Cassazione Penale, Sentenza n. 6861/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) aggravata (art. 416 bis e metodo mafioso), reati di usura ed estorsione (a carico soprattutto di BUONAIUTO e familiari), nonché per porto/detenzione di arma (DI BUONO). I principali motivi: vizio di motivazione e violazione di legge per assenza degli elementi costitutivi dell'associazione (mancanza di "affectio societatis", reiterazione, organizzazione), insufficienza e contraddittorietà delle prove (assenza di sequestri sui conti, mancata acquisizione di movimenti bancari, valutazione delle intercettazioni), illegittima utilizzazione di dichiarazioni de relato (art. 194 e 195 c.p.p.), errata qualificazione dei fatti come aggravati dal metodo mafioso, e contestazione del trattamento sanzionatorio e del diniego delle attenuanti generiche. DI BUONO ha contestato la ricostruzione probatoria circa il possesso dell'arma basata su una sola intercettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato, nei suoi principi di diritto, la decisione dei giudici di merito. Ha ritenuto che: 1) le doglianze attengono sostanzialmente al merito e sono inammissibili in cassazione (art. 606 c.p.p.); 2) la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la sussistenza di un sodalizio stabile, anche ruotante su una organizzazione "rudimentale" ma funzionale ai reati di usura ed estorsione; 3) la partecipazione della MARINIELLO è stata correttamente desunta dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni; 4) le critiche circa l'assenza di contabili o sequestri non escludono la valutazione probatoria complessiva posta a fondamento delle condanne; 5) le dichiarazioni de relato sono utilizzabili quando riferiscano circostanze apprese da persone determinate, anche se non identificate; 6) l'aggravante del metodo mafioso è stata correttamente applicata anche in assenza di formale associazione mafiosa, valutando l'uso di modalità intimidatorie e il contesto di conoscenza del ruolo pregresso del BUONAIUTO; 7) il possesso dell'arma da parte di DI BUONO può essere ritenuto da elementi convergenti anche se l'arma non è stata materialmente rinvenuta; 8) i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Pertanto i ricorsi sono stati respinti (inammissibili) e le condanne sostanziali e le statuizioni di merito sono confermate.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Riconoscimento dell'esistenza di un'associazione per delinquere anche se di organizzazione "rudimentale", purché sussistano reiterazione di condotte, collaborazione stabile e ripartizione di ruoli funzionale al programma criminoso
art. 416 bis cod. pen.
Applicata l'aggravante del metodo mafioso: non è necessaria la formale appartenenza a un'associazione di tipo mafioso, basta il ricorso a modalità che evochino la forza intimidatrice dell'agire mafioso
art. 644 cod. pen.
Norma richiamata nella contestazione a carico di CANNAVACCIUOLO (come riportato nel testo), la Corte ha valutato la posizione insieme alle altre imputazioni
art. 194 cod. proc. pen.
Il divieto di testimonianza sulle voci di popolo non opera quando il testimone riferisca circostanze apprese da persone determinate, anche se non identificate; le dichiarazioni de relato sono quindi utilizzabili in tali limiti
art. 195 cod. proc. pen.
Richiamata con riferimento ai limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni: la Corte ha ritenuto lecita la valutazione delle dichiarazioni de relato perché corredate da elementi di riscontro
art. 7 L. 203/1991
Richiamata per ricordare pregresse condanne del BUONAIUTO aggravate da finalità di agevolare clan; elemento rilevante per il contesto e per il metodo mafioso
art. 5 legge n. 895/1967
Richiamata nella discussione sulla lieve entità (negazione dell'attenuante quando il possesso di arma carica in contesto camorristico esclude la lieve entità)
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità dei ricorsi
art. 606 cod. proc. pen.
Criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto molti motivi inammissibili perché si limitavano a una rilettura del merito, fuori dalla competenza di legittimità
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina il merito dei fatti: le censure che prospettano una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se si limitano a una "rilettura" alternativa delle risultanze processuali
- Per il riconoscimento dell'associazione per delinquere è sufficiente una organizzazione anche rudimentale, purché emergano ripetizione di condotte, collaborazione stabile e ripartizione di ruoli funzionale al programma criminoso
- L'aggravante del metodo mafioso può essere applicata anche in assenza di formale appartenenza a un sodalizio mafioso, quando le modalità di agire evocano la forza intimidatrice tipica del metodo mafioso
- Le dichiarazioni de relato sono utilizzabili se il dichiarante riferisce circostanze apprese da persone determinate (anche se non identificate); il divieto di voci di popolo non si applica automaticamente
- La mancanza di documentazione bancaria o di somme sequestrate non esclude in sè la prova dell'usura: la valutazione complessiva delle intercettazioni, dichiarazioni e altri elementi può essere sufficiente
- Un singolo elemento indiziario (es. una intercettazione) può contribuire a consolidare la prova quando sia valutato insieme ad altri elementi convergenti e alla reazione dell'imputato in sede dibattimentale
- La richiesta e il riconoscimento delle attenuanti generiche richiedono un'adeguata specificazione e prova delle circostanze che giustificano un trattamento più favorevole; l'assenza di tali elementi può giustificare il diniego
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