le doglianze attengono sostanzialmente al merito e sono inammissibili in cassazione (art. 606 c.p.p.); 2) la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la sussistenza di un sodalizio stabile, anche ruotante su una organizzazione "rudimentale" ma funzionale ai reati di usura ed estorsione; 3) la partecipazione della MARINIELLO è stata correttamente desunta dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni; 4) le critiche circa l'assenza di contabili o sequestri non escludono la valutazione probatoria complessiva posta a fondamento delle condanne; 5) le dichiarazioni de relato sono utilizzabili quando riferiscano circostanze apprese da persone determinate, anche se non identificate; 6) l'aggravante del metodo mafioso è stata correttamente applicata anche in assenza di formale associazione mafiosa, valutando l'uso di modalità intimidatorie e il contesto di conoscenza del ruolo pregresso del BUONAIUTO; 7) il possesso dell'arma da parte di DI BUONO può essere ritenuto da elementi convergenti anche se l'arma non è stata materialmente rinvenuta; 8) i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Pertanto i ricorsi sono stati respinti (inammissibili) e le condanne sostanziali e le statuizioni di merito sono confermate.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Riconoscimento dell'esistenza di un'associazione per delinquere anche se di organizzazione "rudimentale", purché sussistano reiterazione di condotte, collaborazione stabile e ripartizione di ruoli funzionale al programma criminoso

  • art. 416 bis cod. pen.

    Applicata l'aggravante del metodo mafioso: non è necessaria la formale appartenenza a un'associazione di tipo mafioso, basta il ricorso a modalità che evochino la forza intimidatrice dell'agire mafioso

  • art. 644 cod. pen.

    Norma richiamata nella contestazione a carico di CANNAVACCIUOLO (come riportato nel testo), la Corte ha valutato la posizione insieme alle altre imputazioni

  • art. 194 cod. proc. pen.

    Il divieto di testimonianza sulle voci di popolo non opera quando il testimone riferisca circostanze apprese da persone determinate, anche se non identificate; le dichiarazioni de relato sono quindi utilizzabili in tali limiti

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Richiamata con riferimento ai limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni: la Corte ha ritenuto lecita la valutazione delle dichiarazioni de relato perché corredate da elementi di riscontro

  • art. 7 L. 203/1991

    Richiamata per ricordare pregresse condanne del BUONAIUTO aggravate da finalità di agevolare clan; elemento rilevante per il contesto e per il metodo mafioso

  • art. 5 legge n. 895/1967

    Richiamata nella discussione sulla lieve entità (negazione dell'attenuante quando il possesso di arma carica in contesto camorristico esclude la lieve entità)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità dei ricorsi

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto molti motivi inammissibili perché si limitavano a una rilettura del merito, fuori dalla competenza di legittimità

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina il merito dei fatti: le censure che prospettano una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se si limitano a una "rilettura" alternativa delle risultanze processuali
  • Per il riconoscimento dell'associazione per delinquere è sufficiente una organizzazione anche rudimentale, purché emergano ripetizione di condotte, collaborazione stabile e ripartizione di ruoli funzionale al programma criminoso
  • L'aggravante del metodo mafioso può essere applicata anche in assenza di formale appartenenza a un sodalizio mafioso, quando le modalità di agire evocano la forza intimidatrice tipica del metodo mafioso
  • Le dichiarazioni de relato sono utilizzabili se il dichiarante riferisce circostanze apprese da persone determinate (anche se non identificate); il divieto di voci di popolo non si applica automaticamente
  • La mancanza di documentazione bancaria o di somme sequestrate non esclude in sè la prova dell'usura: la valutazione complessiva delle intercettazioni, dichiarazioni e altri elementi può essere sufficiente
  • Un singolo elemento indiziario (es. una intercettazione) può contribuire a consolidare la prova quando sia valutato insieme ad altri elementi convergenti e alla reazione dell'imputato in sede dibattimentale
  • La richiesta e il riconoscimento delle attenuanti generiche richiedono un'adeguata specificazione e prova delle circostanze che giustificano un trattamento più favorevole; l'assenza di tali elementi può giustificare il diniego

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