Sentenza n. 240/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del Questore di Cremona di data 9 settembre 2021, notificato il 20 settembre 2021, con cui è stata respinta l'istanza di rilascio di un duplicato del permesso di soggiorno di lungo periodo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della richiesta di duplicato del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, sostanzialmente qualificato dal giudice come revoca del titolo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Cremona che aveva respinto l’istanza di duplicato del permesso di soggiorno elettronico UE di lungo periodo rilasciato per motivi familiari. Ha dedotto, in primo luogo, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che l’Amministrazione avesse disposto informalmente la revoca del titolo senza seguire il procedimento previsto dall’art. 9 d.lgs. 286/1998 e senza bilanciare la pericolosità ritenuta sussistente con la durata del soggiorno e l’inserimento familiare e personale. In secondo luogo, ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.P.R. 394/1999, lamentando l’omissione degli adempimenti informativi e dell’invito ad allontanarsi dal territorio nazionale o a richiedere un diverso titolo di soggiorno. In terzo luogo, ha dedotto violazione dell’art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998, assumendo che la Questura avesse considerato in modo acritico le condanne penali, senza esaminare l’effettiva condizione personale e familiare. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando le numerose condanne e la protrazione delle condotte illecite, anche successive al provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la sostanziale revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo. Ha chiarito che, ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998, il diniego o la revoca non possono fondarsi sul solo dato formale delle condanne penali, ma richiedono un giudizio concreto di pericolosità sociale, accompagnato da una motivazione articolata che consideri anche durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo. Nel caso concreto, tuttavia, la Questura non si era limitata a richiamare le condanne: aveva valorizzato la commissione di numerosi reati, iniziata dalla minore età e protrattasi nel tempo, comprendenti traffico di stupefacenti, furti, rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, per una pena complessiva di cinque anni, cinque mesi e dieci giorni. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a dimostrare lo scarso inserimento nell’ordinato vivere civile e a fondare una prognosi sfavorevole sulla condotta futura. Il giudizio è stato ulteriormente corroborato da condanne intervenute dopo l’adozione del provvedimento, relative a furto, rapina e stupefacenti. Il TAR ha ritenuto recessive le allegazioni sulla durata del soggiorno e sul radicamento sociale e lavorativo, sia perché non provate sia perché smentite dagli accertamenti della Questura. Ha inoltre escluso la violazione dell’art. 12 d.P.R. 394/1999, ritenendo tale disposizione non applicabile nella fattispecie, poiché lo stato detentivo impediva l’allontanamento volontario e l’Amministrazione aveva dato avviso dell’esecutività soltanto dopo la fine della pena. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. [...] Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego [...] il Questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
Il diniego o la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo richiedono un giudizio concreto di pericolosità sociale e una motivazione che consideri, oltre alle vicende penali, anche la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo, escludendo automatismi fondati sulle sole condanne.
art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato: [...] quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4.
La sopravvenuta o accertata mancanza delle condizioni di cui al comma 4, inclusa la pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, può giustificare la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
art. 12 d.P.R. 394/1999
Il TAR ha ritenuto la disposizione non applicabile alla fattispecie, poiché la detenzione impediva l'allontanamento volontario; l'Amministrazione aveva comunque differito l'avviso sull'esecutività del provvedimento alla cessazione della pena.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale disposizione che, insieme all'art. 9, comma 4, considera rilevanti i reati connotati da particolare gravità e allarme sociale nella valutazione dell'ingresso e della permanenza dello straniero.
art. 1 d.lgs. 159/2011
È richiamato come ulteriore base normativa del giudizio di pericolosità sociale, che può essere formulato anche sulla base di elementi fattuali sintomatici e non necessariamente in esito a procedimenti penali.
art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/1990
È indicato in relazione a una condanna successiva al provvedimento impugnato per reati in materia di stupefacenti, valorizzata come conferma della prognosi sfavorevole sulla condotta futura.
Massime di principio
- Il diniego o la revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possono essere disposti automaticamente per il solo fatto dell’esistenza di condanne penali: l’Amministrazione deve formulare un giudizio concreto di pericolosità sociale e motivarlo attraverso una valutazione complessiva della storia comportamentale dello straniero.
- Nel valutare la pericolosità del soggiornante di lungo periodo, il Questore può considerare la gravità, pluralità, natura ed estensione temporale delle condotte illecite, nonché gli elementi fattuali sintomatici di una prognosi sfavorevole sulla futura condotta, senza che sia necessario attendere o fondare la decisione esclusivamente sull’esito di procedimenti penali.
- L’obbligo di considerare la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo non impedisce di attribuire prevalenza agli elementi di pericolosità quando questi siano numerosi, gravi, protratti nel tempo e adeguatamente motivati; tali elementi possono rendere recessive le allegazioni sul radicamento quando non siano provate o risultino smentite dall’istruttoria.
- La richiesta di duplicato di un titolo di soggiorno può costituire l’occasione per accertare la permanenza delle condizioni sostanziali necessarie alla conservazione del titolo; tuttavia, la decisione sostanzialmente revocatoria deve essere sorretta da una valutazione di pericolosità sociale conforme ai presupposti dell’art. 9 d.lgs. 286/1998.
- Gli adempimenti previsti dall’art. 12 d.P.R. 394/1999 in relazione all’allontanamento volontario non sono esigibili nei confronti di chi si trovi in stato detentivo, quando la detenzione impedisca materialmente l’allontanamento; l’Amministrazione può collegare l’esecutività del provvedimento alla cessazione della pena.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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