Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1187/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di improcedibilità dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per un impianto agrivoltaico a Ottana, con opere di connessione a Ottana e Bolotana, adottato in applicazione della l.r. Sardegna n. 20/2024; impugnata anche la nota di riavvio del procedimento che disponeva la valutazione del progetto alla luce della legge regionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha contestato la dichiarazione di improcedibilità dell’istanza di screening VIA per il progetto agrivoltaico “SmeraldoPot 1”, motivata dalla ricaduta dell’impianto in aree regionali qualificate non idonee e dall’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024. Ha dedotto l’illegittimità costituzionale della disposizione per violazione dell’art. 117, commi 1, 2 e 3, Cost., in relazione alla competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio, ai principi fondamentali statali in materia energetica e agli obblighi UE di promozione delle fonti rinnovabili; ha inoltre lamentato l’esorbitanza dalle competenze statutarie regionali, l’introduzione di un divieto assoluto e generalizzato anche in aree idonee ex lege, la sproporzione e irragionevolezza dei vincoli cumulativi, nonché la lesione dell’affidamento, dell’eguaglianza sostanziale e della libertà d’iniziativa economica. La Regione aveva anche richiamato la mancanza dei requisiti per gli impianti agrivoltaici previsti dall’Allegato G della legge regionale, ma il TAR ha chiarito che tale rilievo non costituiva ragione effettiva del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di improcedibilità. Ha ritenuto assorbente la censura relativa all’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20/2024, già dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, con efficacia ex tunc: l’inidoneità dell’area non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di realizzare impianti da fonti rinnovabili. La Regione non poteva quindi archiviare l’istanza per il solo fatto della parziale ricaduta in aree non idonee, senza una valutazione concreta e differenziata del progetto. Il TAR ha inoltre precisato che i requisiti soggettivi e oggettivi dell’Allegato G non erano parte della motivazione determinante dell’atto e che il procedimento di VIA è limitato alla valutazione degli impatti ambientali, non alla verifica dei requisiti di realizzazione dell’impianto né al bilanciamento complessivo degli interessi demandato al distinto procedimento autorizzatorio. Per effetto conformativo, la Regione deve riattivare il procedimento secondo i criteri indicati dalla Corte costituzionale. Spese integralmente compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 5, l.r. Sardegna n. 20/2024

    Ora, da tale passaggio, si desume che la non idoneità dell’area non può determinare l’adozione di un provvedimento definitivo di improcedibilità dell’istanza presentata dalla ricorrente, come fatto dalla Regione, in forza dell’art. 1, comma 5 della medesima l.r. n. 20 del 2024, essendo quest’ultimo stata espunta con efficacia ex tunc dall’ordinamento dalla sentenza n. 184 del 2025 della Corte costituzionale.

    La disposizione regionale, che consentiva di vietare in via assoluta la realizzazione di impianti nelle aree non idonee, è stata espunta con efficacia retroattiva e non può sostenere una declaratoria definitiva di improcedibilità.

  • art. 1, comma 7, l.r. Sardegna n. 20/2024

    Ai sensi della richiamata normativa statale, infatti, la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER va assunta all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto.

    La ricaduta di un impianto anche in un’area non idonea non impedisce in assoluto la sua realizzazione; la decisione conclusiva va assunta nel procedimento autorizzatorio individuale, attraverso la valutazione concreta del progetto e il bilanciamento degli interessi rilevanti.

  • art. 20, comma 4, d.lgs. n. 199/2021

    Il Collegio intende richiamare, anche ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm., quanto recentemente già osservato da questo T.A.R. (v. sentenze n.n. 14 e 60/2026): “Al Collegio basta rilevare come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, sul ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbia dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale della regione Sardegna, che introduce(va) un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee, in quanto l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico. La Corte costituzionale ha, in tal senso, “chiarito che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025).

    La potestà regionale di individuare aree idonee e non idonee non consente di trasformare la qualificazione di non idoneità in un divieto automatico e assoluto alla realizzazione degli impianti FER.

  • art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003

    Sempre in punto di diritto va evidenziato che la Valutazione d’impatto ambientale rappresenta un sub procedimento di natura autonoma le cui risultanze confluiscono nel procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12, comma 4 del d. lgs. n. 387 del 2003 (ancora in vigore alla data di adozione della D.G.R. impugnata, prima della abrogazione totale dell’articolo disposta dall’art. 15 del d. lgs. 25 novembre 2024, n. 190) come modificato dall’art. 5, comma 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

    Alla data rilevante, la VIA costituiva un subprocedimento autonomo le cui risultanze confluiscono nel procedimento di autorizzazione unica per l’impianto.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 387/2003

    In particolare la VIA non è finalizzata a risolvere il conflitto tra impatto ambientale dei progetti privati – sebbene di interesse pubblico - di produzione di energia alternativa ed interesse pubblico alla incentivazione della relativa produzione poiché la relativa ponderazione di tali interessi e di tutti quelli emersi all’esito dell’istruttoria avveniva nell’ambito del distinto procedimento di autorizzazione unica, disciplinato dall’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003 (nella versione all’epoca in vigore sopra richiamata), nelle forme della conferenza di servizi decisoria di cui alla legge n. 241 del 1990, in applicazione del richiamo espresso contenuto nell’art. 12, comma 1 del d. lgs. n. 387 del 2003 […] nel procedimento di VIA vi è solo un interesse pubblico, quello ambientale, oggetto di indagine che viene condotta nella sola prospettiva della verifica di possibili impatti rilevanti derivanti dalla realizzazione dell’opera […]”.

    Il bilanciamento tra tutela ambientale, produzione di energia e altri interessi pubblici e privati compete al procedimento di autorizzazione unica; la VIA ha invece funzione di valutazione degli impatti ambientali del progetto.

  • art. 88 c.p.a.

    Il Collegio intende richiamare, anche ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm., quanto recentemente già osservato da questo T.A.R. (v. sentenze n.n. 14 e 60/2026): “Al Collegio basta rilevare come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, sul ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbia dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale della regione Sardegna, che introduce(va) un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee, in quanto l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico. La Corte costituzionale ha, in tal senso, “chiarito che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025).

    La norma è richiamata quale base processuale del rinvio motivazionale a precedenti del TAR; non introduce un distinto principio sostanziale determinante per l’esito.

Massime di principio

  • La qualificazione regionale di un’area come non idonea alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili non può tradursi in un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione: l’inidoneità deve essere valutata nel procedimento relativo allo specifico progetto.
  • La ricaduta di un progetto FER, anche parziale, in un’area non idonea non giustifica da sola la declaratoria di improcedibilità dell’istanza; l’amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e differenziata e la decisione definitiva va assunta nel procedimento autorizzatorio individuale.
  • La valutazione di impatto ambientale è diretta a verificare gli impatti ambientali significativi del progetto; non sostituisce il distinto procedimento di autorizzazione unica, nel quale si compie il bilanciamento complessivo tra tutela ambientale, sviluppo delle energie rinnovabili e gli altri interessi pubblici e privati.
  • Quando l’improcedibilità è fondata esclusivamente sulla non idoneità dell’area, eventuali rilievi ulteriori sui requisiti soggettivi o oggettivi del progetto non costituiscono ragioni autonome del provvedimento se non sono stati assunti dall’amministrazione a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbiente
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.